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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1467/23 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Fitalia, C.da S. Maria Cuma, n. 13 (CF. elettivamente domiciliata in Gliaca di C.F._1
Piraino, via del Sole n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonino Ferraloro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, Via Nizza, 1, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente - trascritto all'Ufficio Parte_1
dello Stato Civile del di Galati Mamertino, anno 2021, atto n. 4 P.2 S.C. - che dalla loro unione era nato il figlio in data 10.1.2022 che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era Per_1
venuta meno l'affectio maritalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare la ricorrente, affermando che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa del comportamento violento e contrario ai doveri coniugali del marito, ha chiesto l'addebito della separazione, l'affidamento esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare ed un contributo per il mantenimento suo e della prole.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte per i motivi meglio indicati in atti.
Lo stesso ha chiesto l'affidamento congiunto del minore dichiarandosi disponibile a versare un contributo per il suo mantenimento.
All'udienza del 27.3.2024 il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie le parti comparse all'udienza presidenziale hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La sentenza sul vincolo presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi e pregiudizievole per i figli.
2 Sulla base di quanto esposto può essere emessa la pronuncia di separazione giudiziale tra i coniugi, con la rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice delegato per le ulteriori domande avanzate dalle parti, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1467/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza;
3) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 8.4.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1467/23 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Fitalia, C.da S. Maria Cuma, n. 13 (CF. elettivamente domiciliata in Gliaca di C.F._1
Piraino, via del Sole n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonino Ferraloro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, Via Nizza, 1, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente - trascritto all'Ufficio Parte_1
dello Stato Civile del di Galati Mamertino, anno 2021, atto n. 4 P.2 S.C. - che dalla loro unione era nato il figlio in data 10.1.2022 che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era Per_1
venuta meno l'affectio maritalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare la ricorrente, affermando che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa del comportamento violento e contrario ai doveri coniugali del marito, ha chiesto l'addebito della separazione, l'affidamento esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare ed un contributo per il mantenimento suo e della prole.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte per i motivi meglio indicati in atti.
Lo stesso ha chiesto l'affidamento congiunto del minore dichiarandosi disponibile a versare un contributo per il suo mantenimento.
All'udienza del 27.3.2024 il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie le parti comparse all'udienza presidenziale hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La sentenza sul vincolo presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi e pregiudizievole per i figli.
2 Sulla base di quanto esposto può essere emessa la pronuncia di separazione giudiziale tra i coniugi, con la rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice delegato per le ulteriori domande avanzate dalle parti, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1467/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza;
3) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 8.4.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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