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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 1504/2023 + 1506/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. SCRIBANO ANTONIO e dall'avv. CASSAR ADRIANA, giusta procura in atti.
APPELLANTE/APPELLATO
pagina 1 di 3 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. MANIA GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLATO/APPELLANTE
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
appellato - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 12.2.2025 nessuno è comparso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 29.1.2025 nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata rinviata, ex art.309
cpc, all'udienza del 12.2.2025, alla quale nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.1.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
12.2.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
13.2.2025
Il presidente rel/est dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 1504/2023 + 1506/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. SCRIBANO ANTONIO e dall'avv. CASSAR ADRIANA, giusta procura in atti.
APPELLANTE/APPELLATO
pagina 1 di 3 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. MANIA GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLATO/APPELLANTE
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
appellato - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 12.2.2025 nessuno è comparso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 29.1.2025 nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata rinviata, ex art.309
cpc, all'udienza del 12.2.2025, alla quale nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.1.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
12.2.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
13.2.2025
Il presidente rel/est dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3