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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1437/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso in materia di affidamento minori”, promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Mariotti nr. 64 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edvige Baldino (C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._2
Via Vittorio Veneto nr. 9;
ricorrente
pagina 1 di 8 contro nato a [...] l'[...], residente in [...], Loc. Lu Celvu;
CP_1
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM non ha presentato conclusioni, e nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Affidare in via esclusiva la minore alla madre, con la quale dovrà
Convivere - Ordinare al padre di frequentare un percorso di sostegno genitoriale onde riavvicinarsi gradualmente alla figlia che potrà vedere secondo le modalità stabilite nel progetto di avvicinamento -
Ordinare che il padre provveda a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente e che provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le esigenze di salute scolastiche e ludiche della minore. - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno di quanto richiesto, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con dalla quale, in data 14 agosto CP_1
2016, nasceva una figlia, Persona_1
- che il rapporto di coppia iniziava ad incrinarsi quando la ricorrente scopriva di essere in stato di gravidanza, e preferiva rimanere presso l'abitazione della propria famiglia, in Calangianus, piuttosto che trasferirsi ad Arzachena, presso l'immobile dei genitori del questo al fine di avere il CP_1
sostegno della di lei madre, e godere della vicinanza all'Ospedale di Tempio Pausania;
pagina 2 di 8 - che, dopo la nascita della bambina, la ricorrente, desiderando recuperare il rapporto con il padre di sua figlia, così da costruire una famiglia, si trasferiva a vivere ad Arzachena con il resistente, presso un appartamento ricavato sopra l'abitazione dei genitori del CP_1
- che, dopo qualche mese dall'inizio della convivenza, apparentemente serena, il iniziava ad CP_1
uscire tutte le sere con gli amici, facendo rientro a casa a tarda notte, disinteressandosi della ricorrente e della bambina, ed acquisendo una dipendenza dal gioco online, con grave pregiudizio economico per il nucleo familiare;
- che la situazione precipitava nel luglio del 2017, quando la ricorrente apprendeva che il CP_1
aveva intrapreso una relazione con un'altra ragazza, per cui la volendo crescere la figlia in un Pt_1
ambiente sereno, faceva ritorno a Calangianus, presso la propria famiglia di origine, trovando un'occupazione part time come cameriera;
- che, dal 2017, il si disinteressava della figlia, riducendo il rapporto con a qualche visita CP_1 Per_1
sporadica, e facendole mancare ogni tipo di supporto, educativo, morale ed economico;
- che tale condotta del oltre a generare sofferenza nella piccola , creava difficoltà alla CP_1 Per_1
ricorrente, che non riusciva ad ottenere tutte le autorizzazioni per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, a causa della mancata collaborazione del resistente, che non si faceva trovare a casa, non rispondeva al telefono, e non si presentava presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali, in occasione degli appuntamenti che la ricorrente si premurava di comunicargli.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentava unicamente la Pt_1
assistita dal proprio difensore.
Il Giudice Relatore procedeva all'ascolto della stessa e, previo controllo circa la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Sul regime di affidamento, e sul collocamento della figlia minore delle parti
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, è noto che l'affido condiviso “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta
pagina 3 di 8 possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)”
(Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime di affidamento, di fatto, permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (...)" (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n.
653512019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..
Nel caso di specie, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la ricorrente ha dato atto della protratta assenza del padre dalla vita della figlia, del disinteresse del per ogni questione CP_1 inerente alla crescita della piccola , nonché dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi Per_1
forma di sostegno, economico, morale, ed educativo nei confronti della minore.
In particolare, la ha dichiarato che: “(…) Per le gite, autorizzazioni ecc sono bloccata. Mia Pt_1
figlia deve essere operata al per un problema ad un occhio, servivano entrambe le firme dei Pt_2
genitori per la carta di identità, ed il mio ex compagno non mi rispondeva. Io lo informo sempre, tramite whatsapp, e lui mi risponde dopo mesi. Lui non c'è. Sono quasi due anni che non vede sua figlia. L'ultima volta, anni fa, l'ha vista per cinque minuti, poi è andato via. La bimba ogni tanto chiede di lui, poi alle volte dice che lo odia, perché vede che gli altri bambini hanno il padre, e lei no. pagina 4 di 8 Lei cerca la figura paterna, mi chiede di inviare messaggi al padre, ed io ogni tanto lo faccio, anche davanti a lei, ma il padre non risponde mai, e lei ne soffre. Non ha rapporti neanche con la famiglia paterna, non li sento, e non si fanno sentire da nove anni. Il mio ex compagno non versa nulla per il mantenimento da quando la bimba è nata (…)”.
D'altra parte, non si può non dare rilievo anche alla condotta processuale del resistente che, decidendo di rimanere contumace, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi tali da permettere di ritenere verosimile una diversa versione dei fatti, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, palesando così una totale indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene, dunque, sussistente una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza richiamata, può giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore delle parti,
alla madre, con collocazione presso la residenza di Persona_1 Parte_1
Alla madre, dunque, spetterà l'esercizio della responsabilità genitoriale, fermo restando il diritto (e dovere) del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia.
Sulle modalità di visita del genitore non affidatario
Vista la protratta assenza del padre dalla vita della figlia, e lo stato d'animo di che, come Per_1
dichiarato dalla ricorrente, alterna momenti di ricerca della figura paterna, ad altri di ripudio rispetto alla medesima, e considerato anche quanto dedotto dalla nel ricorso introduttivo, in ordine alle Pt_1
precedenti condotte ed abitudini di vita del si ritiene doversi conferire incarico ai Servizi CP_1
Sociali del Comune di Calangianus e del Comune di Arzachena affinché, coordinandosi tra loro, attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che tenga conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze della figlia minore delle parti.
Si ritiene doversi disporre che gli incontri potranno, e dovranno avvenire, solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente da parte dei Servizi Sociali incaricati, che verificheranno l'utilità e pagina 5 di 8 l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative.
Sul contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento indiretto di , da stabilirsi a carico del padre, va tenuto Per_1
conto della precaria situazione economica della ricorrente, evincibile dalla documentazione prodotta in atti. Tale situazione si ritiene sostanzialmente invariata, anche alla luce della nuova occupazione lavorativa reperita dalla ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato, nei seguenti termini: “Prima facevo la barista, prendevo circa € 900,00 mensili, poi ho dovuto lasciare quel lavoro perché era incompatibile con le esigenze di vita di mia figlia. Adesso lavoro come commessa, per 20h settimanali,
e come stipendio percepisco circa € 1.000,00 mensili. Prima facevo molte più ore, adesso meno, e riesco a gestirmi meglio con la bambina (…)”.
Occorre tenere conto altresì del fatto che la ricorrente vive sola con la figlia, in un appartamento condotto in locazione, per il quale la ha dichiarato di corrispondere un canone mensile di € Pt_1
290,00 (“Io adesso vivo sola con mia figlia, siamo in affitto, pago € 290,00 mensili”), e dei tempi di permanenza della minore, attualmente concentrati esclusivamente presso la madre, che dovrà soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita di . Per_1
D'altra parte, benché non si abbia notizia dell'attuale occupazione lavorativa del va tenuto CP_1
conto della sua giovane età, e della maggiore versatilità e disponibilità oraria del medesimo rispetto alla ricorrente che, essendo l'unica figura genitoriale di riferimento per , deve adeguarsi a mansioni Per_1 che, oltre a garantirle un'entrata economica fissa, le permettano di dedicarsi alle esigenze di vita della figlia minore.
Si ritiene, pertanto, congruo l'importo richiesto dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, e doversi disporre, a carico del medesimo, un contributo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che il verserà alla entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Pt_1 ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
pagina 6 di 8 Sulle spese di lite
Considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti coinvolte nel presente procedimento, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre, con Persona_1 Parte_1
collocazione presso la residenza della medesima;
INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Calangianus e del Comune di Arzachena, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri padre/figlia da svolgere in forma protetta e monitorata, secondo quanto indicato in parte motiva, previa valutazione psicologica e sociale del resistente, e verificata l'utilità dei medesimi nel contesto della crescita emotiva di , con esclusione di possibili interferenze negative;
Per_1
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, CP_1 la corresponsione dell'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN indicato Pt_1
dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo le Linee Guida del CNF del
29 novembre 2017;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito. pagina 7 di 8
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1437/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso in materia di affidamento minori”, promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Mariotti nr. 64 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edvige Baldino (C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._2
Via Vittorio Veneto nr. 9;
ricorrente
pagina 1 di 8 contro nato a [...] l'[...], residente in [...], Loc. Lu Celvu;
CP_1
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM non ha presentato conclusioni, e nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Affidare in via esclusiva la minore alla madre, con la quale dovrà
Convivere - Ordinare al padre di frequentare un percorso di sostegno genitoriale onde riavvicinarsi gradualmente alla figlia che potrà vedere secondo le modalità stabilite nel progetto di avvicinamento -
Ordinare che il padre provveda a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente e che provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le esigenze di salute scolastiche e ludiche della minore. - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno di quanto richiesto, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con dalla quale, in data 14 agosto CP_1
2016, nasceva una figlia, Persona_1
- che il rapporto di coppia iniziava ad incrinarsi quando la ricorrente scopriva di essere in stato di gravidanza, e preferiva rimanere presso l'abitazione della propria famiglia, in Calangianus, piuttosto che trasferirsi ad Arzachena, presso l'immobile dei genitori del questo al fine di avere il CP_1
sostegno della di lei madre, e godere della vicinanza all'Ospedale di Tempio Pausania;
pagina 2 di 8 - che, dopo la nascita della bambina, la ricorrente, desiderando recuperare il rapporto con il padre di sua figlia, così da costruire una famiglia, si trasferiva a vivere ad Arzachena con il resistente, presso un appartamento ricavato sopra l'abitazione dei genitori del CP_1
- che, dopo qualche mese dall'inizio della convivenza, apparentemente serena, il iniziava ad CP_1
uscire tutte le sere con gli amici, facendo rientro a casa a tarda notte, disinteressandosi della ricorrente e della bambina, ed acquisendo una dipendenza dal gioco online, con grave pregiudizio economico per il nucleo familiare;
- che la situazione precipitava nel luglio del 2017, quando la ricorrente apprendeva che il CP_1
aveva intrapreso una relazione con un'altra ragazza, per cui la volendo crescere la figlia in un Pt_1
ambiente sereno, faceva ritorno a Calangianus, presso la propria famiglia di origine, trovando un'occupazione part time come cameriera;
- che, dal 2017, il si disinteressava della figlia, riducendo il rapporto con a qualche visita CP_1 Per_1
sporadica, e facendole mancare ogni tipo di supporto, educativo, morale ed economico;
- che tale condotta del oltre a generare sofferenza nella piccola , creava difficoltà alla CP_1 Per_1
ricorrente, che non riusciva ad ottenere tutte le autorizzazioni per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, a causa della mancata collaborazione del resistente, che non si faceva trovare a casa, non rispondeva al telefono, e non si presentava presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali, in occasione degli appuntamenti che la ricorrente si premurava di comunicargli.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentava unicamente la Pt_1
assistita dal proprio difensore.
Il Giudice Relatore procedeva all'ascolto della stessa e, previo controllo circa la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Sul regime di affidamento, e sul collocamento della figlia minore delle parti
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, è noto che l'affido condiviso “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta
pagina 3 di 8 possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)”
(Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime di affidamento, di fatto, permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (...)" (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n.
653512019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..
Nel caso di specie, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la ricorrente ha dato atto della protratta assenza del padre dalla vita della figlia, del disinteresse del per ogni questione CP_1 inerente alla crescita della piccola , nonché dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi Per_1
forma di sostegno, economico, morale, ed educativo nei confronti della minore.
In particolare, la ha dichiarato che: “(…) Per le gite, autorizzazioni ecc sono bloccata. Mia Pt_1
figlia deve essere operata al per un problema ad un occhio, servivano entrambe le firme dei Pt_2
genitori per la carta di identità, ed il mio ex compagno non mi rispondeva. Io lo informo sempre, tramite whatsapp, e lui mi risponde dopo mesi. Lui non c'è. Sono quasi due anni che non vede sua figlia. L'ultima volta, anni fa, l'ha vista per cinque minuti, poi è andato via. La bimba ogni tanto chiede di lui, poi alle volte dice che lo odia, perché vede che gli altri bambini hanno il padre, e lei no. pagina 4 di 8 Lei cerca la figura paterna, mi chiede di inviare messaggi al padre, ed io ogni tanto lo faccio, anche davanti a lei, ma il padre non risponde mai, e lei ne soffre. Non ha rapporti neanche con la famiglia paterna, non li sento, e non si fanno sentire da nove anni. Il mio ex compagno non versa nulla per il mantenimento da quando la bimba è nata (…)”.
D'altra parte, non si può non dare rilievo anche alla condotta processuale del resistente che, decidendo di rimanere contumace, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi tali da permettere di ritenere verosimile una diversa versione dei fatti, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, palesando così una totale indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene, dunque, sussistente una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza richiamata, può giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore delle parti,
alla madre, con collocazione presso la residenza di Persona_1 Parte_1
Alla madre, dunque, spetterà l'esercizio della responsabilità genitoriale, fermo restando il diritto (e dovere) del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia.
Sulle modalità di visita del genitore non affidatario
Vista la protratta assenza del padre dalla vita della figlia, e lo stato d'animo di che, come Per_1
dichiarato dalla ricorrente, alterna momenti di ricerca della figura paterna, ad altri di ripudio rispetto alla medesima, e considerato anche quanto dedotto dalla nel ricorso introduttivo, in ordine alle Pt_1
precedenti condotte ed abitudini di vita del si ritiene doversi conferire incarico ai Servizi CP_1
Sociali del Comune di Calangianus e del Comune di Arzachena affinché, coordinandosi tra loro, attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che tenga conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze della figlia minore delle parti.
Si ritiene doversi disporre che gli incontri potranno, e dovranno avvenire, solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente da parte dei Servizi Sociali incaricati, che verificheranno l'utilità e pagina 5 di 8 l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative.
Sul contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento indiretto di , da stabilirsi a carico del padre, va tenuto Per_1
conto della precaria situazione economica della ricorrente, evincibile dalla documentazione prodotta in atti. Tale situazione si ritiene sostanzialmente invariata, anche alla luce della nuova occupazione lavorativa reperita dalla ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato, nei seguenti termini: “Prima facevo la barista, prendevo circa € 900,00 mensili, poi ho dovuto lasciare quel lavoro perché era incompatibile con le esigenze di vita di mia figlia. Adesso lavoro come commessa, per 20h settimanali,
e come stipendio percepisco circa € 1.000,00 mensili. Prima facevo molte più ore, adesso meno, e riesco a gestirmi meglio con la bambina (…)”.
Occorre tenere conto altresì del fatto che la ricorrente vive sola con la figlia, in un appartamento condotto in locazione, per il quale la ha dichiarato di corrispondere un canone mensile di € Pt_1
290,00 (“Io adesso vivo sola con mia figlia, siamo in affitto, pago € 290,00 mensili”), e dei tempi di permanenza della minore, attualmente concentrati esclusivamente presso la madre, che dovrà soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita di . Per_1
D'altra parte, benché non si abbia notizia dell'attuale occupazione lavorativa del va tenuto CP_1
conto della sua giovane età, e della maggiore versatilità e disponibilità oraria del medesimo rispetto alla ricorrente che, essendo l'unica figura genitoriale di riferimento per , deve adeguarsi a mansioni Per_1 che, oltre a garantirle un'entrata economica fissa, le permettano di dedicarsi alle esigenze di vita della figlia minore.
Si ritiene, pertanto, congruo l'importo richiesto dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, e doversi disporre, a carico del medesimo, un contributo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che il verserà alla entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Pt_1 ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
pagina 6 di 8 Sulle spese di lite
Considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti coinvolte nel presente procedimento, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre, con Persona_1 Parte_1
collocazione presso la residenza della medesima;
INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Calangianus e del Comune di Arzachena, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri padre/figlia da svolgere in forma protetta e monitorata, secondo quanto indicato in parte motiva, previa valutazione psicologica e sociale del resistente, e verificata l'utilità dei medesimi nel contesto della crescita emotiva di , con esclusione di possibili interferenze negative;
Per_1
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, CP_1 la corresponsione dell'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN indicato Pt_1
dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo le Linee Guida del CNF del
29 novembre 2017;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito. pagina 7 di 8
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8