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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10006 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA, 24/08/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GABBANI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA, 06/01/1973), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 2
SERAPIO e DEROMA GIORGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svoltasi con modalità
cartolari, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 04/08/2002 contraeva in Roma
[...]
matrimonio concordatario con e che dall'unione CP_1
nasceva il figlio (Roma, 21/07/2005), divenuto Per_1
maggiorenne in corso di causa ed economicamente non indipendente, esponeva che con decreto del 09 dicembre 2010 il
Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa familiare sita in Roma Via Gavi n. 3 di proprietà di
, padre di , rimane alla Persona_2 Parte_1 3
medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita, il padre contribuirà al mantenimento del figlio in misura pari ad Euro 300,00 mensili oltre all'aggiornamento
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, la conferma delle condizioni della separazione ad eccezione della frequentazione da prevedere in forma libera e secondo i desideri del figlio ed il mantenimento a carico del padre da aumentare ad Euro 600,00 mensili oltre all'aggiornamento ISTAT ed al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014; in sede di precisazione delle conclusioni riduceva la domanda ad
Euro 500,00 mensili.
All'uopo la ricorrente deduceva che i tentativi di addivenire ad un divorzio consensuale erano stati vani nonostante il resistente conoscesse le condizioni economiche della ricorrente;
che successivamente alla separazione la medesima aveva ricevuto in donazione dal padre la ex casa familiare ma le sua 4
condizioni economiche erano peggiorate;
che aveva chiuso l'attività di estetica e dopo aver lavorato presso un'impresa funebre e come badante del proprio padre era rimasta disoccupata e viveva con lavori occasionali nonchè con l'aiuto della madre e del fratello;
di contro il che, all'epoca della separazione, CP_1
guadagnava Euro 1.000 al mese avrebbe potuto incrementare l'attività svolta di autoriparatore;
rispetto ai rapporti padre –
figlio, la relazione era altalenante in quanto il padre non lo sentiva con regolarità, né partecipava agli eventi più importanti della vita del figlio;
ogni fine settimana staccava il telefono rendendosi irreperibile sia al figlio sia alla ricorrente e pertanto solo la si occupava di anche nei fine settimana;
Pt_1 Per_1
che quindi, anche alla luce della crescita del figlio e della circostanza che i tempi di permanenza dello stesso presso il padre erano inesistenti, chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento.
Non si costituiva in giudizio il resistente e all'udienza presidenziale compariva personalmente solo la ricorrente ed il
Giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del padre che elevava all'importo di Euro
500,00 mensili a partire dal mese di febbraio 2022 e rinviava la 5
causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Si costituiva in giudizio, dopo la fase presidenziale,
[...]
il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma impugnava e contestava quanto dedotto dalla controparte;
deduceva che all'epoca del matrimonio svolgeva una florida attività commerciale ed aveva profuso un impegno in termini economici per la ristrutturazione e l'arredo della ex casa familiare, poi divenuta di proprietà della moglie per donazione del proprio padre, sostenendo spese per Euro 75.000;
che pur non vantando alcuna pretesa sulla casa si riservava di agire in separata sede per ottenere quanto di sua spettanza per le spese sostenute;
che la ricorrente aveva fornito un quadro generico e lacunoso della propria situazione economica in quanto non era dato sapere quando aveva cessato l'attività economica,
quali fossero i lavori occasionali svolti - che peraltro le consentivano di avere un non trascurabile reddito come da documentazione depositata - che inoltre la medesima poteva contare sull'aiuto economico della famiglia di origine,
circostanza nota anche al medesimo resistente, e dallo stesso definita come benestante;
che la ricostruzione avversaria dei rapporti padre - figlio non era veritiera;
che dopo una fase iniziale di allontanamento dovuta alla separazione dei coniugi il 6
rapporto era migliorato negli anni ed attualmente pienamente recuperato tant' è che il padre sentiva il figlio tutti i giorni, lo seguiva nelle partite di calcio, quale passione che li accomunava,
lo accompagnava agli allenamenti tre volte a settimana ed il venerdì sera dopo gli stessi rimaneva a dormire dal Per_1
padre nei weekend di spettanza di quest'ultimo, lo accompagnava tutti i giorni a scuola e che dopo la bocciatura del figlio si era impegnato maggiormente nella vita scolastica del ragazzo attivando il cd. “registro elettronico scolastico” nonchè
monitorando in prima persona il profitto del figlio e deduceva che, “non sarà certamente un caso, nel corrente anno si sta
applicando, con il conseguimento di risultati più che dignitosi”;
che infine aveva sempre pagato il mantenimento e le spese straordinarie;
che la sua situazione economica non era affatto uguale a quella del periodo della separazione in quanto a seguito della crisi economica aveva accumulato debiti e subito lo sfratto per morosità con conseguente periodo di disoccupazione per anni;
che nell'anno 2018 aveva riavviato l'attività commerciale incontrando oggettive difficoltà e subendo una intimazione di sfratto che era stata scongiurato solo grazie all'intervento della propria madre che aveva provveduto al saldo del dovuto;
inoltre la successiva crisi pandemica aveva comportato una ulteriore 7
inattività lavorativa con rischio di chiusura anche di questa seconda attività senza considerare la presenza di consistenti pregressi debiti per fiscalità arretrate che potevano addirittura determinarne il fallimento.
Il concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e libero regime di Per_1
visita per il padre, l'assegnazione della ex casa familiare alla ricorrente, un assegno di mantenimento a suo carico per Per_1
di Euro 300,00 al mese, di cui in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva disporsi il versamento direttamente a mani del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne.
Con sentenza non definitiva n. 2313 del 2023 il Tribunale
di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande 8
accessorie e precisamente sulla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per in quanto nulla va Per_1
disposto in ordine alla frequentazione atteso che, nelle more del giudizio, il ragazzo è divenuto maggiorenne e pertanto padre -
figlio concorderanno direttamente tra loro tempi e modalità della frequentazione.
E' inoltre pacifico e non contestato che il ragazzo, studente,
non è economicamente autonomo e vive con la madre alla quale,
conseguentemente, deve essere assegnata la casa familiare sita in
Roma via Gavi n.3, di proprietà della medesima, ed a cui va riconosciuto un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio non potendo essere accolta la domanda del resistente di versamento diretto, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tale richiesta può
essere avanzata solo dal figlio.
Venendo alla situazione patrimoniale delle parti in causa,
dalla documentazione complessivamente prodotta emerge che:
la ricorrente ha dichiarato redditi pari a € 1.839 nell'anno 2021
(Unico 22), mentre nell'anno 2022 non ha presentato dichiarazione, - € 931 nell'anno 2023 (Unico 24); la stessa non sostiene oneri alloggiativi abitando in un appartamento di proprietà ed inoltre era intestataria della nuda proprietà del 50% 9
dell'appartamento in Roma via Cesare Lombroso,13 e di un appartamento in Roma via di Torre vecchia,7 che non compaiono più nella dichiarazione del 2024; ha ripreso l'attività lavorativa di estetista ed è alla medesima riconducibile la ditta individuale
“Centro estetico Quinto elemento” dalla quale riceve un retribuzione mensile di Euro 500,00; è intestataria di un conto corrente personale presso la Banca Generali con saldo al 31.12.22
di € 8.050,26 ed al 31.12.23 di € 107,3 (saldo al 30.06.23 di €
3.092,88); ha inoltre un conto corrente societario presso la banca
Cassa di Ravenna spa con saldi al 31.12.2023 di € 6.692 (al
30.09.23 di € 13.811) ed al 30.06.2024 di € 3.869 e su entrambi conti risultano plurimi bonifici di migliaia di euro dal fratello e verosimilmente dalla madre;
di contro dal punto di vista passivo si rilevano costi dovuti alla locazione del locale pari ad Euro 1.000
mensili e versamenti mensili effettuati a titolo di retribuzione nei confronti di terzi che lascia quindi presumere la presenza di personale operante nell'attività; ha un deposito titoli per euro
3.769,36 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (non autenticata) non avendo depositato la relativa documentazione.
Orbene la ricorrente dichiara di svolgere lavori occasionali e di essere aiutata economicamente dalla madre e dal fratello. Tale
ricostruzione trova in parte riscontro negli atti in quanto la 10
medesima ha ricevuto, quantomeno dall'anno 2023 al settembre
2024, bonifici di euro 17.150 dai parenti;
tuttavia mette conto evidenziare che alla luce delle suddette emergenze documentali la ricorrente non ha oneri alloggiativi, è intestataria della quota del
50% della nuda proprietà di due ulteriori immobili a Roma (non più presenti nella dichiarazione dei redditi 2024) da cui è
presumibile possa aver tratto un reddito integrativo;
inoltre, ha ripreso positivamente l'attività lavorativa anche se i redditi dichiarati non appaiono congruenti considerato che sostiene costi per Euro 1.000 circa mensili per l'affitto del locale e dispone di personale come si evince dagli esborsi periodici dal conto societario per retribuzioni che nel solo periodo da ottobre 23 a giugno 24 ammontano complessivamente ad € 23.825 mentre dichiara di ricevere un reddito mensile dall'attività di Euro 500,00.
Di contro il dal canto suo, svolge l'attività di CP_1
meccanico in proprio tramite la società Proietti only competiton sas di cui è socio accomandatario e legale rappresentante, la quale ha dichiarato redditi negli anni 2022 (dich. redd. 23) di €
13.502 e 2023 (dich. redditi 24) di € 9371, il predetto ha dichiarato redditi personali negli anni 2022 (dich. redd. 23) di €
9.942 e nell'anno 2023 (dich. redditi 24) di € 6.983, non è
intestatario di beni immobili e vive presso l'abitazione della 11
propria madre.
In conclusione sommando i redditi risulta un reddito medio netto nei due anni pari a € 1.650,00 circa mensili, inoltre il resistente è titolare di un conto corrente presso Intesa San Paolo
con un saldo al 31/10/2024 di € 10,36 e di una Postpay
Evolution con un saldo al 31/10/2024 di € 1,87 (vedi dichiarazione sost. non autenticata).
Mette conto evidenziare che il ha fornito CP_1
informazioni patrimoniali incomplete non avendo depositato gli estratti conto né ha fornito elementi chiari sulla sua situazione attuale dei debiti fiscali depositando un documento parziale e senza specificare quali oneri sarebbero riconducibili al periodo precedente alla separazione.
Considerate le accresciute esigenze del figlio dovute alla crescita, valutate le risorse economiche delle parti nei termini sopra specificati e che la madre gode di un reddito maggiore del resistente rilevando tuttavia che la medesima già contribuisce in misura superiore al mantenimento di in quanto, oltre al Per_1
mantenimento diretto, mette a disposizione la casa di abitazione,
che ha una valore economico, ed ha maggiori oneri di accudimento e cura del figlio presso di lei collocato, il Collegio
ritiene opportuno rimodulare l'assegno di mantenimento a carico 12
del padre, quantificato in sede di separazione in Euro 300,00, nel maggiore importo di Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le ragioni della decisione in una con la natura, l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10006/2022 R.G.A.C.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
decide:
- assegna la casa familiare sita in Roma Via Gavi n. 3
alla ricorrente presso la quale va collocato Parte_1
il figlio Per_1
- fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che corrisponda a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio a far data dalla Per_1
pubblicazione della presente sentenza e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, la somma di euro 500,00
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi ratei alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
13
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/1/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10006 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA, 24/08/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GABBANI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA, 06/01/1973), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 2
SERAPIO e DEROMA GIORGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svoltasi con modalità
cartolari, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 04/08/2002 contraeva in Roma
[...]
matrimonio concordatario con e che dall'unione CP_1
nasceva il figlio (Roma, 21/07/2005), divenuto Per_1
maggiorenne in corso di causa ed economicamente non indipendente, esponeva che con decreto del 09 dicembre 2010 il
Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa familiare sita in Roma Via Gavi n. 3 di proprietà di
, padre di , rimane alla Persona_2 Parte_1 3
medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita, il padre contribuirà al mantenimento del figlio in misura pari ad Euro 300,00 mensili oltre all'aggiornamento
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, la conferma delle condizioni della separazione ad eccezione della frequentazione da prevedere in forma libera e secondo i desideri del figlio ed il mantenimento a carico del padre da aumentare ad Euro 600,00 mensili oltre all'aggiornamento ISTAT ed al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014; in sede di precisazione delle conclusioni riduceva la domanda ad
Euro 500,00 mensili.
All'uopo la ricorrente deduceva che i tentativi di addivenire ad un divorzio consensuale erano stati vani nonostante il resistente conoscesse le condizioni economiche della ricorrente;
che successivamente alla separazione la medesima aveva ricevuto in donazione dal padre la ex casa familiare ma le sua 4
condizioni economiche erano peggiorate;
che aveva chiuso l'attività di estetica e dopo aver lavorato presso un'impresa funebre e come badante del proprio padre era rimasta disoccupata e viveva con lavori occasionali nonchè con l'aiuto della madre e del fratello;
di contro il che, all'epoca della separazione, CP_1
guadagnava Euro 1.000 al mese avrebbe potuto incrementare l'attività svolta di autoriparatore;
rispetto ai rapporti padre –
figlio, la relazione era altalenante in quanto il padre non lo sentiva con regolarità, né partecipava agli eventi più importanti della vita del figlio;
ogni fine settimana staccava il telefono rendendosi irreperibile sia al figlio sia alla ricorrente e pertanto solo la si occupava di anche nei fine settimana;
Pt_1 Per_1
che quindi, anche alla luce della crescita del figlio e della circostanza che i tempi di permanenza dello stesso presso il padre erano inesistenti, chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento.
Non si costituiva in giudizio il resistente e all'udienza presidenziale compariva personalmente solo la ricorrente ed il
Giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del padre che elevava all'importo di Euro
500,00 mensili a partire dal mese di febbraio 2022 e rinviava la 5
causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Si costituiva in giudizio, dopo la fase presidenziale,
[...]
il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma impugnava e contestava quanto dedotto dalla controparte;
deduceva che all'epoca del matrimonio svolgeva una florida attività commerciale ed aveva profuso un impegno in termini economici per la ristrutturazione e l'arredo della ex casa familiare, poi divenuta di proprietà della moglie per donazione del proprio padre, sostenendo spese per Euro 75.000;
che pur non vantando alcuna pretesa sulla casa si riservava di agire in separata sede per ottenere quanto di sua spettanza per le spese sostenute;
che la ricorrente aveva fornito un quadro generico e lacunoso della propria situazione economica in quanto non era dato sapere quando aveva cessato l'attività economica,
quali fossero i lavori occasionali svolti - che peraltro le consentivano di avere un non trascurabile reddito come da documentazione depositata - che inoltre la medesima poteva contare sull'aiuto economico della famiglia di origine,
circostanza nota anche al medesimo resistente, e dallo stesso definita come benestante;
che la ricostruzione avversaria dei rapporti padre - figlio non era veritiera;
che dopo una fase iniziale di allontanamento dovuta alla separazione dei coniugi il 6
rapporto era migliorato negli anni ed attualmente pienamente recuperato tant' è che il padre sentiva il figlio tutti i giorni, lo seguiva nelle partite di calcio, quale passione che li accomunava,
lo accompagnava agli allenamenti tre volte a settimana ed il venerdì sera dopo gli stessi rimaneva a dormire dal Per_1
padre nei weekend di spettanza di quest'ultimo, lo accompagnava tutti i giorni a scuola e che dopo la bocciatura del figlio si era impegnato maggiormente nella vita scolastica del ragazzo attivando il cd. “registro elettronico scolastico” nonchè
monitorando in prima persona il profitto del figlio e deduceva che, “non sarà certamente un caso, nel corrente anno si sta
applicando, con il conseguimento di risultati più che dignitosi”;
che infine aveva sempre pagato il mantenimento e le spese straordinarie;
che la sua situazione economica non era affatto uguale a quella del periodo della separazione in quanto a seguito della crisi economica aveva accumulato debiti e subito lo sfratto per morosità con conseguente periodo di disoccupazione per anni;
che nell'anno 2018 aveva riavviato l'attività commerciale incontrando oggettive difficoltà e subendo una intimazione di sfratto che era stata scongiurato solo grazie all'intervento della propria madre che aveva provveduto al saldo del dovuto;
inoltre la successiva crisi pandemica aveva comportato una ulteriore 7
inattività lavorativa con rischio di chiusura anche di questa seconda attività senza considerare la presenza di consistenti pregressi debiti per fiscalità arretrate che potevano addirittura determinarne il fallimento.
Il concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e libero regime di Per_1
visita per il padre, l'assegnazione della ex casa familiare alla ricorrente, un assegno di mantenimento a suo carico per Per_1
di Euro 300,00 al mese, di cui in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva disporsi il versamento direttamente a mani del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne.
Con sentenza non definitiva n. 2313 del 2023 il Tribunale
di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande 8
accessorie e precisamente sulla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per in quanto nulla va Per_1
disposto in ordine alla frequentazione atteso che, nelle more del giudizio, il ragazzo è divenuto maggiorenne e pertanto padre -
figlio concorderanno direttamente tra loro tempi e modalità della frequentazione.
E' inoltre pacifico e non contestato che il ragazzo, studente,
non è economicamente autonomo e vive con la madre alla quale,
conseguentemente, deve essere assegnata la casa familiare sita in
Roma via Gavi n.3, di proprietà della medesima, ed a cui va riconosciuto un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio non potendo essere accolta la domanda del resistente di versamento diretto, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tale richiesta può
essere avanzata solo dal figlio.
Venendo alla situazione patrimoniale delle parti in causa,
dalla documentazione complessivamente prodotta emerge che:
la ricorrente ha dichiarato redditi pari a € 1.839 nell'anno 2021
(Unico 22), mentre nell'anno 2022 non ha presentato dichiarazione, - € 931 nell'anno 2023 (Unico 24); la stessa non sostiene oneri alloggiativi abitando in un appartamento di proprietà ed inoltre era intestataria della nuda proprietà del 50% 9
dell'appartamento in Roma via Cesare Lombroso,13 e di un appartamento in Roma via di Torre vecchia,7 che non compaiono più nella dichiarazione del 2024; ha ripreso l'attività lavorativa di estetista ed è alla medesima riconducibile la ditta individuale
“Centro estetico Quinto elemento” dalla quale riceve un retribuzione mensile di Euro 500,00; è intestataria di un conto corrente personale presso la Banca Generali con saldo al 31.12.22
di € 8.050,26 ed al 31.12.23 di € 107,3 (saldo al 30.06.23 di €
3.092,88); ha inoltre un conto corrente societario presso la banca
Cassa di Ravenna spa con saldi al 31.12.2023 di € 6.692 (al
30.09.23 di € 13.811) ed al 30.06.2024 di € 3.869 e su entrambi conti risultano plurimi bonifici di migliaia di euro dal fratello e verosimilmente dalla madre;
di contro dal punto di vista passivo si rilevano costi dovuti alla locazione del locale pari ad Euro 1.000
mensili e versamenti mensili effettuati a titolo di retribuzione nei confronti di terzi che lascia quindi presumere la presenza di personale operante nell'attività; ha un deposito titoli per euro
3.769,36 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (non autenticata) non avendo depositato la relativa documentazione.
Orbene la ricorrente dichiara di svolgere lavori occasionali e di essere aiutata economicamente dalla madre e dal fratello. Tale
ricostruzione trova in parte riscontro negli atti in quanto la 10
medesima ha ricevuto, quantomeno dall'anno 2023 al settembre
2024, bonifici di euro 17.150 dai parenti;
tuttavia mette conto evidenziare che alla luce delle suddette emergenze documentali la ricorrente non ha oneri alloggiativi, è intestataria della quota del
50% della nuda proprietà di due ulteriori immobili a Roma (non più presenti nella dichiarazione dei redditi 2024) da cui è
presumibile possa aver tratto un reddito integrativo;
inoltre, ha ripreso positivamente l'attività lavorativa anche se i redditi dichiarati non appaiono congruenti considerato che sostiene costi per Euro 1.000 circa mensili per l'affitto del locale e dispone di personale come si evince dagli esborsi periodici dal conto societario per retribuzioni che nel solo periodo da ottobre 23 a giugno 24 ammontano complessivamente ad € 23.825 mentre dichiara di ricevere un reddito mensile dall'attività di Euro 500,00.
Di contro il dal canto suo, svolge l'attività di CP_1
meccanico in proprio tramite la società Proietti only competiton sas di cui è socio accomandatario e legale rappresentante, la quale ha dichiarato redditi negli anni 2022 (dich. redd. 23) di €
13.502 e 2023 (dich. redditi 24) di € 9371, il predetto ha dichiarato redditi personali negli anni 2022 (dich. redd. 23) di €
9.942 e nell'anno 2023 (dich. redditi 24) di € 6.983, non è
intestatario di beni immobili e vive presso l'abitazione della 11
propria madre.
In conclusione sommando i redditi risulta un reddito medio netto nei due anni pari a € 1.650,00 circa mensili, inoltre il resistente è titolare di un conto corrente presso Intesa San Paolo
con un saldo al 31/10/2024 di € 10,36 e di una Postpay
Evolution con un saldo al 31/10/2024 di € 1,87 (vedi dichiarazione sost. non autenticata).
Mette conto evidenziare che il ha fornito CP_1
informazioni patrimoniali incomplete non avendo depositato gli estratti conto né ha fornito elementi chiari sulla sua situazione attuale dei debiti fiscali depositando un documento parziale e senza specificare quali oneri sarebbero riconducibili al periodo precedente alla separazione.
Considerate le accresciute esigenze del figlio dovute alla crescita, valutate le risorse economiche delle parti nei termini sopra specificati e che la madre gode di un reddito maggiore del resistente rilevando tuttavia che la medesima già contribuisce in misura superiore al mantenimento di in quanto, oltre al Per_1
mantenimento diretto, mette a disposizione la casa di abitazione,
che ha una valore economico, ed ha maggiori oneri di accudimento e cura del figlio presso di lei collocato, il Collegio
ritiene opportuno rimodulare l'assegno di mantenimento a carico 12
del padre, quantificato in sede di separazione in Euro 300,00, nel maggiore importo di Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le ragioni della decisione in una con la natura, l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10006/2022 R.G.A.C.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
decide:
- assegna la casa familiare sita in Roma Via Gavi n. 3
alla ricorrente presso la quale va collocato Parte_1
il figlio Per_1
- fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che corrisponda a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio a far data dalla Per_1
pubblicazione della presente sentenza e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, la somma di euro 500,00
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi ratei alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
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- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/1/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani