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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3812 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3812 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Varese in Via Dandolo, 17, presso lo studio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata in [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Varese in Via Dandolo, 17, presso lo studio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I sottoscritti confermano integralmente le condizioni di separazione consensuale depositate con il ricorso congiunto;
in particolare laddove chiedono di autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già fanno, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, senza alcun onere economico per entrambi rilevato che i due coniugi hanno avviato una nuova vita relazionale dal 2015 ed il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente.
2. Dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler proseguire nella separazione personale alle condizioni già concordate;
3. Chiedono che L'Ill.mo Tribunale voglia omologare la separazione personale alle condizioni già pattuite nel ricorso congiunto. Con riferimento alla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. Confermano sin d'ora la volontà di procedere allo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto;
2. Prendono atto che tale domanda diverrà procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di sei mesi dall'udienza di comparizione i in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.;
3. Si riservano di confermare la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di divorzio già formulate, una volta decorsi i termini di legge”. Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Castelletto Sopra Parte_1 Controparte_1
Ticino (NO) in data 24/02/2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2007. Precedentemente all'unione matrimoniale è nato il figlio: (17/07/2005), maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NO) in data 03/11/1964 e nata in [...] in data [...]; Controparte_1
2. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
3. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3812 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Varese in Via Dandolo, 17, presso lo studio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata in [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Varese in Via Dandolo, 17, presso lo studio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I sottoscritti confermano integralmente le condizioni di separazione consensuale depositate con il ricorso congiunto;
in particolare laddove chiedono di autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già fanno, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, senza alcun onere economico per entrambi rilevato che i due coniugi hanno avviato una nuova vita relazionale dal 2015 ed il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente.
2. Dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler proseguire nella separazione personale alle condizioni già concordate;
3. Chiedono che L'Ill.mo Tribunale voglia omologare la separazione personale alle condizioni già pattuite nel ricorso congiunto. Con riferimento alla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. Confermano sin d'ora la volontà di procedere allo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto;
2. Prendono atto che tale domanda diverrà procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di sei mesi dall'udienza di comparizione i in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.;
3. Si riservano di confermare la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di divorzio già formulate, una volta decorsi i termini di legge”. Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Castelletto Sopra Parte_1 Controparte_1
Ticino (NO) in data 24/02/2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2007. Precedentemente all'unione matrimoniale è nato il figlio: (17/07/2005), maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NO) in data 03/11/1964 e nata in [...] in data [...]; Controparte_1
2. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
3. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin