Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 3074
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Sentenza 4 luglio 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso di un docente con contratto a tempo determinato volto a ottenere la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. La parte ricorrente ha sostenuto il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non fruite, basandosi sulla normativa vigente e sull'interpretazione giurisprudenziale. La parte convenuta, l'amministrazione scolastica, si è opposta, contestando la sussistenza di tale diritto e argomentando che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite, salvo eccezioni, e che la monetizzazione è preclusa in assenza di impedimenti oggettivi alla fruizione. La controversia verteva sull'interpretazione delle norme relative alla fruizione e monetizzazione delle ferie per il personale docente supplente, con particolare riferimento ai periodi di sospensione delle attività didattiche e alla distinzione tra giorni di ferie, giorni di sospensione delle lezioni e periodi di mera disponibilità del docente.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla monetizzazione di una parte delle ferie non godute. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012, nonché sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione. Il Giudice ha distinto i periodi di sospensione delle attività didattiche: quelli natalizi, carnevaleschi e pasquali sono stati qualificati come periodi di riposo ai sensi della normativa comunitaria, non computabili come "lavoro effettivo" e quindi da porre in compensazione con le ferie non godute per evitare un indebito arricchimento del docente. Al contrario, il periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno è stato considerato come periodo di "disponibilità" del docente, in linea con l'art. 13, comma 4, dell'OM n. 55/2024, e non automaticamente fruizione di ferie, salvo che il datore di lavoro non abbia formalmente invitato il docente a goderne con avviso di perdita del diritto. La Corte ha altresì rilevato che le circolari inviate dall'amministrazione non contenevano l'avvertimento esplicito sulla perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione nel periodo di giugno, rendendole inidonee a giustificare la perdita del diritto. Pertanto, il Tribunale ha quantificato le ferie monetizzabili sottraendo dai giorni maturati i giorni di ferie effettivamente fruiti e i periodi di sospensione natalizia, carnevalesca e pasquale, rigettando la richiesta per il resto e compensando le spese legali nella misura del 70%, condannando l'amministrazione al pagamento delle residue spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 3074
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3074
    Data del deposito : 4 luglio 2025

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