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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/06/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13088/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13088/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Sara VERI;
RICORRENTE contro
(Questura di MO); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 8.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il giorno 25.10.2024, , cittadino marocchino, ha Parte_1 impugnato il provvedimento n. Cat.Q2.2/IMM./IISEZ/2024/GG/REV.219 del 5.4.2024 (a lui notificato il 28.8.2024), con cui la Questura di MO ha revocato il suo permesso di soggiorno di lungo periodo, in precedenza rilasciatogli per motivi familiari e per il quale egli non risultava aver mai chiesto l'aggiornamento.
La decisione impugnata si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale dell'interessato alla luce dei suoi plurimi precedenti penali relativi a reati (di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa, di furto aggravato, di truffa, di ricettazione, di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità) giudicati con sentenze o decreti penali di condanna emessi tra il 2015 e il 2022. Nel 2022, egli è stato, inoltre, destinatario della misura di prevenzione dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, applicatagli dal Questore di Cuneo con provvedimento del 22.9.2022, contenente l'inibizione di far ritorno nei comuni di RE e IG (CN). Il 26.2.2024 il Questore di MO ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione
Pag. 1 di 6 dell'avviso orale.
A corroborare il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti, vi sarebbe, poi, la pendenza a suo carico di un procedimento penale per delitti ex artt. 493-ter, 494 e 624 c.p., commessi il 25.3.2024.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, la procuratrice del ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa in ordine alla pericolosità di per l'ordine Parte_1 pubblico e la sicurezza pubblica, allegando in particolare che costui risiede in Italia da circa tredici anni e lavora regolarmente. Inoltre, la difensora dell'istante ha evidenziato come, durante lo svolgimento dei processi a suo carico, l'istante avesse sempre mantenuto un comportamento collaborativo, tanto che gli erano state concesse le attenuanti generiche, le diminuenti di rito nonché la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.
La procuratrice del ricorrente ha, quindi, lamentato che il Questore di MO non avrebbe effettuato un corretto bilanciamento tra gli interessi collettivi connessi alla gestione dei flussi migratori e quelli personali e familiari di asseritamente prevalenti. Pt_1
Sulla scorta di tali rilievi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato o comunque che venisse ordinato alla Questura di MO di adottare ogni necessario provvedimento vòlto al rilascio in favore di di un permesso di soggiorno per motivi familiari. In via subordinata, ha Parte_1 formulato istanza di rilascio di un permesso per attesa occupazione o per lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 2.1.2025, invocando il rigetto del ricorso e riservandosi di depositare nel prosieguo documentazione relativa alla fase amministrativa, incombente a cui ha adempiuto tardivamente (e cioè dopo l'udienza di comparizione senza che gli venisse concesso un termine ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.) il 5.5.2025.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 10.1.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero di (il quale ha dichiarato di vivere dal 2003 in Parte_1
Italia (ove risiede tutta la sua famiglia e ha frequentato la scuola sino al primo anno del liceo linguistico), di avere sempre lavorato dall'età di diciotto anni con contratti regolari, che la sua vita è stata rovinata da una grave dipendenza dalla cocaina e che attualmente sta seguendo un percorso di disintossicazione con l'assistenza di una psicologa, di avere divorziato l'anno scorso perché la moglie non riusciva più a fronteggiare la sua dipendenza, di lavorare regolarmente come magazziniere e di essersi trasferito per motivi di lavoro a MO, mentre la sua famiglia risiede a Gazzaniga).
All'udienza del 9.4.2025 sono stati sentiti come testimoni e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente fratello e padre dell'istante, i quali hanno sostanzialmente confermato quanto da questi riferito.
4. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 8.5.2025.
In data 5.5.2025 parte resistente ha tempestivamente depositato una nota scritta, con la quale si è riportata alla propria precedente richiesta di rigetto della domanda avversaria. Con la stessa ha depositato (tardivamente) una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di MO sulla posizione personale del ricorrente, l'attestazione dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Leffe (BG) per irreperibilità, l'avviso orale emesso nei suoi confronti il 26.2.2024 e il successivo ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso a suo carico il 3.10.2024 dal Questore di MO (con prova della notifica di ambedue i provvedimenti). Tali documenti, eccettuati quelli già presenti in atti e la relazione della Questura
Pag. 2 di 6 (contenente mere difese), debbono ritenersi inutilizzabili ai fini della decisione, in quanto prodotti dopo l'udienza di comparizione, senza che sia stato accordato un termine ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.
In data 6.5.2025 il difensore di ha a sua volta depositato tempestiva nota scritta, Parte_1 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a mantenere il titolo di soggiorno revocatogli. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Ciò posto, il ricorrente ha anche chiesto, sempre in via principale, che venga ordinata alla Questura di MO «l'adozione di ogni necessario provvedimento volto al rilascio in [suo] favore di permesso di soggiorno per motivi familiari»; e tale domanda – considerato il tenore del ricorso, con cui si impugna un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti e in cui si evidenziano la notevole durata del periodo di soggiorno in Italia e i legami del ricorrente con la famiglia di origine – può ben essere qualificata nei termini di un'istanza di accertamento del diritto a mantenere il titolo di soggiorno revocato o comunque a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Del resto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (v. Cass., sez. III, 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331).
3. Passando all'esame, nel merito, dell'unica contestazione formulata dalla di Brescia, attinente CP_2 alla pericolosità sociale di , va premesso che la disciplina di riferimento è rinvenibile Parte_1 nell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998, là dove prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato «quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4» (lett. c). La disposizione richiamata preclude il rilascio di tale titolo di soggiorno agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, precisando che «nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice». Lo stesso comma prescrive al Questore, tuttavia e in ogni caso, di tenere conto, ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego, «della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».
Si tratta di una disciplina che ricalca, in quest'ultimo aspetto, il disposto generale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 (valevole per tutti i permessi di soggiorno previsti dal testo unico), che così recita: «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
Pag. 3 di 6 dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Si rammenta, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2013, ha dichiarato l'illegittimità di tale norma nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applicasse solo allo straniero che aveva «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o «al familiare ricongiunto» e non anche allo straniero avente «legami familiari nel territorio dello Stato».
La disciplina sopra ricostruita preclude, dunque, all'evidenza ogni automatismo ostativo fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'interessato, imponendo viceversa di verificare se costui rappresenti effettivamente una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, tale da rendere recessive le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato – fondato sull'art. 8 CEDU – a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari e affettivi (cfr., ex multis, Cass., sez. II, 27 ottobre 2021, n. 30342, e la giurisprudenza ivi citata;
v. altresì Cass., sez. I, 27 luglio 2022, n. 23423).
4. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile, occorre prendere atto che i trascorsi di Pt_1
sono contrassegnati da plurimi e reiterati precedenti penali, in prevalenza contro il
[...] patrimonio.
Tuttavia, tali condotte illecite appaiono riconducibili, proprio per la loro natura, alla sua dichiarata condizione di grave tossicodipendenza al momento dei fatti, confermata dal fratello e dal padre, sentiti come testimoni nel corso del giudizio. Costoro – oltre a dare atto del suo ormai consolidato inserimento nel mondo del lavoro – hanno rappresentato gli sforzi da lui compiuti (anche con l'aiuto del fratello, che si è fatto carico del costo di una psicologa che lo sottoponesse a un percorso di recupero) per affrancarsi dalla tossicodipendenza e così allontanarsi anche dalla condotta di vita che lo aveva condotto a delinquere. Quest'ultima circostanza, in particolare, è confermata dalla relazione depositata in atti, redatta dalla psicoterapeuta dott.ssa Giorgia Pedroncelli, nella quale viene prospettato, tra l'altro, che «l'interruzione di tale percorso, e quindi dell'alleanza terapeutica creatasi, potrebbe inficiare negativamente sul benessere psicofisico del paziente;
si consiglia quindi la prosecuzione del percorso al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici» ( v. nota del 5.2.2025).
A ulteriore conferma delle propalazioni dell'istante, dall'estratto conto previdenziale in atti CP_3 emerge, inoltre, che costui, a far data dal 2013 e cioè da quando aveva diciassette anni (salvo che nel 2018, anno in cui non risultano versamenti contributivi), ha intrattenuto rapporti lavorativi regolari. Sono stati altresì allegati gli ultimi contratti di lavoro stipulati in Italia.
5. Orbene, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e considerato il suo radicamento ormai pluriennale in Italia, si deve concludere che un suo allontanamento coatto dal territorio italiano costituirebbe una misura decisamente sproporzionata per , poiché lo Parte_1 priverebbe dei suoi legami affettivi fondamentali (e specialmente del sostegno datogli dal fratello) proprio nella fase di progressivo superamento (tramite un percorso terapeutico che verrebbe improvvisamente e pericolosamente interrotto) di una sua condizione di grave fragilità personale (connessa alla sua tossicodipendenza, dalla quale si sta affrancando), in assenza di soverchianti esigenze di tutela dell'ordine pubblico e/o della sicurezza dello Stato.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, non si condivide, peraltro, il giudizio di pericolosità sociale formulato dall'amministrazione resistente, alla luce della natura e della modesta gravità dei fatti di reato oggetto di accertamento giudiziale, come dimostrato, a tacer d'altro, dall'entità delle pene inflitte (in ben quattro casi solo pecuniarie), dalla concessione in alcune sentenze della sospensione condizionale della pena (che postula, lo si ricorda, la formulazione di una prognosi favorevole in ordine all'astensione da future condotte criminose), dalla natura del provvedimento definitorio dei relativi giudizi (in ben quattro casi, un mero decreto penale di condanna) e dal valore del danno patrimoniale arrecato (i furti, ad es., hanno avuto quasi sempre ad oggetto beni di infimo valore prelevati da esercizi commerciali o biciclette).
Pag. 4 di 6 Si rammenta, peraltro, che i delitti di furto e di ricettazione oggetto delle due sentenze di patteggiamento “ordinario” emesse dal Tribunale di Forlì non possono essere in alcun modo essere apprezzati ai fini della valutazione della pericolosità sociale nel presente giudizio civile (neppure come argomenti di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare – nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto nella vicenda in esame) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le «condanne anche non definitive» evocate dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 (sulla retroattività del novellato disposto dell'art. 445 c.p.p., si veda, del resto, il parere reso dallo stesso , odierno resistente, il 16.3.2023 con Controparte_1 riferimento alle ipotesi di incandidabilità previste, in materia elettorale, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).
Né vi è la possibilità in questa sede di valutare autonomamente (e cioè a prescindere dagli esiti del processo penale) i fatti oggetto delle menzionate sentenze di patteggiamento, dal momento che le parti non hanno offerto alla cognizione di questo Giudice né le denunce né gli atti di polizia giudiziaria né altre fonti di prova utili allo scopo.
Risulta, poi, che è stato deferito all'autorità giudiziaria per avere commesso, nei mesi Parte_1 di febbraio-marzo 2024 e poi anche nel settembre 2024, modesti fatti di furto, indebito utilizzo di carte di pagamento e sostituzione di persona (v. il certificato dei carichi pendenti prodotto dallo stesso ricorrente e quanto emergente dagli atti dell'amministrazione). Anche tali episodi non sono, tuttavia, utilizzabili a fini di prova, non avendo essi formato oggetto di accertamenti né definitivi né (a quanto consta) provvisori da parte dell'autorità giudiziaria e non disponendo questo Giudice di altri elementi di prova da cui evincere la loro effettiva verificazione, la loro riconducibilità a condotte dell'odierno ricorrente e, in ogni caso, il loro livello di gravità in concreto.
Né si può, infine, desumere sic et simpliciter la pericolosità dello straniero dall'emissione nei suoi confronti, in tempi diversi (e da ultimo il 3.10.2024), di provvedimenti amministrativi applicativi di misure di prevenzione personali (un avviso orale e due ordini di rimpatrio con foglio di via obbligatorio), trattandosi di provvedimenti solo apparentemente motivati (essi contengono, infatti, un mero elenco di precedenti penali e di polizia e alcuni stilemi a sostegno della dedotta riconducibilità del ricorrente a una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011) e dai quali non emergono autonomi elementi di valutazione a fondamento della ritenuta pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Tanto più che il percorso di riabilitazione dalle proprie problematiche di dipendenza a cui si sta sottoponendo proficuamente lo straniero appare idoneo a rimuovere in maniera progressiva i fattori criminogenetici alla base degli illeciti commessi in passato.
Va, tuttavia, chiarito, allo stesso tempo, che la valutazione effettuata in questa sede circa la prevalenza del diritto fondamentale all'unità familiare ex artt. 8 CEDU e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ha carattere permanente, ben potendo essere rimessa in discussione da elementi sopravvenuti, tra cui in primis la commissione di nuovi reati.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al mantenimento del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si rammenta, del resto, che la mancata tempestiva presentazione di domanda di aggiornamento del permesso in origine rilasciato non comporta pacificamente la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.
Pag. 5 di 6 Le domande subordinate (per le quali, peraltro, difetta la giurisdizione del Giudice ordinario) debbono, conseguentemente, ritenersi assorbite.
6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della dichiarata inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nonché del carattere decisivo assunto da circostanze di fatto sopravvenute al ricorso (in primis, la sottoposizione di a un percorso terapeutico di Pt_1 affrancamento dalla dipendenza) ai fini dell'esclusione della pericolosità sociale del ricorrente o comunque della decretata prevalenza del suo diritto all'unità familiare sulle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di MO e qui oggetto di opposizione;
accerta il diritto di a mantenere il permesso di soggiorno revocatogli con il Parte_1 provvedimento di cui sopra;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, l'8 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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