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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27350/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persone del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27350/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08/09/2025
TRA
, c.f.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Avellino alla Via Papa Paolo IV Carafa n.46 presso lo studio dell'Avv. Anna De Cunzo, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui elettivamente CP_1 domicilia in alla Via Diaz n.11 CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: all'udienza dell'08/09/2025 svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori del ricorrente hanno chiesto l'accoglimento del ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n.11744/2016 del 24/07/2019, notificata il 30/08/2019 emessa dalla
[...]
Controparte_2
12037/2016 in danno di per aver violato le Parte_1 disposizioni di cui all'art. 527 , 1 c.p..
La contestazione trae origine dal verbale redatto dal Comando dei Carabinieri di – San Giovanni a Teduccio in data 20.08.2010 alle ore 07.50 circa, CP_1 in alla Via Gilimberti, allorquando la ricorrente veniva sorpresa CP_1 unitamente ad altra persona all'interno di un veicolo Audi A6, mentre consumavano un rapporto sessuale.
Eccepiva l'opponente a) Mancata contestazione nei termini di legge;
b) decadenza e prescrizione dell'azione sanzionatoria.
Compiute le verifiche preliminari ex art. 180 c.p.c., il precedente giudicante rinviava per la decisione, ma assegnata la causa alla scrivente, con ordinanza del 03/10/2024, rilevato che il ricorso introduttivo e il decreto fissazione udienza non erano stati notificati alla veniva disposta la Controparte_1 notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto fissazione udienza.
Effettuata la notifica, si costituiva, in data 29/05/2025 la che CP_1 contestava le ragioni del ricorso chiedendone il rigetto, depositando copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento. Alla udienza del 09/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisone veniva rinviata alla udienza dell'08/09/2025 per la discussione, e a tale udienza veniva decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la proponibilità del ricorso.
Invero il ricorso è stato tempestivamente iscritto a ruolo il 30/09/2019 entro quindi 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito in ordine al primo motivo di opposizione, relativo alla mancata contestazione nei termini di legge, va osservato che la sanzione amministrativa è stata emessa all'esito della trasmissione alla Prefettura della sentenza n.3716/16 emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale la sig.ra
- 2 - veniva assolta dal reato previsto dall'art. 527 c.p., Parte_1 perché il fatto non costituiva più reato ai sensi del D. Lgs n. 8/2016 ma solo un illecito amministrativo;
la provvedeva, all'esito di tale CP_1 trasmissione, ad irrogare la sanzione amministrativa a mezzo di verbale di contestazione n.11744/16 ILL.DEP del 26/10/2016, notificato alla ricorrente in data 25/11/2016. Risulta, pertanto, documentalmente che la ha CP_1 provveduto ad irrogare tempestivamente la sanzione amministrativa , atteso che il termine è cominciato a decorrere non dall'accertamento del fatto, come sostiene parte ricorrente, bensì dalla data di trasmissione della sentenza alla
. CP_1
In ordine al secondo motivo di opposizione, relativo alla prescrizione del diritto, va ugualmente osservato che il termine di prescrizione dell'illecito non comincia a decorrere dal momento in cui il fatto è stato commesso, bensì dal momento in cui ai sensi del D. Lgs n. 8/2016, il fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo e viene disposta la trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria alla ai fini della irrogazione della sanzione CP_1 amministrativa;
quindi, nella fattispecie in esame, essendo stati trasmessi gli atti, come documentato, in data 10/10/2016, ed essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione in data 17/08/2019, alcuna prescrizione è maturata.
Ilricorso, va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta
2) Condanna alla refusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 850,00 oltre spese generali, iva cpa e come per legge
Così deciso in Napoli l'8 Settembre 2025
- 3 - Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina )
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persone del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27350/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08/09/2025
TRA
, c.f.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Avellino alla Via Papa Paolo IV Carafa n.46 presso lo studio dell'Avv. Anna De Cunzo, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui elettivamente CP_1 domicilia in alla Via Diaz n.11 CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: all'udienza dell'08/09/2025 svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori del ricorrente hanno chiesto l'accoglimento del ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n.11744/2016 del 24/07/2019, notificata il 30/08/2019 emessa dalla
[...]
Controparte_2
12037/2016 in danno di per aver violato le Parte_1 disposizioni di cui all'art. 527 , 1 c.p..
La contestazione trae origine dal verbale redatto dal Comando dei Carabinieri di – San Giovanni a Teduccio in data 20.08.2010 alle ore 07.50 circa, CP_1 in alla Via Gilimberti, allorquando la ricorrente veniva sorpresa CP_1 unitamente ad altra persona all'interno di un veicolo Audi A6, mentre consumavano un rapporto sessuale.
Eccepiva l'opponente a) Mancata contestazione nei termini di legge;
b) decadenza e prescrizione dell'azione sanzionatoria.
Compiute le verifiche preliminari ex art. 180 c.p.c., il precedente giudicante rinviava per la decisione, ma assegnata la causa alla scrivente, con ordinanza del 03/10/2024, rilevato che il ricorso introduttivo e il decreto fissazione udienza non erano stati notificati alla veniva disposta la Controparte_1 notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto fissazione udienza.
Effettuata la notifica, si costituiva, in data 29/05/2025 la che CP_1 contestava le ragioni del ricorso chiedendone il rigetto, depositando copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento. Alla udienza del 09/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisone veniva rinviata alla udienza dell'08/09/2025 per la discussione, e a tale udienza veniva decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la proponibilità del ricorso.
Invero il ricorso è stato tempestivamente iscritto a ruolo il 30/09/2019 entro quindi 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito in ordine al primo motivo di opposizione, relativo alla mancata contestazione nei termini di legge, va osservato che la sanzione amministrativa è stata emessa all'esito della trasmissione alla Prefettura della sentenza n.3716/16 emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale la sig.ra
- 2 - veniva assolta dal reato previsto dall'art. 527 c.p., Parte_1 perché il fatto non costituiva più reato ai sensi del D. Lgs n. 8/2016 ma solo un illecito amministrativo;
la provvedeva, all'esito di tale CP_1 trasmissione, ad irrogare la sanzione amministrativa a mezzo di verbale di contestazione n.11744/16 ILL.DEP del 26/10/2016, notificato alla ricorrente in data 25/11/2016. Risulta, pertanto, documentalmente che la ha CP_1 provveduto ad irrogare tempestivamente la sanzione amministrativa , atteso che il termine è cominciato a decorrere non dall'accertamento del fatto, come sostiene parte ricorrente, bensì dalla data di trasmissione della sentenza alla
. CP_1
In ordine al secondo motivo di opposizione, relativo alla prescrizione del diritto, va ugualmente osservato che il termine di prescrizione dell'illecito non comincia a decorrere dal momento in cui il fatto è stato commesso, bensì dal momento in cui ai sensi del D. Lgs n. 8/2016, il fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo e viene disposta la trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria alla ai fini della irrogazione della sanzione CP_1 amministrativa;
quindi, nella fattispecie in esame, essendo stati trasmessi gli atti, come documentato, in data 10/10/2016, ed essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione in data 17/08/2019, alcuna prescrizione è maturata.
Ilricorso, va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta
2) Condanna alla refusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 850,00 oltre spese generali, iva cpa e come per legge
Così deciso in Napoli l'8 Settembre 2025
- 3 - Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina )
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