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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1063 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Malavenda, con il quale è elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Madama Lena n. 37
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo, con i quali è elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 10/02/2025, gli è stato notificato il decreto ingiuntivo n.
16/2025, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.467,74, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2020, in favore di;
CP_1
- che il decreto ingiuntivo è illegittimo in quanto il ricorrente è stato cancellato dall'ente di previdenza e assistenza con decorrenza dal 12/12/2012;
- che, inoltre, con nota del 04/04/2024 ha comunicato al CP_1
sig. la cancellazione di tutti i contributi relativi al periodo da dicembre Pt_1
2012 al 2024, chiedendo soltanto la contribuzione per gli anni dal 2008 al 2012.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“A. Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 16/2025
(RG n. 13/2025).
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 16/2025 (RG n. 13/2025) emesso dal Tribunale di Locri, sez. lavoro, per tutti i motivi di ricorso e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
3. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2025 (RG n.
13/2025) emesso dal Tribunale di Locri, sez. lavoro.
4. Condannare
l' Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze di
[...]
giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
5. Condannare l' Controparte_1
al pagamento per lite
[...]
temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c..”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita , CP_1
eccependo: 3
- che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il sig.
non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi e Parte_1
contributivi previsti dallo Statuto;
- che il Tribunale di Locri ha accolto il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 16/2025, per un importo complessivo di € 4.467,74 oltre interessi e spese di procedura;
- che, tuttavia, il ricorrente è stato cancellato dalla forma di previdenza erogata da per assenza di regolare partita Iva aperta, con CP_1
decorrenza dal 12/12/2012;
- che, pertanto, le argomentazioni del sig. sono condivisibili Pt_1
relativamente alla non debenza degli importi richiesti a titolo contributivo per l'anno 2020, ma non con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- che, nello specifico, il ricorrente avrebbe dovuto contestare i solleciti inviati da e l'estratto conto inerente alla propria posizione CP_1
contributiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “2) nel merito, dato atto dell'adesione parziale dell'odierna deducente alle eccezioni di controparte nei limiti e per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ritenere e dichiarare non dovute la somma ingiunta. 3) adottare ogni provvedimento utile alla definizione del giudizio. 4) con compensazione delle spese.”.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto 4
che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. 5
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, 6
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie la parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha confermato la cancellazione dell'opponente dalla forma di previdenza erogata da per assenza di regolare partita Iva aperta, con decorrenza dal CP_1
12/12/2012, con conseguente venir meno dei presupposti legittimanti l'iscrizione e, dunque, il pagamento dei crediti richiesti, aderendo alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, è venuta meno la materia del contendere.
Quanto agli effetti della cessazione della materia del contendere sul decreto ingiuntivo opposto, osserva il giudicante che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085). 7
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della suprema Corte di
Cassazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'onere delle spese processuali va regolato tenendo conto che il processo
è unico, valutato in ordine al suo complessivo svolgimento, all'esito del giudizio di opposizione, con esclusione di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per le spese della fase monitoria.
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di , che ha azionato un credito privo di fondamento, per CP_1
via della cancellazione dalla forma di previdenza erogata da per CP_1
assenza di regolare partita Iva aperta, con decorrenza dal 12/12/2012
(Cassazione civile n. 18125/2017).
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cassazione n.
4443/2015).
Nello specifico, presupposti per la condanna per lite temeraria sono la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, colui che avanza la pretesa risarcitoria deve dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo, consistente 8
nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, che si annida nel pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. In particolare, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie, nulla è stato provato dal ricorrente, che ha genericamente dedotto un danno subito, senza allegare nulla di concreto.
Inoltre, in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha insistito soltanto per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ma non per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
1063 / 2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2025;
- Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opponente ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
- Rigetta la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1063 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Malavenda, con il quale è elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Madama Lena n. 37
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo, con i quali è elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 10/02/2025, gli è stato notificato il decreto ingiuntivo n.
16/2025, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.467,74, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2020, in favore di;
CP_1
- che il decreto ingiuntivo è illegittimo in quanto il ricorrente è stato cancellato dall'ente di previdenza e assistenza con decorrenza dal 12/12/2012;
- che, inoltre, con nota del 04/04/2024 ha comunicato al CP_1
sig. la cancellazione di tutti i contributi relativi al periodo da dicembre Pt_1
2012 al 2024, chiedendo soltanto la contribuzione per gli anni dal 2008 al 2012.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“A. Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 16/2025
(RG n. 13/2025).
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 16/2025 (RG n. 13/2025) emesso dal Tribunale di Locri, sez. lavoro, per tutti i motivi di ricorso e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
3. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2025 (RG n.
13/2025) emesso dal Tribunale di Locri, sez. lavoro.
4. Condannare
l' Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze di
[...]
giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
5. Condannare l' Controparte_1
al pagamento per lite
[...]
temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c..”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita , CP_1
eccependo: 3
- che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il sig.
non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi e Parte_1
contributivi previsti dallo Statuto;
- che il Tribunale di Locri ha accolto il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 16/2025, per un importo complessivo di € 4.467,74 oltre interessi e spese di procedura;
- che, tuttavia, il ricorrente è stato cancellato dalla forma di previdenza erogata da per assenza di regolare partita Iva aperta, con CP_1
decorrenza dal 12/12/2012;
- che, pertanto, le argomentazioni del sig. sono condivisibili Pt_1
relativamente alla non debenza degli importi richiesti a titolo contributivo per l'anno 2020, ma non con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- che, nello specifico, il ricorrente avrebbe dovuto contestare i solleciti inviati da e l'estratto conto inerente alla propria posizione CP_1
contributiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “2) nel merito, dato atto dell'adesione parziale dell'odierna deducente alle eccezioni di controparte nei limiti e per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità/ inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ritenere e dichiarare non dovute la somma ingiunta. 3) adottare ogni provvedimento utile alla definizione del giudizio. 4) con compensazione delle spese.”.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto 4
che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. 5
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, 6
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie la parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha confermato la cancellazione dell'opponente dalla forma di previdenza erogata da per assenza di regolare partita Iva aperta, con decorrenza dal CP_1
12/12/2012, con conseguente venir meno dei presupposti legittimanti l'iscrizione e, dunque, il pagamento dei crediti richiesti, aderendo alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, è venuta meno la materia del contendere.
Quanto agli effetti della cessazione della materia del contendere sul decreto ingiuntivo opposto, osserva il giudicante che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085). 7
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della suprema Corte di
Cassazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'onere delle spese processuali va regolato tenendo conto che il processo
è unico, valutato in ordine al suo complessivo svolgimento, all'esito del giudizio di opposizione, con esclusione di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per le spese della fase monitoria.
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di , che ha azionato un credito privo di fondamento, per CP_1
via della cancellazione dalla forma di previdenza erogata da per CP_1
assenza di regolare partita Iva aperta, con decorrenza dal 12/12/2012
(Cassazione civile n. 18125/2017).
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cassazione n.
4443/2015).
Nello specifico, presupposti per la condanna per lite temeraria sono la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, colui che avanza la pretesa risarcitoria deve dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo, consistente 8
nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, che si annida nel pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. In particolare, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie, nulla è stato provato dal ricorrente, che ha genericamente dedotto un danno subito, senza allegare nulla di concreto.
Inoltre, in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha insistito soltanto per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ma non per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
1063 / 2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2025;
- Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opponente ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
- Rigetta la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci