Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 5106/2024 promosso congiuntamente da:
– con C.F: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(ALBANIA), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. DI RUGGERO MICHELE;
e con C.F.: -, nato l'[...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. BATTISTONI FEDERICA;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del P.M.-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) La figlia minore viene affidata, secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori che provvederanno alla Sua cura, educazione ed istruzione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
2) la minore avrà la sua collocazione principale con la madre presso la sua abitazione sita ad Ancona alla Via della Madonnetta n. civ. 49;
4) Il padre, avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
b) infrasettimanalmente: tutti i pomeriggi ove la sig.ra è di turno al lavoro dall'uscita da Pt_1 scuola sino alle ore 22.30. Resta inteso l'obbligo mensile della sig.ra di comunicare i propri Pt_1 turni al sig. Quando la madre ha il turno di mattina enderà la figlia la sera CP_1 CP_1 precedente alle 22:30 fino alle 14:30 del giorno successivo. Quando invece la lavorerà la notte Pt_1 prenderà la minore alle 21:00 della sera fino alle 08:00 del giorno successivo;
CP_1
c) Vacanze Natalizie: alternato negli anni con la sig.ra il 24.12 ed il 25.12. dalle ore 10,00 Pt_1 alle ore 22,30. Il sig. inoltre, ad anni alterni con l trascorrerà con la figlia il CP_1 Pt_1 successivo periodo dal 26/12 dalle ore 12,00, all' 01.01 alle ore 13,00, o dall'01.01. dalle ore 13,00 al 06.01 alle ore 21,30.
d)Vacanze Pasquali: ad anni alternati con la sig.ra dalle ore 16,00 del giovedi prima di Pt_1
Pasqua, alle ore 21,30 del giorno di Pasqua, o dalle ore 11, lunedì dell'Angelo alle ore 21,30 del mercoledì successivo.
e) Vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, ma non frazionabili in più di due periodi, con obbligo per ciascuna parte di comunicare il periodo/i prescelto/i entro il 10 maggio di ogni anno.
In caso di spostamenti fuori provincia da parte di un genitore con la minore dovrà essere comunicato il luogo all'altro genitore e in caso di soggiorno anche l'hotel o il luogo presso cui questi si recheranno.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le predette modalità di visita e permanenza della minore presso ciascuno di loro potranno essere modificate, su preventivo accordo, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi oltre che delle esigenze della figlia;
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo mensile al CP_1 Pt_1 mantenimento a l'importo di € 150,00 ( inquanta/00) con decorrenza dalla Per_1 firma del presente ricorso e fintanto che la minore non sarà economicamente autosufficiente.
Tale somma, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) Le spese straordinarie della minore saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Sono da intendersi spese straordinarie quelle elencate nel Protocollo Tribunale di Ancona del 10.07.2024 e di seguito trascritte:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
2) visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
3) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
4) farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
5) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
6) supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
7) cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
17) alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
18) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
19) trasporto pubblico casa/ scuola;
20) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
21) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
22) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
23) master e corsi di specializzazione anche all'estero; 24) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
25) corsi di recupero e lezioni private;
pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
26) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
27) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
28) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e frasferte senza pernottamento);
29) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
frequenza di cenfti estivi per esigenze lavorative dei genitori;
baby- sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
30) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
31) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
32) vacanze trascorse in assenza dei genitori;
33) conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
34) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.)'
35) attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
36) baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che il genitore che le avrà affrontate fornisca tempestivamente all'altro scontrini fiscali, ricevute e fatture che attestino l'avvenuto pagamento. La rifusione delle spese straordinarie al genitore che le avrà anticipate anche per l'altro dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
7) Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate in ragione del 50% tra i genitori, così come le detrazioni ai fini Irpef delle spese straordinarie di cui alla condizione n. 6) che precede.
8) L'assegno unico universale (o comunque quello diverso ad esso equiparabile) per la figlia a carico, percepito sempre dalla sig.ra continuerà ad essere incamerato interamente dalla stessa. Pt_1 9) Le parti si prestano reciproco consenso, anche per la figlia minore, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che con, il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni da loro assunte con il presente ricorso, hanno definitivamente risolto ogni questione di natura economica-patrimoniale relativa alla separazione.
13) Le spese legali della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 6/12/2024, e Parte_1 [...]
assumendo di aver avuto una convivenza more uxorio durante la quale è nata, in CP_1 data 24/02/2015, la figlia chiedevano di sentir confermare le concordate condizioni Per_1 inerenti alla disciplina dell'affidamento, collocamento e mantenimento della prole per il periodo successivo alla cessazione della predetta convivenza.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Il Collegio ritiene che l'accordo in atti non contiene elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente alla figlia di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.
La minore è, difatti, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, mentre il diritto di visita del genitore non collocatario è disciplinato in maniera sufficientemente elastica e secondo modalità tali garantire una compresenza delle figure genitori e, quindi, una tutela della bigenitorialità.
Il contributo al mantenimento della minore da parte del genitore non collocatario risulta congruo rispetto alle rispettive condizioni economico-patrimoniali dichiarate e ai tempi di permanenza della minore presso il padre, con alternanza mattino/pomeriggio/notte, secondo i turni della madre, la quale percepisce integralmente l'assegno unico.
Le spese straordinarie di cui al punto 6) delle condizioni concordate sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito di procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/07/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La richiesta congiunta delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, così come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi