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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1549/2025 R.G. promosso da parte di:
( ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Terre del Reno – località Mirabello – alla Via Corso Italia n. 534/a, rappresentato e difeso dall'Avv.
NG AT ( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – C.F._2
PEC: – presso la quale ha eletto domicilio Email_1
e
) nata a [...] il [...] e residente in Terre Controparte_2 C.F._3 del Reno – località Mirabello – alla Via Corso Italia n. 534/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
LE ( con studio in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Giardini n. 224 – C.F._4
PEC: – presso la quale ha eletto domicilio Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con impegno del Signor a trasferirsi altrove CP_1 entro il 31 agosto 2025, con conseguente modifica della propria residenza anagrafica. Non appena il
1 Signor avrà reperito nuova abitazione, comunicherà alla GN il proprio nuovo CP_1 CP_2 indirizzo di residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per loro saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie;
mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la propria responsabilità separatamente.
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva della GN verrà alla stessa assegnata e la CP_2 continuerà ad abitare - così come arredata con eccezione dei beni che le parti hanno già concordato essere asportati dal Signor prima della comparizione avanti l'Ill.mo Signor Presidente (doc. CP_1
5) - unitamente alle figlie minori.
4. Il Signor e la GN si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione nel CP_1 CP_2 garantire alle figlie e il diritto alla piena bigenitorialità e, per l'effetto, a consentire loro Per_1 Per_2 di stare con ciascun genitore liberamente. I genitori si impegnano a sentire sempre il parere delle figlie in merito al loro diritto di stare per tempi paritari con ciascun genitore e soltanto in caso di disaccordo le minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva da lunedì mattina alla domenica sera. Salvo diversi accordi fra le parti e sempre nel rispetto della volontà delle figlie, per le vacanze natalizie, e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore comprendenti, Per_1 Per_2 ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali, quattro giorni comprendenti ad anni alterni il Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e per le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento delle figlie con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara, da intendersi comprese anche le spese per il vestiario, la parrucchiera, l'estetista, le feste di compleanno e quelle in occasione di ricorrenze: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche: c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2 b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria: Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria nell'interesse delle minori, dopo avere mostrato all'altro il giustificativo di spesa, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro della quota del 50%.
6. Entro il 31 ottobre 2025 il Signor e la GN si impegnano a porre in essere gli CP_1 CP_2 adempimenti necessari all'estromissione / sostituzione di quest'ultima dalla Ditta individuale
“GisoTech” – a suo tempo costituita e intestata alla GN al fine di sostenere / aiutare il CP_2
Signor –, che di fatto viene fin dalla data della sua costituzione gestita, sia a livello CP_1 decisionale che finanziario, in via esclusiva dal marito, che se ne accolla ogni responsabilità ad essa inerente, comprese posizioni INPS e qualsivoglia onere fiscale, a far data dalla costituzione della stessa e sino alla data dell'estromissione / sostituzione della GN . CP_2
7. Entro il 31 ottobre 2025 la GN , in concomitanza con l'estromissione / sostituzione CP_2 della medesima dalla Ditta “GisoTech”, provvederà alla chiusura del conto corrente n. 105866419 presso Unicredit – Filiale di Ferrara, Via Bologna, solo formalmente intestato alla GN e CP_2 gestito sin dall'apertura dello stesso esclusivamente dal marito e destinato alle entrate e alle uscite della predetta Ditta. Entro la medesima data il Signor si impegna a restituire presso la Filiale CP_1 di riferimento le carte di credito e bancomat in suo possesso ed uso esclusivo collegate al predetto conto corrente. Le Parti convengono inoltre che la GN entro il 31 ottobre 2025 potrà CP_2 provvedere anche alla chiusura del conto corrente n. 001/01788561/08 acceso presso Banca
Mediolanum – Filiale di Basiglio, solo formalmente intestato alla medesima, e all'eliminazione dell'account PayPal collegato all'indirizzo e-mail personale della stessa. Entro la medesima data il
Signor si impegna a restituire presso la Filiale di riferimento le carte di credito e bancomat CP_1 in suo possesso ed uso esclusivo collegate al predetto conto corrente.
8. Al fine di regolamentare i rapporti economici ancora pendenti tra i coniugi, la GN CP_2 corrisponderà al Signor la somma di € 25.000= di cui: € 12.500= alla data della CP_1 sottoscrizione del ricorso congiunto ed il saldo di € 12.500= entro il 31 agosto 2025. Detti importi verranno versati a mezzo assegno circolare intestato al Signor o a mezzo bonifico bancario CP_1 sulle coordinate bancarie che il Signor medesimo vorrà indicare. Si precisa che detta somma CP_1 dovrà essere versata o bonificata su conto corrente diverso da quelli ad oggi esistenti ed intestati alla
GN . Tale regolamentazione economica tra i coniugi va a definire tombalmente ogni CP_2
3 qualsivoglia precedente pendenza tra gli stessi esistente senza assumere alcun valore di assegno di mantenimento, essendo e dichiarandosi i medesimi economicamente indipendenti e autosufficienti.
9. L'automobile Volkswagen “Passat” targata FE971MV sarà assegnata al Signor il quale CP_1 provvederà a proprie spese al passaggio di proprietà, assumendosi la responsabilità di ogni onere/obbligo/sanzione/multa relativi al pregresso uso esclusivo dell'auto, ivi compreso il pagamento dei bolli auto e dell'assicurazione.
10. A seguito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, titolo o ragione inerente il vincolo matrimoniale.
11. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi CP_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2
( ) nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara C.F._3
l'08.05.2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n.
18 Parte II Serie A Anno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1549/2025 R.G. promosso da parte di:
( ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Terre del Reno – località Mirabello – alla Via Corso Italia n. 534/a, rappresentato e difeso dall'Avv.
NG AT ( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – C.F._2
PEC: – presso la quale ha eletto domicilio Email_1
e
) nata a [...] il [...] e residente in Terre Controparte_2 C.F._3 del Reno – località Mirabello – alla Via Corso Italia n. 534/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
LE ( con studio in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Giardini n. 224 – C.F._4
PEC: – presso la quale ha eletto domicilio Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con impegno del Signor a trasferirsi altrove CP_1 entro il 31 agosto 2025, con conseguente modifica della propria residenza anagrafica. Non appena il
1 Signor avrà reperito nuova abitazione, comunicherà alla GN il proprio nuovo CP_1 CP_2 indirizzo di residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per loro saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie;
mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la propria responsabilità separatamente.
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva della GN verrà alla stessa assegnata e la CP_2 continuerà ad abitare - così come arredata con eccezione dei beni che le parti hanno già concordato essere asportati dal Signor prima della comparizione avanti l'Ill.mo Signor Presidente (doc. CP_1
5) - unitamente alle figlie minori.
4. Il Signor e la GN si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione nel CP_1 CP_2 garantire alle figlie e il diritto alla piena bigenitorialità e, per l'effetto, a consentire loro Per_1 Per_2 di stare con ciascun genitore liberamente. I genitori si impegnano a sentire sempre il parere delle figlie in merito al loro diritto di stare per tempi paritari con ciascun genitore e soltanto in caso di disaccordo le minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana consecutiva da lunedì mattina alla domenica sera. Salvo diversi accordi fra le parti e sempre nel rispetto della volontà delle figlie, per le vacanze natalizie, e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore comprendenti, Per_1 Per_2 ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali, quattro giorni comprendenti ad anni alterni il Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e per le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento delle figlie con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara, da intendersi comprese anche le spese per il vestiario, la parrucchiera, l'estetista, le feste di compleanno e quelle in occasione di ricorrenze: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche: c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2 b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria: Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria nell'interesse delle minori, dopo avere mostrato all'altro il giustificativo di spesa, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro della quota del 50%.
6. Entro il 31 ottobre 2025 il Signor e la GN si impegnano a porre in essere gli CP_1 CP_2 adempimenti necessari all'estromissione / sostituzione di quest'ultima dalla Ditta individuale
“GisoTech” – a suo tempo costituita e intestata alla GN al fine di sostenere / aiutare il CP_2
Signor –, che di fatto viene fin dalla data della sua costituzione gestita, sia a livello CP_1 decisionale che finanziario, in via esclusiva dal marito, che se ne accolla ogni responsabilità ad essa inerente, comprese posizioni INPS e qualsivoglia onere fiscale, a far data dalla costituzione della stessa e sino alla data dell'estromissione / sostituzione della GN . CP_2
7. Entro il 31 ottobre 2025 la GN , in concomitanza con l'estromissione / sostituzione CP_2 della medesima dalla Ditta “GisoTech”, provvederà alla chiusura del conto corrente n. 105866419 presso Unicredit – Filiale di Ferrara, Via Bologna, solo formalmente intestato alla GN e CP_2 gestito sin dall'apertura dello stesso esclusivamente dal marito e destinato alle entrate e alle uscite della predetta Ditta. Entro la medesima data il Signor si impegna a restituire presso la Filiale CP_1 di riferimento le carte di credito e bancomat in suo possesso ed uso esclusivo collegate al predetto conto corrente. Le Parti convengono inoltre che la GN entro il 31 ottobre 2025 potrà CP_2 provvedere anche alla chiusura del conto corrente n. 001/01788561/08 acceso presso Banca
Mediolanum – Filiale di Basiglio, solo formalmente intestato alla medesima, e all'eliminazione dell'account PayPal collegato all'indirizzo e-mail personale della stessa. Entro la medesima data il
Signor si impegna a restituire presso la Filiale di riferimento le carte di credito e bancomat CP_1 in suo possesso ed uso esclusivo collegate al predetto conto corrente.
8. Al fine di regolamentare i rapporti economici ancora pendenti tra i coniugi, la GN CP_2 corrisponderà al Signor la somma di € 25.000= di cui: € 12.500= alla data della CP_1 sottoscrizione del ricorso congiunto ed il saldo di € 12.500= entro il 31 agosto 2025. Detti importi verranno versati a mezzo assegno circolare intestato al Signor o a mezzo bonifico bancario CP_1 sulle coordinate bancarie che il Signor medesimo vorrà indicare. Si precisa che detta somma CP_1 dovrà essere versata o bonificata su conto corrente diverso da quelli ad oggi esistenti ed intestati alla
GN . Tale regolamentazione economica tra i coniugi va a definire tombalmente ogni CP_2
3 qualsivoglia precedente pendenza tra gli stessi esistente senza assumere alcun valore di assegno di mantenimento, essendo e dichiarandosi i medesimi economicamente indipendenti e autosufficienti.
9. L'automobile Volkswagen “Passat” targata FE971MV sarà assegnata al Signor il quale CP_1 provvederà a proprie spese al passaggio di proprietà, assumendosi la responsabilità di ogni onere/obbligo/sanzione/multa relativi al pregresso uso esclusivo dell'auto, ivi compreso il pagamento dei bolli auto e dell'assicurazione.
10. A seguito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, titolo o ragione inerente il vincolo matrimoniale.
11. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi CP_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2
( ) nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara C.F._3
l'08.05.2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n.
18 Parte II Serie A Anno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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