Art. 3.
L'inquadramento di cui all'articolo 1 e' disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.
Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
L'inquadramento di cui all'articolo 1 e' disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.
Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.