Versione
27 marzo 1988
27 marzo 1988
Art. 4. 1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
2. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
2. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Giurisprudenza • 2
- 1. CGCE, n. T-138/94, Sentenza del Tribunale, COCKERILL-SAMBRE SA contro Commissione delle Comunità europee, 11/03/1999Provvedimento: Avis juridique important | 61994A0138 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - COCKERILL-SAMBRE SA contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni. - Causa T-138/94. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00333 Pub.RJ pagina Pub ext Massima Parti Motivazione della sentenza Dispositivo Parole chiave 1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - …Leggi di più...
- fissazione dei prezzi·
- ripartizione dei mercati·
- circostanze attenuanti·
- scambio di informazioni·
- competenza di merito·
- ammende·
- concorrenza·
- CECA·
- accordi tra imprese·
- collaborazione con Commissione