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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 111/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 111/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA GIOVANNI PASCOLI 32 19124 LA SPEZIA, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. che la rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, voglia:
1. Riconoscere efficacia in Italia la sentenza n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal Tribunale di AR BU in Romania a seguito di procedimento regolarmente instaurato iscritto al ruolo n. 1630/316/2014 in data 18 settembre 2014, passata in giudicato, che ha pronunciato il divorzio tra la ricorrente signora , (nella sentenza indicata con il cognome del Parte_1 marito – revocato poi proprio per ordine del Tribunale) e il signor e che ha disposto CP_1 a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio 2. Persona_1 Accertare che la sentenza è riconoscibile in Italia ai sensi dell'artt. 64 - 67 L. 218/1995; 3. Disporre che la presente decisione sia idonea all'esecuzione forzata nei confronti del padre inadempiente”.
PER PARTE APPELLATA:
PER IL PROCURATORE GENERALE: “Dichiara di non intervenire nel processo per cui è causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/5/2025 – chiedeva dichiararsi l'efficacia Parte_1 Pt_1 nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal
Tribunale di AR BU in Romania (procedimento iscritto al ruolo n. 1630/316/2014 in data 18 settembre) da e che ha disposto a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento in CP_1 favore del figlio divenuta irrevocabile in data 22/6/2015. Persona_1
ritualmente citato non si costituiva. CP_1
All'udienza del 10/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ragione della residenza delle parti a La
Spezia;
1.1 Sussistono le condizioni di cui agli artt. 65 e segg. L. 185/1995;
1.2 il giudice dello Stato estero che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
– l'atto introduttivo del giudizio è stato proposto da in conformità a quanto previsto CP_1 dalla legge del luogo dove si è svolto il processo (Romania), nel processo si è costituita la odierna ricorrente assistita da difensore e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
– le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
– la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
– la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
– non risulta pendere un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
1.6 Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta negli atti oggetto di causa la sentenza è stata emessa nel rispetto del principio del contraddittorio e non è contraria all'ordine pubblico;
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in quanto controparte non costituendosi nulla ha opposto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 64 e segg. L. 218/1995
1) Dichiara l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana della sentenza n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal Tribunale di AR BU in Romania divenuta esecutiva in data 8/4/215 per il divorzio e in data 22/6/2015 per le altre domande, che ha pronunciato il divorzio tra CP_1
e . Parte_1
2) nulla sulle spese.
Genova, 11/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 111/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA GIOVANNI PASCOLI 32 19124 LA SPEZIA, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. che la rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, voglia:
1. Riconoscere efficacia in Italia la sentenza n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal Tribunale di AR BU in Romania a seguito di procedimento regolarmente instaurato iscritto al ruolo n. 1630/316/2014 in data 18 settembre 2014, passata in giudicato, che ha pronunciato il divorzio tra la ricorrente signora , (nella sentenza indicata con il cognome del Parte_1 marito – revocato poi proprio per ordine del Tribunale) e il signor e che ha disposto CP_1 a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio 2. Persona_1 Accertare che la sentenza è riconoscibile in Italia ai sensi dell'artt. 64 - 67 L. 218/1995; 3. Disporre che la presente decisione sia idonea all'esecuzione forzata nei confronti del padre inadempiente”.
PER PARTE APPELLATA:
PER IL PROCURATORE GENERALE: “Dichiara di non intervenire nel processo per cui è causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/5/2025 – chiedeva dichiararsi l'efficacia Parte_1 Pt_1 nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal
Tribunale di AR BU in Romania (procedimento iscritto al ruolo n. 1630/316/2014 in data 18 settembre) da e che ha disposto a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento in CP_1 favore del figlio divenuta irrevocabile in data 22/6/2015. Persona_1
ritualmente citato non si costituiva. CP_1
All'udienza del 10/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ragione della residenza delle parti a La
Spezia;
1.1 Sussistono le condizioni di cui agli artt. 65 e segg. L. 185/1995;
1.2 il giudice dello Stato estero che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
– l'atto introduttivo del giudizio è stato proposto da in conformità a quanto previsto CP_1 dalla legge del luogo dove si è svolto il processo (Romania), nel processo si è costituita la odierna ricorrente assistita da difensore e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
– le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
– la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
– la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
– non risulta pendere un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
1.6 Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta negli atti oggetto di causa la sentenza è stata emessa nel rispetto del principio del contraddittorio e non è contraria all'ordine pubblico;
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in quanto controparte non costituendosi nulla ha opposto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 64 e segg. L. 218/1995
1) Dichiara l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana della sentenza n. 281/2015, emessa in data 8 aprile 2015, dal Tribunale di AR BU in Romania divenuta esecutiva in data 8/4/215 per il divorzio e in data 22/6/2015 per le altre domande, che ha pronunciato il divorzio tra CP_1
e . Parte_1
2) nulla sulle spese.
Genova, 11/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione