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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL RT, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2156/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009471267000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009471267000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dalla Rag. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento specificata in oggetto, deducendo l'illegittimità della pretesa tributaria. La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla riscossione, asserendo che tra la notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e la notifica della cartella fosse decorso il termine triennale previsto dalla legge.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi propri del merito della pretesa, spettanti unicamente all'Ente impositore, e ribadendo la regolarità formale dell'atto di riscossione.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando analiticamente le doglianze della ricorrente.
L'Amministrazione Regionale rilevava che la pretesa era fondata su precedenti avvisi di accertamento non impugnati o confermati in sede giurisdizionale, producendo in particolare la sentenza n. 1791/2023 di questa
Corte (già CTP CA), che aveva rigettato un precedente ricorso della società relativo ad annualità pregresse, confermando la soggettività passiva della Ricorrente_1 Srl.
Nelle memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, la ricorrente insisteva per l'annullamento della cartella, invocando per l'annualità 2019 la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'intempestività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla definitività degli accertamenti.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. In materia di tassa automobilistica, il termine di prescrizione triennale, previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, decorre dalla fine dell'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tuttavia, la notifica degli avvisi di accertamento interrompe il decorso di tale termine, facendone iniziare uno nuovo. Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trova il suo presupposto in avvisi di accertamento ritualmente notificati e, in parte, già oggetto di contenzioso terminato con esito favorevole per l'Ente (si veda sentenza n. 1791/2023 allegata in atti).
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 formulata nelle memorie, si osserva che la definitività del titolo, lungi dal favorire la tesi del contribuente, consolida il diritto dell'Ente impositore alla riscossione coattiva. Non risulta provata l'inerzia dell'Amministrazione oltre i termini di legge, considerando le sospensioni dei termini di riscossione intervenute per la normativa emergenziale (periodo COVID-19) che hanno prorogato i termini ordinari.
Nel merito, la ricorrente ha contestato la soggettività passiva per alcuni veicoli, allegando visure PRA a supporto della tesi che i beni non fossero più nella sua disponibilità. Sul punto, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'affermare che "in tema di tassa automobilistica, l'obbligo del pagamento grava su colui che risulta proprietario dai registri del PRA, e la prova contraria deve essere fornita mediante atti aventi data certa, ferma restando la responsabilità solidale in caso di mancata trascrizione del trasferimento" (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8737/2018).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta (visure PRA) conferma la qualità di proprietario o comunque di soggetto passivo in capo alla Ricorrente_1 Srl per i periodi d'imposta in contestazione. La mera allegazione di vendite non regolarizzate tempestivamente presso i registri pubblici non esonera la società dal pagamento del tributo verso la Regione Calabria, salvo il diritto di rivalsa verso l'acquirente.
Per quanto concerne il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agenzia delle Entrate – OS, esso va accolto limitatamente alle doglianze riguardanti il merito della pretesa tributaria (quantum e an), restando ferma la sua legittimazione per i vizi propri della cartella e del procedimento di notifica, qui non specificamente provati dalla ricorrente.
In conclusione, l'atto impugnato risulta legittimo e immune dai vizi dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese a favore dei difensori della ricorrente, stante il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione 3°, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
-RIGETTA il ricorso;
-CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in CA, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL RT, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2156/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009471267000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009471267000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dalla Rag. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento specificata in oggetto, deducendo l'illegittimità della pretesa tributaria. La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla riscossione, asserendo che tra la notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e la notifica della cartella fosse decorso il termine triennale previsto dalla legge.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi propri del merito della pretesa, spettanti unicamente all'Ente impositore, e ribadendo la regolarità formale dell'atto di riscossione.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando analiticamente le doglianze della ricorrente.
L'Amministrazione Regionale rilevava che la pretesa era fondata su precedenti avvisi di accertamento non impugnati o confermati in sede giurisdizionale, producendo in particolare la sentenza n. 1791/2023 di questa
Corte (già CTP CA), che aveva rigettato un precedente ricorso della società relativo ad annualità pregresse, confermando la soggettività passiva della Ricorrente_1 Srl.
Nelle memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, la ricorrente insisteva per l'annullamento della cartella, invocando per l'annualità 2019 la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'intempestività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla definitività degli accertamenti.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. In materia di tassa automobilistica, il termine di prescrizione triennale, previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, decorre dalla fine dell'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tuttavia, la notifica degli avvisi di accertamento interrompe il decorso di tale termine, facendone iniziare uno nuovo. Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trova il suo presupposto in avvisi di accertamento ritualmente notificati e, in parte, già oggetto di contenzioso terminato con esito favorevole per l'Ente (si veda sentenza n. 1791/2023 allegata in atti).
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 formulata nelle memorie, si osserva che la definitività del titolo, lungi dal favorire la tesi del contribuente, consolida il diritto dell'Ente impositore alla riscossione coattiva. Non risulta provata l'inerzia dell'Amministrazione oltre i termini di legge, considerando le sospensioni dei termini di riscossione intervenute per la normativa emergenziale (periodo COVID-19) che hanno prorogato i termini ordinari.
Nel merito, la ricorrente ha contestato la soggettività passiva per alcuni veicoli, allegando visure PRA a supporto della tesi che i beni non fossero più nella sua disponibilità. Sul punto, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'affermare che "in tema di tassa automobilistica, l'obbligo del pagamento grava su colui che risulta proprietario dai registri del PRA, e la prova contraria deve essere fornita mediante atti aventi data certa, ferma restando la responsabilità solidale in caso di mancata trascrizione del trasferimento" (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8737/2018).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta (visure PRA) conferma la qualità di proprietario o comunque di soggetto passivo in capo alla Ricorrente_1 Srl per i periodi d'imposta in contestazione. La mera allegazione di vendite non regolarizzate tempestivamente presso i registri pubblici non esonera la società dal pagamento del tributo verso la Regione Calabria, salvo il diritto di rivalsa verso l'acquirente.
Per quanto concerne il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agenzia delle Entrate – OS, esso va accolto limitatamente alle doglianze riguardanti il merito della pretesa tributaria (quantum e an), restando ferma la sua legittimazione per i vizi propri della cartella e del procedimento di notifica, qui non specificamente provati dalla ricorrente.
In conclusione, l'atto impugnato risulta legittimo e immune dai vizi dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese a favore dei difensori della ricorrente, stante il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione 3°, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
-RIGETTA il ricorso;
-CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in CA, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente