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25 marzo 2020
25 marzo 2020
Art. 10. Incentivi fiscali per le librerie 1. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e' incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, e' il seguente:
«319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.».
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, e' il seguente:
«319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.».
Giurisprudenza • 1
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