Articolo 4 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 marzo 1988
Art. 4. 1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
2. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Entrata in vigore il 27 marzo 1988
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