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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8759/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8759/2019 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 17.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.03.2025, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dall'Avv. Luciano Miranda, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano, alla via G. Moscati, 62;
- APPELLANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale rapprsentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Giuliano
Floris, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I, 174;
- APPELLATA -
NONCHE'
(P.I. ) in persona del legale presentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'Avv. Anna
Mango, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Duomo,187;
-APPELLATA -
OGGETTO: appello alla sentenza n. 478/2019 resa dal Giudice di Pace di Marigliano
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024.
Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza n 478/2019, pronunciata dal Giudice Parte_1
di Pace di Marigliano in data 22.10.2018 e depositata in data 28.05.2019, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti della società e della Controparte_2 [...]
nelle rispettive qualità di proprietaria ed assicuratore del veicolo tg. Controparte_1 Parte_2
DW723YS, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni che il veicolo Alfa
Romeo tg. BH077CF di sua proprietà, aveva riportato in conseguenza del sinistro avvenuto a Bari, alla via Piccinini, in data 08.10.2012.
1.1. Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto non provato il sinistro in virtù dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso in quanto lacunose, ed aveva valorizzato la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare la verificazione del sinistro, attesa l'assenza di qualsiasi elemento da poter analizzare.
2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha denunciato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie e la nullità della consulenza tecnica per essersi l'ausiliario dell'ufficio fatto assistere da un collaboratore non autorizzato. Ha, quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria evittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale ha sostenuto la correttezza della Controparte_2
sentenza impugnata e ha insistito per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del presente grado del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario ex art 83 c.p.c.
4. Ha resistito al gravame anche la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole possibilità di essere accolta. Nel merito, ha instato per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5.Ordinata la rinnovazione della notifica, disattesa la domanda di inammissibilità ex art. 348 bis con ordinanza del 22.03.2021 e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2023 allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato è stata differita per esigenze di ruolo e da ultimo rimandata per il congedo di maternità della scrivente alla udienza del 17.12.2024. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace, sebbene le stesse siano state rese sulla scorta di argomentazioni assai scarne e che andranno qui integrate in punto motivazionale, in ordine alla insufficienza della prova fornita dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda.
1.1. Con il primo motivo di doglianza, l'istante ha censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure. Secondo l'appellante, gli elementi emersi nel corso del primo grado di giudizio, se valutati correttamente, sarebbero stati da soli idonei a ritenere provata
Part tanto la verificazione del sinistro che l'esclusiva responsabilità del conducente del
Ritiene, di contro il Tribunale, che vada condivisa la valutazione del primo giudice di inattendibilità del teste, che, infatti, pur avendo confermato la dinamica dell'evento esposta nell'atto di citazione, reso una dichiarazione poco convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
Invero, egli ha affermato di aver assistito al sinistro dalla distanza di un metro, ha dichiarato di essere intervenuto nel momento in cui i conducenti si sono scambiati le generalità, ha indicato con precisione quali erano le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti, ma, con riferimento ai danni si è limitato ad un generico riferimento delle zone di impatto, senza specificare null'altro; pertanto, la Pt_1
non ha consentito un accertamento neppure in via equitativa dei danni subiti.
1.1.2. Nondimeno, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice può ritenersi corroborata – come sostenuto dalla difesa dell'appellante – da quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dalla e dal conducente del nel quale Pt_1 Controparte_3
del pari veniva riportata una dinamica dell'evento pienamente conforme a quella indicata nell'atto introduttivo.
Ed invero, da un lato, quanto al valore della constatazione amichevole ed alla sua efficacia probatoria si deve rilevare che – che, secondo costante giurisprudenza – la dichiarazione confessoria contenuta nel relativo modulo (c.d. C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. In altre parole, il modulo C.I.D., quando è sottoscritto dai conducenti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si sia verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. ex multis,
Cass. Civ. nn. 4010/2018, 24187/2014, 15881/2013, 3567/2013, 1602/2013, 12257/2007, SS.UU.
10311/06).
1.1.3. Inoltre, rileva questo tribunale che il proprietario del veicolo danneggiato, agendo in giudizio non ha fornito alcuna prova documentale idonea a provare la verificazione del sinistro. La Pt_1
ha offerto a riprova della dinamica prospettata e della responsabilità (esclusiva) altrui la sola testimonianza di un teste, senza produrre un qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture e dei danni riportati dall'automobile. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
1.1.4. Circa il valore probatorio della fattura, il Tribunale osserva innanzitutto che tale documento prodotto in primo grado da parte attrice, non valga di per sé ad integrare la prova del danno in concreto sofferto.
Infatti, secondo costante giurisprudenza della S.C., le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr.
Cass. Civ. n. 23788/14, 14122/04).
Nel caso di specie, al fine di escludere decisiva valenza alla fattura invocata dall'appellante, occorre osservare che, siccome su tale documento non figura neppure l'apposizione di una dichiarazione di quietanza, da parte della autocarrozzeria AUTOCAR s.n.c., soggetto che la emetteva a carico di esso non dimostri il versamento, ad opera del danneggiato, dell'importo in Parte_1
contestazione.
Del resto, neppure va sottaciuto come la parte abbia finanche omesso di precisare con quale strumento
- assegno, bonifico - essa abbia in ipotesi pagato la riparazione e che debba ragionevolmente escludersi, in considerazione dell'importo della detta fattura, pari ad euro 2.480,50, che il relativo saldo sia avvenuto in contanti.
1.1.5. A corroborare lo stato di incertezza è inoltre la relazione del consulente tecnico Dott. Per_1
che, con motivazione cui il Tribunale ritiene di prestare adesione, siccome immune da vizi
[...]
logici, ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla stima dei danni attesa l'assenza di rilievi fotografici nonché la mancata ispezione del veicolo, stante l'indisponibilità dello stesso.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante la partecipazione agli accessi di un collaboratore non ha inficiato di nullità la perizia.
Infatti, è ammesso che il CTU possa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, avvalersi dell'ausilio di collaboratori e specialisti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio (per tutte, Cass. n. 16471/2009).
Orbene, alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questo giudice che resti incerta la ricostruzione della dinamica del sinistro così come proposta dall'attuale appellante.
Donde, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute alla devono essere distratte in Controparte_2 favore dell'avv. Anna Mango, la quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 478/2019 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Marigliano e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2. condanna l'appellante a rifondere in favore del difensore antistatario di , in persona Controparte_2
del legale rappresentane p.t., avv. Anna Mango le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
3. condanna l'appellante a rifondere in favore di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Nola, 17.03.2025.
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 . La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellati e ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei Controparte_2 Controparte_4
parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione dell'attività in concreto