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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6549/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6549/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pomezia (RM) alla Via Oglio n. 3, codice fiscale , elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo
Mancusi (Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 35875 del 22.03.2024, allegata;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 21/12/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e s.m., ed alla corresponsione dei relativi ratei, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, ed ai conseguenziali benefici di legge, dal 29.12.2021, recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento per ATP R.G. n. 5116/2022;
- se ritenuto, condannare l' al pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle del ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza compensare le spese processuali, atteso che la ricorrente risulta titolare di un reddito familiare inferiore al limite previsto ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- in ogni caso porre a carico dell' le spese di lite e/o di c.t.u. eventualmente liquidate a CP_1 carico della ricorrente” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/5/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/6/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/6/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 3/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva Persona_2
l'udienza del 2/10/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa nel procedimento per ATPO n. Persona_3
5116/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5116/2022 il CTU dott. ssa Persona_3 non riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i., mentre riconosceva i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021 (cfr relazione peritale dott.ssa doc. allegato al ricorso). Per_3
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi medico-legale: “Ø ARTROSI POLIDISTRETTUALE A
LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE IN PAZIENTE CON ESITI DI ARTROPROTESI
GINOCCHIO DESTRO
Ø ESITI DI COLECISTECTOMIA
Ø IPOACUSIA BILATERALE
Ø IPERTENSIONE ARTERIOSA” (v. relazione peritale dott pag. 5). Per_2
8. IL CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla Per_2 base della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor
Giudice.
3 La presente indagine è finalizzata a stabilire in primo luogo se la ricorrente si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;
in secondo luogo, se tali requisiti medico legali per la concessione dei suddetti benefici fossero presenti all'epoca della domanda amministrativa o insorti successivamente.
Per gli atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta un soggetto normale di corrispondente età e, quindi, il giudizio medico legale si fonda sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione di cibi, spostamento nell'ambiante domestico e/o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche). L'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende sia l'impossibilità materiale di porre in essere gli atti menzionati, anche uno solo, sia la necessità di evitare danni a sé o agli altri.
Inoltre si deve mettere in evidenza che per atti quotidiani della vita si devono intendere le azioni necessarie per vivere, ma che si compiono per la loro stessa natura in maniera saltuaria, quando sorge la necessità nel corso della giornata: in sostanza quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è continuo e permanente, anche se la necessità di aiuto a terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva.
Nel caso di specie, il quadro clinico manifestato dalla perizianda rappresenta una condizione sicuramente invalidante ma non comporta un'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né determina una limitazione a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, così come viene contemplato nell'articolo della legge 18/80 in tema di concessione del beneficio di indennità di accompagnamento.
Si tratta di un complesso di realtà patologiche che, nei loro attuali aspetti quali-quantitativi, non le impediscono di provvedere autonomamente alla cura della sua persona e a soddisfare i propri elementari bisogni.
Non risulta ostacolata, infatti, una piena ed autonoma cura ed igiene del proprio corpo, nonché dell'ambiente domestico, e non è obbligata a chiedere assistenza in azioni quotidiane finanche particolarmente complesse.
4 Pertanto tali condizioni, pur rappresentando un complesso patologico clinicamente rilevante, non comportano una riduzione dell'autonomia personale e quindi non concretizzano né gli estremi per avere diritto alla indennità di accompagnamento.
Difatti, sebbene le patologie siano, come detto, rilevanti sul piano clinico, non determinano su quello medico legale una condizione incidente sull'autonomia personale, non risultando documentate patologie degenerative tali da inficiare in maniera rilevante sulla capacità motoria, quella deambulatoria e nel complesso la capacità di gestirsi senza assistenza.
Per quanto riguarda la funzionalità motoria questa non risulta limitata: la deambulazione è risultata possibile autonomamente senza appoggio, la stazione eretta era stabile, i cambi posturali e gli spostamenti erano autonomi.
Né, d'altro canto, sono emersi elementi in grado di far sospettare l'esistenza di un deficit cognitivo conclamato;
dal punto di vista neurologico, infatti, la paziente è apparsa perfettamente consapevole delle motivazioni della visita, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio, né sono apparse lacune mnesiche di rilevante entità.
Per quanto sopra detto, la SI.ra non si trova, né si è mai trovata, Parte_1 nelle condizioni previste dalla normativa per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 legge 18/1980” (v. relazione peritale dott. pag. 5-7). Per_2
9. Il CTU dott. quindi concludeva nei seguenti termini: “in relazione al caso della Per_2
SI.ra : Parte_1
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 18/1980” (v. relazione peritale dott. pag. 8). Per_2
10. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. ssa e dott. sono concordi. Per_3 Per_2
La CTU espletata dal dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti Per_2 ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti delle CCTTUU medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
5 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari di
Portatore di Handicap Grave ex art 3 co 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Stante la sussistenza delle condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc
(v. doc. allegato al ricorso), il Tribunale dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1 liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari di
Portatore di Handicap Grave ex art 3 co 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021;
- compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 due CTU espletate, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6549/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pomezia (RM) alla Via Oglio n. 3, codice fiscale , elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo
Mancusi (Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 35875 del 22.03.2024, allegata;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 21/12/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e s.m., ed alla corresponsione dei relativi ratei, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, ed ai conseguenziali benefici di legge, dal 29.12.2021, recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento per ATP R.G. n. 5116/2022;
- se ritenuto, condannare l' al pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle del ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza compensare le spese processuali, atteso che la ricorrente risulta titolare di un reddito familiare inferiore al limite previsto ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- in ogni caso porre a carico dell' le spese di lite e/o di c.t.u. eventualmente liquidate a CP_1 carico della ricorrente” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/5/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/6/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/6/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 3/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva Persona_2
l'udienza del 2/10/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa nel procedimento per ATPO n. Persona_3
5116/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 5116/2022 il CTU dott. ssa Persona_3 non riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i., mentre riconosceva i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021 (cfr relazione peritale dott.ssa doc. allegato al ricorso). Per_3
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi medico-legale: “Ø ARTROSI POLIDISTRETTUALE A
LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE IN PAZIENTE CON ESITI DI ARTROPROTESI
GINOCCHIO DESTRO
Ø ESITI DI COLECISTECTOMIA
Ø IPOACUSIA BILATERALE
Ø IPERTENSIONE ARTERIOSA” (v. relazione peritale dott pag. 5). Per_2
8. IL CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla Per_2 base della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor
Giudice.
3 La presente indagine è finalizzata a stabilire in primo luogo se la ricorrente si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;
in secondo luogo, se tali requisiti medico legali per la concessione dei suddetti benefici fossero presenti all'epoca della domanda amministrativa o insorti successivamente.
Per gli atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta un soggetto normale di corrispondente età e, quindi, il giudizio medico legale si fonda sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione di cibi, spostamento nell'ambiante domestico e/o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche). L'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende sia l'impossibilità materiale di porre in essere gli atti menzionati, anche uno solo, sia la necessità di evitare danni a sé o agli altri.
Inoltre si deve mettere in evidenza che per atti quotidiani della vita si devono intendere le azioni necessarie per vivere, ma che si compiono per la loro stessa natura in maniera saltuaria, quando sorge la necessità nel corso della giornata: in sostanza quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è continuo e permanente, anche se la necessità di aiuto a terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva.
Nel caso di specie, il quadro clinico manifestato dalla perizianda rappresenta una condizione sicuramente invalidante ma non comporta un'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né determina una limitazione a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, così come viene contemplato nell'articolo della legge 18/80 in tema di concessione del beneficio di indennità di accompagnamento.
Si tratta di un complesso di realtà patologiche che, nei loro attuali aspetti quali-quantitativi, non le impediscono di provvedere autonomamente alla cura della sua persona e a soddisfare i propri elementari bisogni.
Non risulta ostacolata, infatti, una piena ed autonoma cura ed igiene del proprio corpo, nonché dell'ambiente domestico, e non è obbligata a chiedere assistenza in azioni quotidiane finanche particolarmente complesse.
4 Pertanto tali condizioni, pur rappresentando un complesso patologico clinicamente rilevante, non comportano una riduzione dell'autonomia personale e quindi non concretizzano né gli estremi per avere diritto alla indennità di accompagnamento.
Difatti, sebbene le patologie siano, come detto, rilevanti sul piano clinico, non determinano su quello medico legale una condizione incidente sull'autonomia personale, non risultando documentate patologie degenerative tali da inficiare in maniera rilevante sulla capacità motoria, quella deambulatoria e nel complesso la capacità di gestirsi senza assistenza.
Per quanto riguarda la funzionalità motoria questa non risulta limitata: la deambulazione è risultata possibile autonomamente senza appoggio, la stazione eretta era stabile, i cambi posturali e gli spostamenti erano autonomi.
Né, d'altro canto, sono emersi elementi in grado di far sospettare l'esistenza di un deficit cognitivo conclamato;
dal punto di vista neurologico, infatti, la paziente è apparsa perfettamente consapevole delle motivazioni della visita, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio, né sono apparse lacune mnesiche di rilevante entità.
Per quanto sopra detto, la SI.ra non si trova, né si è mai trovata, Parte_1 nelle condizioni previste dalla normativa per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 legge 18/1980” (v. relazione peritale dott. pag. 5-7). Per_2
9. Il CTU dott. quindi concludeva nei seguenti termini: “in relazione al caso della Per_2
SI.ra : Parte_1
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 18/1980” (v. relazione peritale dott. pag. 8). Per_2
10. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. ssa e dott. sono concordi. Per_3 Per_2
La CTU espletata dal dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti Per_2 ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti delle CCTTUU medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
5 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari di
Portatore di Handicap Grave ex art 3 co 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Stante la sussistenza delle condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc
(v. doc. allegato al ricorso), il Tribunale dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1 liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari di
Portatore di Handicap Grave ex art 3 co 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/12/2021;
- compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 due CTU espletate, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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