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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1881/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJT19000095 C.D. ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1303/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 05/12/2024 l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II di Roma ha notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento n. TJT19000095, con il quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 2.427,00 per omesso pagamento della c.d. ecotassa 2019, in relazione al veicolo targato Targa_1, immatricolato in Italia in data 26 giugno 2019.
2. Con ricorso notificato il 30.01.2025 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto atto e ha rappresentato che il veicolo in questione non è stato acquistato come nuovo ma risultava già immatricolato in Germania nell'anno 2009, come da dichiarazione di rimpatrio e precedente carta di circolazione allegate,
e per tale motivo non può essere assoggettato al pagamento della c.d. ecotassa.
La ricorrente ha rappresentato inoltre di aver richiesto chiarimenti in merito all'ACI di competenza la quale, con email del 30 dicembre 2024, confermava l'errore commesso dall'Ufficio sostenendo la non debenza del tributo in quanto non si trattava di un mezzo nuovo, bensì di un veicolo di importazione, ribadendo il diritto della ricorrente, quale connazionale rimpatriante, a nazionalizzare anche una vettura euro 0.
Alla luce dell'ulteriore conforto ricevuto dall'ACI, l'odierna ricorrente presentava, in data 15 gennaio 2025,
a mezzo PEC, istanza di annullamento in autotutela all'Agenzia delle Entrate che, tuttavia, alla data di presentazione del ricorso, non aveva avuto riscontro, costringendo la ricorrente ad incardinare il presente giudizio stante l'imminente scadenza dei termini di impugnativa.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato.
3. In data 18.03.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Roma che ha insistito per le legittimità
e correttezza del proprio operato assolutamente conforme alla normativa in esame e concluso per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
4. In data 09.01.2026, la ricorrente ha depositato istanza di cessata materia del contendere con richiesta di condanna alle spese rappresentando che, nelle more, in data 14 novembre 2025, l'Ufficio, a distanza di 10 mesi dalla presentazione dell'istanza in autotutela e quando ormai l'impugnativa giudiziale pendeva da mesi, ha notificato l'annullamento dell'accertamento impugnato riconoscendo errato il presupposto d'imposta, esattamente come rivendicato in atti.
In considerazione del contegno illegittimo ed ingiustificabile tenuto da controparte, la ricorrente ritiene necessaria, doverosa e giusta la condanna dell'Ufficio alla refusione di tutte le spese di giudizio, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ingiustamente sofferti dal contribuente ex art. 96 c.p.c., vittima di un vero e proprio sopruso e, per tale motivo, costretto ad incardinare un giudizio innanzi codesta On.
Commissione adita, con notevole aggravio di costi e spese a proprio carico.
Ha concluso quindi per la declaratoria della cessata materia del contendere con condanna dell'Ufficio, per il principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e contributo unificato e con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della Direzione
Provinciale II di Roma per i motivi tutti indicati.
5. In data 20.01.2026, l'Ufficio ha depositato memoria con richiesta di cessata materia ex art. 46 DLgs 546/92.
In particolare ha rappresentato che, visto l'orientamento prevalente in materia, ha emesso l'atto di autotutela, depositato in atti, volto ad annullare l'accertamento n. TJT19000095.
Ha depositato, altresì, il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento n. 09720250170023005 avente ad oggetto il suddetto accertamento.
Ha chiesto, quindi, la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della normativa.
In particolare, ai fini della compensazione delle spese, ha evidenziato di aver agito legittimamente e correttamente in conformità alla normativa vigente, sebbene oggi ritenuta lesiva dell'art. 110 TFUE, e di aver provveduto - non appena appreso l'indirizzo in materia - ad annullare l'atto impugnato e a sgravare la cartella n. 09720250170023005 come richiesto da parte ricorrente e ciò al fine di evitare inutili lungaggini processuali.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 DLgs. 546/92, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, attesa l'intempestività con la quale si è espressa, anche alla luce della tempestiva istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente prima dell'incardinazione del presente giudizio e del mancato riscontro alla stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00, oltre rimborso CUT ed oneri di legge, se dovuti. Roma, 04 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJT19000095 C.D. ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1303/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 05/12/2024 l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II di Roma ha notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento n. TJT19000095, con il quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 2.427,00 per omesso pagamento della c.d. ecotassa 2019, in relazione al veicolo targato Targa_1, immatricolato in Italia in data 26 giugno 2019.
2. Con ricorso notificato il 30.01.2025 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto atto e ha rappresentato che il veicolo in questione non è stato acquistato come nuovo ma risultava già immatricolato in Germania nell'anno 2009, come da dichiarazione di rimpatrio e precedente carta di circolazione allegate,
e per tale motivo non può essere assoggettato al pagamento della c.d. ecotassa.
La ricorrente ha rappresentato inoltre di aver richiesto chiarimenti in merito all'ACI di competenza la quale, con email del 30 dicembre 2024, confermava l'errore commesso dall'Ufficio sostenendo la non debenza del tributo in quanto non si trattava di un mezzo nuovo, bensì di un veicolo di importazione, ribadendo il diritto della ricorrente, quale connazionale rimpatriante, a nazionalizzare anche una vettura euro 0.
Alla luce dell'ulteriore conforto ricevuto dall'ACI, l'odierna ricorrente presentava, in data 15 gennaio 2025,
a mezzo PEC, istanza di annullamento in autotutela all'Agenzia delle Entrate che, tuttavia, alla data di presentazione del ricorso, non aveva avuto riscontro, costringendo la ricorrente ad incardinare il presente giudizio stante l'imminente scadenza dei termini di impugnativa.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato.
3. In data 18.03.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Roma che ha insistito per le legittimità
e correttezza del proprio operato assolutamente conforme alla normativa in esame e concluso per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
4. In data 09.01.2026, la ricorrente ha depositato istanza di cessata materia del contendere con richiesta di condanna alle spese rappresentando che, nelle more, in data 14 novembre 2025, l'Ufficio, a distanza di 10 mesi dalla presentazione dell'istanza in autotutela e quando ormai l'impugnativa giudiziale pendeva da mesi, ha notificato l'annullamento dell'accertamento impugnato riconoscendo errato il presupposto d'imposta, esattamente come rivendicato in atti.
In considerazione del contegno illegittimo ed ingiustificabile tenuto da controparte, la ricorrente ritiene necessaria, doverosa e giusta la condanna dell'Ufficio alla refusione di tutte le spese di giudizio, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ingiustamente sofferti dal contribuente ex art. 96 c.p.c., vittima di un vero e proprio sopruso e, per tale motivo, costretto ad incardinare un giudizio innanzi codesta On.
Commissione adita, con notevole aggravio di costi e spese a proprio carico.
Ha concluso quindi per la declaratoria della cessata materia del contendere con condanna dell'Ufficio, per il principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e contributo unificato e con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della Direzione
Provinciale II di Roma per i motivi tutti indicati.
5. In data 20.01.2026, l'Ufficio ha depositato memoria con richiesta di cessata materia ex art. 46 DLgs 546/92.
In particolare ha rappresentato che, visto l'orientamento prevalente in materia, ha emesso l'atto di autotutela, depositato in atti, volto ad annullare l'accertamento n. TJT19000095.
Ha depositato, altresì, il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento n. 09720250170023005 avente ad oggetto il suddetto accertamento.
Ha chiesto, quindi, la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della normativa.
In particolare, ai fini della compensazione delle spese, ha evidenziato di aver agito legittimamente e correttamente in conformità alla normativa vigente, sebbene oggi ritenuta lesiva dell'art. 110 TFUE, e di aver provveduto - non appena appreso l'indirizzo in materia - ad annullare l'atto impugnato e a sgravare la cartella n. 09720250170023005 come richiesto da parte ricorrente e ciò al fine di evitare inutili lungaggini processuali.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 DLgs. 546/92, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, attesa l'intempestività con la quale si è espressa, anche alla luce della tempestiva istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente prima dell'incardinazione del presente giudizio e del mancato riscontro alla stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00, oltre rimborso CUT ed oneri di legge, se dovuti. Roma, 04 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone