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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11680/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al R.G. n. 11680/2022 promossa da: COND. VIA ANNUTI, 116 – Parte_1
AVV. GEDDA CHIARA
– Appellante– Contro
Controparte_1
AVV. RIVA OLGA
– Appellato –
CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 18.12.2024)
- Per parte appellante: precisa come in atto di appello:
“Riformare la Sentenza n. 161/2022 resa dal Giudice di Pace di Chiavari a conclusione del giudizio NRG 318/2021, depositata in data 16.05.2022, non notificata, anche nel capo relativo alla condanna al rimborso delle spese di lite, e per l'effetto, previo ogni eventuale accertamento, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui in narra-tiva; comunque rigettare ogni domanda proposta da Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiaran
[...] siste nei confronti del;
Controparte_2
- in via riconvenzionale: previo accertamento della integrale responsabilità di Idro-
di nella causazione degli allagamenti e dei danni subiti dalla CP_3 CP
à al locale commerciale di proprietà del signor Parte_2
(posto al piano terra del Condominio), condannare
[...] Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice, a qualsivoglia
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”
- Per parte appellata: precisa come in atto di comparsa di costituzione in appello: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectise previe le declaratorie tutte del caso: 1: confermare la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari n. 161 del 16.05.2022, depositata in pari data, resa in esito alla causa R.G. n. 318/2021, non notificata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2020 depositato il 14.12.2020 del Giudice di Pace di Chiavari in ogni sua parte;
2: nel merito:
- respingere ogni e qualsiasi avversaria domanda e/o richiesta e/o pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque non provata e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- respingere la domanda spiegata da controparte in via riconvenzionale per le argomentazioni in fatto ed in diritto spiegate al superiore punto 3) della presente narrativa.
3: in accoglimento dell'appello incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, laddove, al secondo capoverso, testualmente riporta “…condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida….”, in “…..condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida….”, con integrale conferma del resto.
4: vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio” RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con decreto ingiuntivo n. 470/2020 dell'08.01.2018 il Giudice di Pace di Chiavari ingiungeva, con decreto immediatamente esecutivo, al
(nel prosieguo, brevitas, Controparte_2 Controparte_4
) il pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
o, brevitas, o CP CP
1.430,00, oltre interessi tit corrispettivo del servizio prestato in favore del relativo alla “fornitura e posa di raccordi di CP_2 tubazioni per sostituzione tubazione scarico e carico dei locali bagno e cucina, a causa di perdite” (fattura n.70/2018). Trattasi di lavori di competenza del ma eseguiti nell'interno n. 1 dell'edificio. CP_2
proponeva opposizione Controparte_2 davanti al Giudice di Pace di Chiavari, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto fondato soltanto sulla fattura prodotta da parte opposta e stante l'assenza di un fondato pregiudizio nel ritardo del pagamento;
nel merito, invece, chiedeva di dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e/o infondato;
in via riconvenzionale, infine, chiedeva, previo accertamento della responsabilità di nella causazione degli allagamenti e dei danni subiti dalla CP proprietà dell'esponente e dal locale commerciale di proprietà di la condanna di questa al risarcimento dei danni patiti Parte_2
, a qualsivoglia titolo. CP_2
A sostegno argomentazioni, l'opponente asseriva che: la fattura non poteva costituire prova a favore dell'emittente “né dell'asserito compimento della prestazione promessa, né dal relativo compenso oggetto della contestazione e ciò neppure se risultante dalle scritture obbligatorie e regolarmente vidimate trattandosi comunque di atto unilaterale”; la prestazione oggetto della presente fattura non era stata adempiuta a regola d'arte giacché il titolare della ditta non aveva adeguatamente provveduto al “ripristino della CP braga di sca dominiale dove confluiscono gli scarichi della acque bianche della cucina e del bagno dell'appartamento” n. 1 del Condominio. Si erano, infatti, verificate infiltrazioni in prossimità della zona di intervento, ma, nonostante gli inviti del Condominio, non interveniva, con CP consequenziale sospensione del pagamento attura oggetto di decreto ingiuntivo. Tali infiltrazioni erano imputabili all'impresa quale soggetto
“ultimo ad essere intervenuto sull'impianto” per aver rilasciato sulla tubatura dello scarico delle acque bianche un tappo in plastica, utilizzabile soltanto provvisoriamente per verificare le funzionalità dell'impianto, invece che di ferro, da apporre definitivamente una volta riscontrato il buon esito del funzionamento. I danni subiti dal erano così individuati: € CP_2
1.300,00 per la somma versata a tit per aver risarcito i danni in favore di (doc. 4 opponente) ed € 700,00 per la fattura emessa _2 dal terzo in IS (doc. 3 opponente). 3. – costituitasi nel giudizio di primo grado, assumeva CP che: no ato, differentemente da quanto afferma controparte, l'inadempimento di , come dimostra anche il fatto che CP le prime contestazioni risalgono omento successivo alle richieste di pagamento;
le infiltrazioni erano causate dalla rottura della colonna condominiale sulla quale l'opposta non aveva svolto alcun tipo di intervento;
partecipava agli incontri, precisamente al sopralluogo del CP dicembre ove si constatava che la causa dell'infiltrazione era la rottura della colonna verticale condominiale e al successivo del 22.01.2020, nel quale nessuno si presentava per il Condominio, se non un artigiano che gli chiedeva di intervenire sulla colonna verticale condominiale e quindi in un punto diverso da quello oggetto dell'intervento del giugno – luglio 2018; sulla domanda riconvenzionale avanzata da controparte, ne deduceva l'inammissibilità -stante la carenza di difetto di legittimazione attiva del Condominio sulla richiesta di risarcimento dei danni in favore di parti private, nel caso specifico di nonchè l'infondatezza anche Parte_2 di quella su parti di proprietà del Condominio –stante la genericità della medesima e l'assenza di intervento sulla colonna verticale-; sulla provvisoria esecutorietà, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sia perché non fondata su prova scritta sia perché non di pronta soluzione. Alla luce delle appena esposte prospettazioni, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
mentre, nel merito, chiedeva il rigetto di qualsiasi pretesa di controparte e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. - All'udienza del 18.05.2021, il GdP sentite “le istanze delle parti e le relative osservazioni sospende l'esecutività del decreto opposto e rinvia per 320 cpc”.
5. – Con la memoria ex art. 320 c.p.c., il ribadiva che CP_2 la fessurazione era stata provocata dall'intervent lla tubazione CP di scarico e carico bagno e non dalla rottura della colonna condominiale esterna;
a seguito dei successivi interventi sulla postazione d'interesse effettuati da e non si erano più verificate CP_5 CP_6 infiltrazioni;
e solo sia per il danno CP subito dal per le spese di ripristino sia in relazione alle somme CP_2 dovute al dell'immobile danneggiato Chiedeva _2
l'ammissione dei capitoli di prova per testi.
6. - Con la memoria ex art. 320 c.p.c., l'opposto replicava: che, a lavori finiti nel settembre del 2018, emetteva la fattura n. 70/18 oggetto della richiesta monitoria, senza che la stessa venisse contestata;
che, con missiva del 12.11.2019, richiedeva il pagamento a carico dell'opponente, il quale, con la lettera del 13.01.2020, contestava i lavori svolti da adducendo che “Si è reso urgente un intervento di ripristino degli CP ggetto dei lavori svolti dal Suo Cliente ( con conseguente necessità CP di trovare una collocazione alternativa per la conduttr 'immobile … per tutta la durata dei lavori (in ragione della totale inservibilità del bagno) con conseguenti ulteriori a carico del Condominio” (doc. 2 appellante); che solo in atto di citazione l'opponente ha dato atto di aver eseguito un sopralluogo, in cui ha scattato foto e operato un video, in assenza di , il cui materiale è quindi CP inutilizzabile;
che il Condominio è deca alla possibilità di proporre la propria azione ex artt. 2222 e ss. c.c., perché il Condominio non ha rispettato i termini di decadenza e prescrizione ivi contemplati;
che la domanda riconvenzionale è inammissibile e infondata per le ragioni già esposte. Chiedeva l'ammissione dei capitoli di prova per testi.
7. – La causa veniva istruita dalla Giudice di Pace di Chiavari mediante l'espletamento di prova testimoniale e decisa con sentenza n. 161/2022, con la quale affermava che aveva assolto l'onere CP probatorio su di sè incombente, in va “pienamente provato l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura in contestazione” alla luce delle “deposizioni testimoniali rese da tutti i testi sentiti, che da quanto dichiarato dallo stesso opponente nei propri atti, salvo poi denunciare tale intervento eseguito con negligenza e non a regola d'arte. Ciò premesso le ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo sono inesistenti..”, mentre, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, la riteneva
“parzialmente fondata”, ma non esaminabile dal Giudice, perché “a fronte di un credito vantato da di Euro 1.430,00 sussisterebbe un controcredito del CP condominio, con cui d arsi la compensazione ma che questo giudice non può operare per non averla, parte opponente, chiesta fin dall'inizio ai sensi degli art. 1241 e 1242 c.c.”. 8. – il , con atto di citazione in appello regolarmente CP_2 notificato, co dizio nanti al Tribunale di Genova CP in funzione di giudice d'appell in riforma della sentenza n. 161/2022 del G.d.P. di Chiavari, venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto di ogni domanda da controparte proposta e l'insussistenza di ogni altro credito da vantato;
insisteva per l'accoglimento della domanda CP riconvenzionale già avanzata nel giudizio di prime cure. In particolare, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, riteneva l'erroneità della decisione sulla base dei seguenti motivi: a) “Motivazione inesistente e/o meramente apparente – nullità della pronuncia in punto di conferma del decreto opposto”. A differenza di quanto affermato dal GdP, il aveva eccepito CP_2 la carenza di prova del credito non relativa ssa esecuzione della prestazione, bensì con riguardo “alla carenza di prova del corretto adempimento della controprestazione” di , “ovvero ha formulato eccezione di CP inadempimento (e/o non corretto ento)”. Circa la domanda riconvenzionale, l'opponente non aveva chiesto l'accertamento del non corretto adempimento –profilo che attiene all'assenza del credito di CP monitoriamente vantato per non aver questi correttamente eseguito la propria prestazione-, bensì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. La pronuncia, inoltre, non conteneva alcuna motivazione sul rigetto dell'opposizione, avendo ritenuto le ragioni della stessa “inesistenti”. Il G.d.P. avrebbe, inoltre, qualificato la domanda riconvenzionale, in parte fondata, quale eccezione di compensazione, invero “mai formulata”. b) “Violazione falsa applicazione degli artt. 36 c.p.c. e 1241 c.c. e 1242 c.c.”. La opposizione al decreto ingiuntivo non si fondava sull'eccezione di compensazione con il credito del , non CP_2 oggetto del presente giudizio, ma sull'inesistenza del cre CP oggetto di decreto ingiuntivo stante il mancato corretto a della prestazione a suo carico. La revoca del decreto ingiuntivo, cioè, sarebbe dovuta avvenite non per estinzione del credito in forza di una compensazione, bensì in relazione all'avvenuto accertamento del non corretto adempimento della prestazione di cui alla fattura n. 70/2018. 9. – si costituiva in giudizio nel presente grado, CP proponendo appello incidentale per la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo nella parte in cui determina “… condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida…” in
“… condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida…”. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte. In particolare, riproponeva e sviluppava le difese già svolte in primo grado, che sintetizzava, quanto alla propria domanda monitoria e alla relativa eccezione di inadempimento, nel modo che segue: a) controparte ha riconosciuto di essere intervenuta sui luoghi con una propria opera di ripristino degli impianti già oggetto di lavori da parte del signor intervento di cui non esiste agli CP atti alcuna documentazione e/o riscontro tecn o documentale di altro genere, intervento che, con ogni probabilità, ha modificato e/o alterato lo stato dei luoghi;
b) ciò premesso, controparte ha poi del tutto omesso ogni prova circa l'imputabilità dell'evento dannoso all'operato del signor e cioè del nesso di CP causalità tra le infiltrazioni lamentate ed i lavori svolt Controparte_7 medesima;
c) tale accertamento andava eseguito attraverso una specifica indagine tecnica da esperire nel contraddittorio che controparte non ha chiesto;
d) nessuna prova è stata raggiunta da controparte attraverso le deposizioni dei testi indotti che, sul punto specifico (leggasi capitoli di prova nn. 18 e 19 avversari), hanno tutti riferito o di non sapere o di non essere stati presenti;
e) non esiste prova certa, ed infatti controparte ha omesso anche tale aspetto, che le foto su cui i testi sono stati chiamati a deporre siano riferibili effettivamente al cantiere in cui ha operato il signor (peraltro già mutato dal;
CP CP_2
f) come naturale c enza di quanto esposto unto d), stante l'acclarata assenza di prova alcuna fornita da controparte circa l'effettiva corrispondenza dello stato dei luoghi raffigurato nelle foto su cui i testi hanno deposto ed il cantiere su cui ha operato il signor (come già detto mutato dal primo intervento del CP
, ne deriva ale documentazione fotografica, scattata non in CP_2 io, ben può rappresentare un qualsiasi altro e diverso cantiere, avente ad oggetto tubazioni idrauliche, rispetto a quello in cui ha operato il signor CP
g) non esiste comunque prova, se non riferita de relato dai testi e come tale inutilizzabile, che le infiltrazioni siano derivate dalla presenza del tappo di plastica, tappo che, come riferito dai testi di professione artigiana di entrambe le parti (leggasi i signori IS, ), può essere lasciato sulle tubazioni e mai rimosso;
Tes_1
h) per contro e a conferma di tutte le deduzioni sopra esposte, si rileva, a fronte della deposizione resa all'udienza dell'11 novembre 2021 dal signor Testimone_2 teste di controparte, come la confusionaria circostanza in fatto dedotta dal CP_2 al capo 16 della propria memoria istruttoria, che si contesta (ovve gocciolamento in corrispondenza di un tappo blu in plastica posto a chiusura della tubatura di scarico delle acque bianche: il teste ha invece riferito che il gocciolamento si è verificato in corrispondenza della tubatura di carico e quindi non di scarico) non sia accertabile dalla documentazione fotografica su cui il teste stesso è stato chiamato a deporre e che peraltro lo stesso ha evidentemente smentito. Inoltre, proprio perché il signor è stato escluso dal sopralluogo in cui sono state scattate le foto in oggetto (fermo CP do il precedente intervento del Condominio riconosciuto dallo stesso nella lettera del 13.01.2020), non c'è alcuna certezza - e nessuna prova in tal senso è stata fornita da controparte - che il tappo blu raffigurato nella foto sia stato effettivamente posizionato dal signor medesimo sulla tubatura di carico, ben avendo potuto chiunque, nel CP corso del s ogo per la ricerca della perdita, ovvero in precedenza e a distanza di oltre un anno e mezzo dalla conclusione dei lavori, alterare lo stato dei luoghi e invertire così la perdita da una tubatura all'altra chiudendo la stessa con un tappo di colore blu”. Relativamente alla domanda riconvenzionale, ribadiva l'eccezione di decadenza e le eccezioni sollevate nel giudizio di prime cure e di cui sopra si è dato atto.
10. – All'udienza del 18.12.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_*_* 11. - L'appello è fondato nei limiti che seguono e i motivi di doglianza possono trattarsi congiuntamente, considerando dapprima la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Condominio in sede monitoria e la correlativa eccezione di inadempimento sollevata dal Condominio, successivamente la domanda riconvenzionale. 11.1. - Sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti del in sede monitoria e sulla correlativa CP_2 eccezione di inade evata dal Condominio. Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio è emerso, per ciò che ivi rileva, quanto segue:
- è pacifico e provato che l'incarico consistente nella “fornitura e posa di raccordi e tubazioni per sostituzione tubazioni scarico e carico dei locali bagno e cucina, a causa di perdite” sia stato affidato a da parte del CP
. Ciò emerge sia dalle allegazioni ia dalla prova CP_2 testimoniale espletata: sul capitolo n. 1 opponente “Vero che nel luglio 2018 è stato incaricato dal Condominio di provvedere al ripristino della tubazione di scarico e carico bagno e cucina dell'appartamento int. 1, in corrispondenza dello scarico condominiale, come risulta dalle foto sub doc. 11 che si rammostrano al teste”
[...]
(coniuge e collaboratrice dell'amministrator Tes_3
a risposto che “E' vero. Io ero presente in ufficio quando il sig. CP_2
è venuto in ufficio per denunciare il danno e all'amministratore si è rivolto al _2
, che “E' vero. Ci sono stato con l'amministratore. Sono CP _2 pro o egozio che ha subito il danno provocato dalle perdite”,
(dipendente di ) che “è vero”; sullo speculare capitolo Tes_4 CP
n. 1 di parte opposta “Vero che fu incaricata dal Condominio di CP eseguire i lavori indicati nella fattura 7 . 2018, ossia la fornitura e posa di raccordi e tubazioni per lo scarico e carico dei locali bagno e cucina all'interno dell'appartamento interno 1”, ha confermato che “E' vero. Io lavoravo Tes_4 per in quell'occasione, in quanto ero suo dipendente fino a novembre 2020”); CP
è pacifica e provata l'effettuazione dell'intervento da parte di in forza dell'ammissione di tale circostanza nell'atto di CP
Condominio (“A seguito dell'intervento del signor il CP
Condominio procedeva al ripristino delle strutture condominiali e dell'area di proprietà privata che erano state interessate dalle infiltrazioni”), nonché dalla conferma in sede testimoniale del capitolo n. 2 di parte opposta, secondo il quale “Vero che i lavori sono terminati a luglio 2018”, sul quale il teste ha affermato Tes_4 che “E' vero”;
- è provato che nel 2019, a seguito dell'intervento di Idrotermica, si manifestavano infiltrazioni, avendo il teste confermato Testimone_2 che “... nel corso dell'anno 2019 si manifestava nei medesimi punti di cui al precedente intervento”(capitolo n. 3 parte attrice opponente);
- è dimostrato che “il 24.1.2020 alla presenza dell'idraulico IS Tes_2 ha proceduto alla rimozione di porzione di piastrelle del locale bagno dell tamento interno 1, per accedere allo scarico delle acque bianche” (capitolo di parte opponente n. 15)” e che “nella suddetta circostanza si verificava la presenza di un copioso gocciolamento in corrispondenza di un tappo blu in plastica posto a chiusura della tubatura di scarico delle acque bianche, come risulta da foto e video prodotti sub. Doc. 5-6-12-13 che si rammostrano al teste” (capitolo n. 16), essendo state tali circostanze confermate dai testi e , il quale sulla CP_6 Tes_2 seconda ha precisato come “il gocc at ispondenza della tubatura di carico e non di scarico delle acque bianche. Il tappo blu era posto sulla tubatura di carico dal quale quella di scarico distava circa 25 cm in senso orizzontale e in verticale di 50 cm. Preche quella di scarico era a terra in basso rispetto a quella di carico”; anche proprietario del negozio a piano terra, Parte_2 ha riferito to nell'appartamento di cui al capitolo l'amministratore mi fece vedere il punto da cui proveniva la perdita che corrispondeva al punto in vi era il tappo blu”; - è dimostrato altresì che il tappo in plastica è un tappo provvisorio di cantiere da utilizzare per la prova della funzionalità dell'impianto, come riferito dal teste e ammesso dal teste di parte convenuta opposta Tes_2
in risposta al capitolo di parte opponente n. 18; Tes_4
- è altresì provato che ha proceduto al tamponamento delle aree Tes_2 intrise di acqua ed alla sostituzione d o in plastica con tappo in ferro, come risulta da foto e video doc. 5-6-12-13" (capitolo di prova n. 20 dell'opponente), essendo stata la circostanza confermata dai testi IS e;
Tes_2
- è dimostrato che, a seguito dell'apposizione del ta ferro da parte di , non si sono più verificate infiltrazioni, secondo le Tes_2 deposizio sul capitolo n. 21 di parte opponente. Il teste IS ha dichiarato che “Io non sono stato più chiamato. L'inquilina ove ho fatto l'intervento è mia suocera la quale sino ad oggi non mi ha riferito di altre infiltrazioni”, che “so che dopo l'intervento successivo dell'altro idraulico non vi sono Tes_3
e per infiltrazioni”, che “è vero”. _2
Orbene, da questa ricostruzione fattuale risultante dall'istruttoria documentale e orale svolta discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, da intendersi alla stregua di eccezione di non corretta esecuzione della prestazione, non ha CP sufficientemente dimostrato di aver eseguito l'intervento a regola d'arte. Infatti, dopo l'intervento di , si sono presentate infiltrazioni, le quali CP derivavano da un tappo pr rio in plastica apposto alla tubatura di carico da parte del medesimo e cessavano successivamente alla sua sostituzione con un tappo in ferro da parte di un soggetto terzo ). Tes_2
La domanda monitoria non è quindi fondata poichè il creditore a dato prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione. 11.2. - Sulla domanda riconvenzionale. Si premette che le doglianze dell'appellante contenute nel secondo motivo di impugnazione, inerenti agli artt. 36 c.p.c., 1241 c.c. e 1242 c.c., appaiono fondate, atteso che la domanda riconvenzionale non è basata su un'eccezione di compensazione che estinguerebbe il credito di in forza del controcredito del Condominio, bensì sul diritto al CP
dei danni derivanti dall'inadempimento di e, quindi, CP sulla insussistenza del credito di quest'ultimo. Ciò chiarito, si analizzano le diverse voci di domanda riconvenzionale:
- per quanto riguarda il danno emergente corrispondente alla somma richiesta per l'intervento di ricerca della perdita e ripristino di cui alla fattura n. 1/2020 (doc. 3 opponente) eseguito , esso Testimone_2
è fondato per quanto già precedentemente considerato, giacché risulta dimostrato che il lavoro (confermato dalle deposizioni di IS e Tes_2 sul capitolo n. 20, cfr. sopra) si è reso necessario a causa della cattiva esecuzione della prestazione a carico di , secondo quanto CP considerato al punto 11.1. Non è accoglibile l'e e di decadenza, per l'assorbente ragione per cui non si è ivi in presenza di una azione per vizi, bensì di un'eccezione di inadempimento –nei termini sopra enucleati-;
- per quanto riguarda il danno subito da he il condominio _2 avrebbe rifuso (la somma di euro 1.300,00 doc. 4 di parte opponente), la domanda è infondata perché le allegazioni sul punto (“somma versata a titolo di acconto per il risarcimento dei danni in favore del signor
proprietario dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni sito al piano terra
_2 minio”) sono generiche, non consentendo di comprendere in cosa sarebbe consistito il danno subito da Tale dato non può
_2 rinvenirsi neppure nel doc. 10 di part nte, consistente nella richiesta di risarcimento danni i poichè in essa si fa riferimento
_2 ad una “nostra richiesta di € 2250, ino danni sommata a € 3465,00 per mancato guadagno di numero 3 giorni lavorativi”, sprovvista di elementi da cui inferire la tipologia ed entità dei danni subiti da e parzialmente
_2 rifusi dal Condominio. Circa gli ulteriori “maggi ià lamentati (per danno emergente e lucro cessante) dal Signor allo stato non quantificati, per
_2 la cui manleva e risarcimento si agisce sin d'ora”, deve a fortiori rilevarsi la genericità della domanda;
si soggiunga che la manleva postula la proposizione di una domanda giudiziale nei propri confronti da parte del terzo (in tal caso il danneggiato , nella fattispecie mancante.
_2
12. - In conclusione, l'opposizione è fondata, sicchè il decreto ingiuntivo va revocato. La domanda riconvenzionale va accolta nei limiti della somma di euro 700,00, al cui pagamento va condannato . CP
13. - Le spese di lite, considerata la parziale soccomben roca, vanno compensate nella misura di 1/3 e per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione da € 1.10,01 a € 5.200,00 di cui al dm 55/2014 per il primo grado (valori medi per i giudizi davanti al Giudice di Pace), e di cui al dm 147/2022 per il secondo grado (valori medi per il giudizio davanti al Tribunale).
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide: in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
22: a. revoca il decreto ingiuntivo n. 470/2020 dell'8.01.2021 del Giudice di Pace di Chiavari;
b. Dichiara tenuta e per l'effetto Idrotermica di CP al pagamento in favore del di CP_2 CP_2 [...]
della somma d CP_2
c. nsa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di 1/3; d. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del di 2/3 Controparte_2 delle spes per la frazione in € 32,70 per esborsi ed in € 803,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e. Compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di 1/3; f. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del di 2/3 Controparte_2 delle spes ne in € 65,30 per esborsi ed in € 1.701,30 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 29.04.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al R.G. n. 11680/2022 promossa da: COND. VIA ANNUTI, 116 – Parte_1
AVV. GEDDA CHIARA
– Appellante– Contro
Controparte_1
AVV. RIVA OLGA
– Appellato –
CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 18.12.2024)
- Per parte appellante: precisa come in atto di appello:
“Riformare la Sentenza n. 161/2022 resa dal Giudice di Pace di Chiavari a conclusione del giudizio NRG 318/2021, depositata in data 16.05.2022, non notificata, anche nel capo relativo alla condanna al rimborso delle spese di lite, e per l'effetto, previo ogni eventuale accertamento, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui in narra-tiva; comunque rigettare ogni domanda proposta da Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiaran
[...] siste nei confronti del;
Controparte_2
- in via riconvenzionale: previo accertamento della integrale responsabilità di Idro-
di nella causazione degli allagamenti e dei danni subiti dalla CP_3 CP
à al locale commerciale di proprietà del signor Parte_2
(posto al piano terra del Condominio), condannare
[...] Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice, a qualsivoglia
[...]
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”
- Per parte appellata: precisa come in atto di comparsa di costituzione in appello: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectise previe le declaratorie tutte del caso: 1: confermare la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari n. 161 del 16.05.2022, depositata in pari data, resa in esito alla causa R.G. n. 318/2021, non notificata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2020 depositato il 14.12.2020 del Giudice di Pace di Chiavari in ogni sua parte;
2: nel merito:
- respingere ogni e qualsiasi avversaria domanda e/o richiesta e/o pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque non provata e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- respingere la domanda spiegata da controparte in via riconvenzionale per le argomentazioni in fatto ed in diritto spiegate al superiore punto 3) della presente narrativa.
3: in accoglimento dell'appello incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, laddove, al secondo capoverso, testualmente riporta “…condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida….”, in “…..condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida….”, con integrale conferma del resto.
4: vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio” RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con decreto ingiuntivo n. 470/2020 dell'08.01.2018 il Giudice di Pace di Chiavari ingiungeva, con decreto immediatamente esecutivo, al
(nel prosieguo, brevitas, Controparte_2 Controparte_4
) il pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
o, brevitas, o CP CP
1.430,00, oltre interessi tit corrispettivo del servizio prestato in favore del relativo alla “fornitura e posa di raccordi di CP_2 tubazioni per sostituzione tubazione scarico e carico dei locali bagno e cucina, a causa di perdite” (fattura n.70/2018). Trattasi di lavori di competenza del ma eseguiti nell'interno n. 1 dell'edificio. CP_2
proponeva opposizione Controparte_2 davanti al Giudice di Pace di Chiavari, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto fondato soltanto sulla fattura prodotta da parte opposta e stante l'assenza di un fondato pregiudizio nel ritardo del pagamento;
nel merito, invece, chiedeva di dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e/o infondato;
in via riconvenzionale, infine, chiedeva, previo accertamento della responsabilità di nella causazione degli allagamenti e dei danni subiti dalla CP proprietà dell'esponente e dal locale commerciale di proprietà di la condanna di questa al risarcimento dei danni patiti Parte_2
, a qualsivoglia titolo. CP_2
A sostegno argomentazioni, l'opponente asseriva che: la fattura non poteva costituire prova a favore dell'emittente “né dell'asserito compimento della prestazione promessa, né dal relativo compenso oggetto della contestazione e ciò neppure se risultante dalle scritture obbligatorie e regolarmente vidimate trattandosi comunque di atto unilaterale”; la prestazione oggetto della presente fattura non era stata adempiuta a regola d'arte giacché il titolare della ditta non aveva adeguatamente provveduto al “ripristino della CP braga di sca dominiale dove confluiscono gli scarichi della acque bianche della cucina e del bagno dell'appartamento” n. 1 del Condominio. Si erano, infatti, verificate infiltrazioni in prossimità della zona di intervento, ma, nonostante gli inviti del Condominio, non interveniva, con CP consequenziale sospensione del pagamento attura oggetto di decreto ingiuntivo. Tali infiltrazioni erano imputabili all'impresa quale soggetto
“ultimo ad essere intervenuto sull'impianto” per aver rilasciato sulla tubatura dello scarico delle acque bianche un tappo in plastica, utilizzabile soltanto provvisoriamente per verificare le funzionalità dell'impianto, invece che di ferro, da apporre definitivamente una volta riscontrato il buon esito del funzionamento. I danni subiti dal erano così individuati: € CP_2
1.300,00 per la somma versata a tit per aver risarcito i danni in favore di (doc. 4 opponente) ed € 700,00 per la fattura emessa _2 dal terzo in IS (doc. 3 opponente). 3. – costituitasi nel giudizio di primo grado, assumeva CP che: no ato, differentemente da quanto afferma controparte, l'inadempimento di , come dimostra anche il fatto che CP le prime contestazioni risalgono omento successivo alle richieste di pagamento;
le infiltrazioni erano causate dalla rottura della colonna condominiale sulla quale l'opposta non aveva svolto alcun tipo di intervento;
partecipava agli incontri, precisamente al sopralluogo del CP dicembre ove si constatava che la causa dell'infiltrazione era la rottura della colonna verticale condominiale e al successivo del 22.01.2020, nel quale nessuno si presentava per il Condominio, se non un artigiano che gli chiedeva di intervenire sulla colonna verticale condominiale e quindi in un punto diverso da quello oggetto dell'intervento del giugno – luglio 2018; sulla domanda riconvenzionale avanzata da controparte, ne deduceva l'inammissibilità -stante la carenza di difetto di legittimazione attiva del Condominio sulla richiesta di risarcimento dei danni in favore di parti private, nel caso specifico di nonchè l'infondatezza anche Parte_2 di quella su parti di proprietà del Condominio –stante la genericità della medesima e l'assenza di intervento sulla colonna verticale-; sulla provvisoria esecutorietà, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sia perché non fondata su prova scritta sia perché non di pronta soluzione. Alla luce delle appena esposte prospettazioni, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
mentre, nel merito, chiedeva il rigetto di qualsiasi pretesa di controparte e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. - All'udienza del 18.05.2021, il GdP sentite “le istanze delle parti e le relative osservazioni sospende l'esecutività del decreto opposto e rinvia per 320 cpc”.
5. – Con la memoria ex art. 320 c.p.c., il ribadiva che CP_2 la fessurazione era stata provocata dall'intervent lla tubazione CP di scarico e carico bagno e non dalla rottura della colonna condominiale esterna;
a seguito dei successivi interventi sulla postazione d'interesse effettuati da e non si erano più verificate CP_5 CP_6 infiltrazioni;
e solo sia per il danno CP subito dal per le spese di ripristino sia in relazione alle somme CP_2 dovute al dell'immobile danneggiato Chiedeva _2
l'ammissione dei capitoli di prova per testi.
6. - Con la memoria ex art. 320 c.p.c., l'opposto replicava: che, a lavori finiti nel settembre del 2018, emetteva la fattura n. 70/18 oggetto della richiesta monitoria, senza che la stessa venisse contestata;
che, con missiva del 12.11.2019, richiedeva il pagamento a carico dell'opponente, il quale, con la lettera del 13.01.2020, contestava i lavori svolti da adducendo che “Si è reso urgente un intervento di ripristino degli CP ggetto dei lavori svolti dal Suo Cliente ( con conseguente necessità CP di trovare una collocazione alternativa per la conduttr 'immobile … per tutta la durata dei lavori (in ragione della totale inservibilità del bagno) con conseguenti ulteriori a carico del Condominio” (doc. 2 appellante); che solo in atto di citazione l'opponente ha dato atto di aver eseguito un sopralluogo, in cui ha scattato foto e operato un video, in assenza di , il cui materiale è quindi CP inutilizzabile;
che il Condominio è deca alla possibilità di proporre la propria azione ex artt. 2222 e ss. c.c., perché il Condominio non ha rispettato i termini di decadenza e prescrizione ivi contemplati;
che la domanda riconvenzionale è inammissibile e infondata per le ragioni già esposte. Chiedeva l'ammissione dei capitoli di prova per testi.
7. – La causa veniva istruita dalla Giudice di Pace di Chiavari mediante l'espletamento di prova testimoniale e decisa con sentenza n. 161/2022, con la quale affermava che aveva assolto l'onere CP probatorio su di sè incombente, in va “pienamente provato l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura in contestazione” alla luce delle “deposizioni testimoniali rese da tutti i testi sentiti, che da quanto dichiarato dallo stesso opponente nei propri atti, salvo poi denunciare tale intervento eseguito con negligenza e non a regola d'arte. Ciò premesso le ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo sono inesistenti..”, mentre, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, la riteneva
“parzialmente fondata”, ma non esaminabile dal Giudice, perché “a fronte di un credito vantato da di Euro 1.430,00 sussisterebbe un controcredito del CP condominio, con cui d arsi la compensazione ma che questo giudice non può operare per non averla, parte opponente, chiesta fin dall'inizio ai sensi degli art. 1241 e 1242 c.c.”. 8. – il , con atto di citazione in appello regolarmente CP_2 notificato, co dizio nanti al Tribunale di Genova CP in funzione di giudice d'appell in riforma della sentenza n. 161/2022 del G.d.P. di Chiavari, venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto di ogni domanda da controparte proposta e l'insussistenza di ogni altro credito da vantato;
insisteva per l'accoglimento della domanda CP riconvenzionale già avanzata nel giudizio di prime cure. In particolare, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, riteneva l'erroneità della decisione sulla base dei seguenti motivi: a) “Motivazione inesistente e/o meramente apparente – nullità della pronuncia in punto di conferma del decreto opposto”. A differenza di quanto affermato dal GdP, il aveva eccepito CP_2 la carenza di prova del credito non relativa ssa esecuzione della prestazione, bensì con riguardo “alla carenza di prova del corretto adempimento della controprestazione” di , “ovvero ha formulato eccezione di CP inadempimento (e/o non corretto ento)”. Circa la domanda riconvenzionale, l'opponente non aveva chiesto l'accertamento del non corretto adempimento –profilo che attiene all'assenza del credito di CP monitoriamente vantato per non aver questi correttamente eseguito la propria prestazione-, bensì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. La pronuncia, inoltre, non conteneva alcuna motivazione sul rigetto dell'opposizione, avendo ritenuto le ragioni della stessa “inesistenti”. Il G.d.P. avrebbe, inoltre, qualificato la domanda riconvenzionale, in parte fondata, quale eccezione di compensazione, invero “mai formulata”. b) “Violazione falsa applicazione degli artt. 36 c.p.c. e 1241 c.c. e 1242 c.c.”. La opposizione al decreto ingiuntivo non si fondava sull'eccezione di compensazione con il credito del , non CP_2 oggetto del presente giudizio, ma sull'inesistenza del cre CP oggetto di decreto ingiuntivo stante il mancato corretto a della prestazione a suo carico. La revoca del decreto ingiuntivo, cioè, sarebbe dovuta avvenite non per estinzione del credito in forza di una compensazione, bensì in relazione all'avvenuto accertamento del non corretto adempimento della prestazione di cui alla fattura n. 70/2018. 9. – si costituiva in giudizio nel presente grado, CP proponendo appello incidentale per la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo nella parte in cui determina “… condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida…” in
“… condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida…”. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte. In particolare, riproponeva e sviluppava le difese già svolte in primo grado, che sintetizzava, quanto alla propria domanda monitoria e alla relativa eccezione di inadempimento, nel modo che segue: a) controparte ha riconosciuto di essere intervenuta sui luoghi con una propria opera di ripristino degli impianti già oggetto di lavori da parte del signor intervento di cui non esiste agli CP atti alcuna documentazione e/o riscontro tecn o documentale di altro genere, intervento che, con ogni probabilità, ha modificato e/o alterato lo stato dei luoghi;
b) ciò premesso, controparte ha poi del tutto omesso ogni prova circa l'imputabilità dell'evento dannoso all'operato del signor e cioè del nesso di CP causalità tra le infiltrazioni lamentate ed i lavori svolt Controparte_7 medesima;
c) tale accertamento andava eseguito attraverso una specifica indagine tecnica da esperire nel contraddittorio che controparte non ha chiesto;
d) nessuna prova è stata raggiunta da controparte attraverso le deposizioni dei testi indotti che, sul punto specifico (leggasi capitoli di prova nn. 18 e 19 avversari), hanno tutti riferito o di non sapere o di non essere stati presenti;
e) non esiste prova certa, ed infatti controparte ha omesso anche tale aspetto, che le foto su cui i testi sono stati chiamati a deporre siano riferibili effettivamente al cantiere in cui ha operato il signor (peraltro già mutato dal;
CP CP_2
f) come naturale c enza di quanto esposto unto d), stante l'acclarata assenza di prova alcuna fornita da controparte circa l'effettiva corrispondenza dello stato dei luoghi raffigurato nelle foto su cui i testi hanno deposto ed il cantiere su cui ha operato il signor (come già detto mutato dal primo intervento del CP
, ne deriva ale documentazione fotografica, scattata non in CP_2 io, ben può rappresentare un qualsiasi altro e diverso cantiere, avente ad oggetto tubazioni idrauliche, rispetto a quello in cui ha operato il signor CP
g) non esiste comunque prova, se non riferita de relato dai testi e come tale inutilizzabile, che le infiltrazioni siano derivate dalla presenza del tappo di plastica, tappo che, come riferito dai testi di professione artigiana di entrambe le parti (leggasi i signori IS, ), può essere lasciato sulle tubazioni e mai rimosso;
Tes_1
h) per contro e a conferma di tutte le deduzioni sopra esposte, si rileva, a fronte della deposizione resa all'udienza dell'11 novembre 2021 dal signor Testimone_2 teste di controparte, come la confusionaria circostanza in fatto dedotta dal CP_2 al capo 16 della propria memoria istruttoria, che si contesta (ovve gocciolamento in corrispondenza di un tappo blu in plastica posto a chiusura della tubatura di scarico delle acque bianche: il teste ha invece riferito che il gocciolamento si è verificato in corrispondenza della tubatura di carico e quindi non di scarico) non sia accertabile dalla documentazione fotografica su cui il teste stesso è stato chiamato a deporre e che peraltro lo stesso ha evidentemente smentito. Inoltre, proprio perché il signor è stato escluso dal sopralluogo in cui sono state scattate le foto in oggetto (fermo CP do il precedente intervento del Condominio riconosciuto dallo stesso nella lettera del 13.01.2020), non c'è alcuna certezza - e nessuna prova in tal senso è stata fornita da controparte - che il tappo blu raffigurato nella foto sia stato effettivamente posizionato dal signor medesimo sulla tubatura di carico, ben avendo potuto chiunque, nel CP corso del s ogo per la ricerca della perdita, ovvero in precedenza e a distanza di oltre un anno e mezzo dalla conclusione dei lavori, alterare lo stato dei luoghi e invertire così la perdita da una tubatura all'altra chiudendo la stessa con un tappo di colore blu”. Relativamente alla domanda riconvenzionale, ribadiva l'eccezione di decadenza e le eccezioni sollevate nel giudizio di prime cure e di cui sopra si è dato atto.
10. – All'udienza del 18.12.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_*_* 11. - L'appello è fondato nei limiti che seguono e i motivi di doglianza possono trattarsi congiuntamente, considerando dapprima la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Condominio in sede monitoria e la correlativa eccezione di inadempimento sollevata dal Condominio, successivamente la domanda riconvenzionale. 11.1. - Sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti del in sede monitoria e sulla correlativa CP_2 eccezione di inade evata dal Condominio. Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio è emerso, per ciò che ivi rileva, quanto segue:
- è pacifico e provato che l'incarico consistente nella “fornitura e posa di raccordi e tubazioni per sostituzione tubazioni scarico e carico dei locali bagno e cucina, a causa di perdite” sia stato affidato a da parte del CP
. Ciò emerge sia dalle allegazioni ia dalla prova CP_2 testimoniale espletata: sul capitolo n. 1 opponente “Vero che nel luglio 2018 è stato incaricato dal Condominio di provvedere al ripristino della tubazione di scarico e carico bagno e cucina dell'appartamento int. 1, in corrispondenza dello scarico condominiale, come risulta dalle foto sub doc. 11 che si rammostrano al teste”
[...]
(coniuge e collaboratrice dell'amministrator Tes_3
a risposto che “E' vero. Io ero presente in ufficio quando il sig. CP_2
è venuto in ufficio per denunciare il danno e all'amministratore si è rivolto al _2
, che “E' vero. Ci sono stato con l'amministratore. Sono CP _2 pro o egozio che ha subito il danno provocato dalle perdite”,
(dipendente di ) che “è vero”; sullo speculare capitolo Tes_4 CP
n. 1 di parte opposta “Vero che fu incaricata dal Condominio di CP eseguire i lavori indicati nella fattura 7 . 2018, ossia la fornitura e posa di raccordi e tubazioni per lo scarico e carico dei locali bagno e cucina all'interno dell'appartamento interno 1”, ha confermato che “E' vero. Io lavoravo Tes_4 per in quell'occasione, in quanto ero suo dipendente fino a novembre 2020”); CP
è pacifica e provata l'effettuazione dell'intervento da parte di in forza dell'ammissione di tale circostanza nell'atto di CP
Condominio (“A seguito dell'intervento del signor il CP
Condominio procedeva al ripristino delle strutture condominiali e dell'area di proprietà privata che erano state interessate dalle infiltrazioni”), nonché dalla conferma in sede testimoniale del capitolo n. 2 di parte opposta, secondo il quale “Vero che i lavori sono terminati a luglio 2018”, sul quale il teste ha affermato Tes_4 che “E' vero”;
- è provato che nel 2019, a seguito dell'intervento di Idrotermica, si manifestavano infiltrazioni, avendo il teste confermato Testimone_2 che “... nel corso dell'anno 2019 si manifestava nei medesimi punti di cui al precedente intervento”(capitolo n. 3 parte attrice opponente);
- è dimostrato che “il 24.1.2020 alla presenza dell'idraulico IS Tes_2 ha proceduto alla rimozione di porzione di piastrelle del locale bagno dell tamento interno 1, per accedere allo scarico delle acque bianche” (capitolo di parte opponente n. 15)” e che “nella suddetta circostanza si verificava la presenza di un copioso gocciolamento in corrispondenza di un tappo blu in plastica posto a chiusura della tubatura di scarico delle acque bianche, come risulta da foto e video prodotti sub. Doc. 5-6-12-13 che si rammostrano al teste” (capitolo n. 16), essendo state tali circostanze confermate dai testi e , il quale sulla CP_6 Tes_2 seconda ha precisato come “il gocc at ispondenza della tubatura di carico e non di scarico delle acque bianche. Il tappo blu era posto sulla tubatura di carico dal quale quella di scarico distava circa 25 cm in senso orizzontale e in verticale di 50 cm. Preche quella di scarico era a terra in basso rispetto a quella di carico”; anche proprietario del negozio a piano terra, Parte_2 ha riferito to nell'appartamento di cui al capitolo l'amministratore mi fece vedere il punto da cui proveniva la perdita che corrispondeva al punto in vi era il tappo blu”; - è dimostrato altresì che il tappo in plastica è un tappo provvisorio di cantiere da utilizzare per la prova della funzionalità dell'impianto, come riferito dal teste e ammesso dal teste di parte convenuta opposta Tes_2
in risposta al capitolo di parte opponente n. 18; Tes_4
- è altresì provato che ha proceduto al tamponamento delle aree Tes_2 intrise di acqua ed alla sostituzione d o in plastica con tappo in ferro, come risulta da foto e video doc. 5-6-12-13" (capitolo di prova n. 20 dell'opponente), essendo stata la circostanza confermata dai testi IS e;
Tes_2
- è dimostrato che, a seguito dell'apposizione del ta ferro da parte di , non si sono più verificate infiltrazioni, secondo le Tes_2 deposizio sul capitolo n. 21 di parte opponente. Il teste IS ha dichiarato che “Io non sono stato più chiamato. L'inquilina ove ho fatto l'intervento è mia suocera la quale sino ad oggi non mi ha riferito di altre infiltrazioni”, che “so che dopo l'intervento successivo dell'altro idraulico non vi sono Tes_3
e per infiltrazioni”, che “è vero”. _2
Orbene, da questa ricostruzione fattuale risultante dall'istruttoria documentale e orale svolta discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, da intendersi alla stregua di eccezione di non corretta esecuzione della prestazione, non ha CP sufficientemente dimostrato di aver eseguito l'intervento a regola d'arte. Infatti, dopo l'intervento di , si sono presentate infiltrazioni, le quali CP derivavano da un tappo pr rio in plastica apposto alla tubatura di carico da parte del medesimo e cessavano successivamente alla sua sostituzione con un tappo in ferro da parte di un soggetto terzo ). Tes_2
La domanda monitoria non è quindi fondata poichè il creditore a dato prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione. 11.2. - Sulla domanda riconvenzionale. Si premette che le doglianze dell'appellante contenute nel secondo motivo di impugnazione, inerenti agli artt. 36 c.p.c., 1241 c.c. e 1242 c.c., appaiono fondate, atteso che la domanda riconvenzionale non è basata su un'eccezione di compensazione che estinguerebbe il credito di in forza del controcredito del Condominio, bensì sul diritto al CP
dei danni derivanti dall'inadempimento di e, quindi, CP sulla insussistenza del credito di quest'ultimo. Ciò chiarito, si analizzano le diverse voci di domanda riconvenzionale:
- per quanto riguarda il danno emergente corrispondente alla somma richiesta per l'intervento di ricerca della perdita e ripristino di cui alla fattura n. 1/2020 (doc. 3 opponente) eseguito , esso Testimone_2
è fondato per quanto già precedentemente considerato, giacché risulta dimostrato che il lavoro (confermato dalle deposizioni di IS e Tes_2 sul capitolo n. 20, cfr. sopra) si è reso necessario a causa della cattiva esecuzione della prestazione a carico di , secondo quanto CP considerato al punto 11.1. Non è accoglibile l'e e di decadenza, per l'assorbente ragione per cui non si è ivi in presenza di una azione per vizi, bensì di un'eccezione di inadempimento –nei termini sopra enucleati-;
- per quanto riguarda il danno subito da he il condominio _2 avrebbe rifuso (la somma di euro 1.300,00 doc. 4 di parte opponente), la domanda è infondata perché le allegazioni sul punto (“somma versata a titolo di acconto per il risarcimento dei danni in favore del signor
proprietario dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni sito al piano terra
_2 minio”) sono generiche, non consentendo di comprendere in cosa sarebbe consistito il danno subito da Tale dato non può
_2 rinvenirsi neppure nel doc. 10 di part nte, consistente nella richiesta di risarcimento danni i poichè in essa si fa riferimento
_2 ad una “nostra richiesta di € 2250, ino danni sommata a € 3465,00 per mancato guadagno di numero 3 giorni lavorativi”, sprovvista di elementi da cui inferire la tipologia ed entità dei danni subiti da e parzialmente
_2 rifusi dal Condominio. Circa gli ulteriori “maggi ià lamentati (per danno emergente e lucro cessante) dal Signor allo stato non quantificati, per
_2 la cui manleva e risarcimento si agisce sin d'ora”, deve a fortiori rilevarsi la genericità della domanda;
si soggiunga che la manleva postula la proposizione di una domanda giudiziale nei propri confronti da parte del terzo (in tal caso il danneggiato , nella fattispecie mancante.
_2
12. - In conclusione, l'opposizione è fondata, sicchè il decreto ingiuntivo va revocato. La domanda riconvenzionale va accolta nei limiti della somma di euro 700,00, al cui pagamento va condannato . CP
13. - Le spese di lite, considerata la parziale soccomben roca, vanno compensate nella misura di 1/3 e per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione da € 1.10,01 a € 5.200,00 di cui al dm 55/2014 per il primo grado (valori medi per i giudizi davanti al Giudice di Pace), e di cui al dm 147/2022 per il secondo grado (valori medi per il giudizio davanti al Tribunale).
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide: in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
22: a. revoca il decreto ingiuntivo n. 470/2020 dell'8.01.2021 del Giudice di Pace di Chiavari;
b. Dichiara tenuta e per l'effetto Idrotermica di CP al pagamento in favore del di CP_2 CP_2 [...]
della somma d CP_2
c. nsa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di 1/3; d. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del di 2/3 Controparte_2 delle spes per la frazione in € 32,70 per esborsi ed in € 803,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e. Compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di 1/3; f. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del di 2/3 Controparte_2 delle spes ne in € 65,30 per esborsi ed in € 1.701,30 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 29.04.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel