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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10808/2024 promossa da:
nato a Sialkot, in [...], l'[...] (CUI: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Spantaconi del Foro di Novara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli del 29.5.2024 notificato il 4.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 8.11.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di con provvedimento reso in CP_1
data 29.5.2024 e notificato il 4.6.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 9.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Fissata udienza davanti al giudice delegato al 18.4.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha in primo luogo illustrato la situazione del Pakistan, regione del
Punjab– luogo di provenienza dell'attore – caratterizzata da una situazione indiscriminata di pericolo per la sicurezza personale.
In secondo luogo, la difesa ritiene che sia in possesso dei requisiti necessari per il rilascio Pt_1
del permesso richiesto, essendo egli integrato sul territorio.
Infatti, spiega la difesa, risiede in Italia dal 2018 e, da quella data, è titolare di permesso di Pt_1
soggiorno per richiedente asilo, permesso con il quale è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa (cfr. doc. 2). Inoltre, a partire dall'anno 2023, il ricorrente ha reperito regolare attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze di Fresh Tropical S.r.l. (cfr. docc.
3,4,5,6,7), e ha frequentato un corso di lingua italiana presso la Croce Rossa (cfr. doc. 8)
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18.4.2025, udienza in cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di con dichiarazione resa in data 8.11.2023. Deve pertanto Pt_1 CP_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del richiedente sul territorio nazionale.
Il richiedente, infatti, sin dal 2023 ha reperito regolare attività lavorativa, ottenendo un contratto come magazziniere presso Fresh Tropical S.r.l., con sede legale in Seveso (MB), via Cadore n.12. Il contratto in questione, inizialmente a tempo determinato, è stato oggetto di diverse proroghe e, successivamente, trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.8.2024. Sul punto, sono in atti il suddetto contratto, le relative proroghe e la già menzionata trasformazione, oltre alle buste paga relative al biennio 2023-2024 e alla Certificazione Unica del 2024 (cfr. docc. n.
3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16). Inoltre, con nota di deposito del 15.4.2025, è stata depositata in atti la
Certificazione Unica del 2025 (cfr. doc. 4 ). Infine, all'udienza del 18.4.2025, – Pt_1
dimostrando una discreta padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere attualmente a
Novara in una casa condivisa con altre 5 persone, per la quale paga 300 euro a titolo di canone locativo, e di aver conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 e confermando inoltre di lavorare come magazziniere presso Magenta, lavoro per il quale percepisce circa 1.500 euro al mese a titolo di stipendio.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro, la raggiunta indipendenza abitativa e la conoscenza della lingua italiana.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sussistono i motivi per compensare le spese di lite perché i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: -Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a Parte_1
Sialkot, in Pakistan, l'8.3.1992 (CUI: ), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale.
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10808/2024 promossa da:
nato a Sialkot, in [...], l'[...] (CUI: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Spantaconi del Foro di Novara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli del 29.5.2024 notificato il 4.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 8.11.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di con provvedimento reso in CP_1
data 29.5.2024 e notificato il 4.6.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 9.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Fissata udienza davanti al giudice delegato al 18.4.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha in primo luogo illustrato la situazione del Pakistan, regione del
Punjab– luogo di provenienza dell'attore – caratterizzata da una situazione indiscriminata di pericolo per la sicurezza personale.
In secondo luogo, la difesa ritiene che sia in possesso dei requisiti necessari per il rilascio Pt_1
del permesso richiesto, essendo egli integrato sul territorio.
Infatti, spiega la difesa, risiede in Italia dal 2018 e, da quella data, è titolare di permesso di Pt_1
soggiorno per richiedente asilo, permesso con il quale è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa (cfr. doc. 2). Inoltre, a partire dall'anno 2023, il ricorrente ha reperito regolare attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze di Fresh Tropical S.r.l. (cfr. docc.
3,4,5,6,7), e ha frequentato un corso di lingua italiana presso la Croce Rossa (cfr. doc. 8)
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18.4.2025, udienza in cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di con dichiarazione resa in data 8.11.2023. Deve pertanto Pt_1 CP_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del richiedente sul territorio nazionale.
Il richiedente, infatti, sin dal 2023 ha reperito regolare attività lavorativa, ottenendo un contratto come magazziniere presso Fresh Tropical S.r.l., con sede legale in Seveso (MB), via Cadore n.12. Il contratto in questione, inizialmente a tempo determinato, è stato oggetto di diverse proroghe e, successivamente, trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.8.2024. Sul punto, sono in atti il suddetto contratto, le relative proroghe e la già menzionata trasformazione, oltre alle buste paga relative al biennio 2023-2024 e alla Certificazione Unica del 2024 (cfr. docc. n.
3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16). Inoltre, con nota di deposito del 15.4.2025, è stata depositata in atti la
Certificazione Unica del 2025 (cfr. doc. 4 ). Infine, all'udienza del 18.4.2025, – Pt_1
dimostrando una discreta padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere attualmente a
Novara in una casa condivisa con altre 5 persone, per la quale paga 300 euro a titolo di canone locativo, e di aver conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 e confermando inoltre di lavorare come magazziniere presso Magenta, lavoro per il quale percepisce circa 1.500 euro al mese a titolo di stipendio.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro, la raggiunta indipendenza abitativa e la conoscenza della lingua italiana.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sussistono i motivi per compensare le spese di lite perché i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: -Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a Parte_1
Sialkot, in Pakistan, l'8.3.1992 (CUI: ), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale.
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta