TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1879/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.te Katia Vittuari e Sara Bruzzi) Parte_1 ricorrente
e
(contumace) CP_1
(avv. Maria Paola Marongiu) Controparte_2 resistenti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29 settembre 2023,
[...]
ha convenuto in giudizio e innanzi Parte_1 Controparte_2 CP_1 al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società quale autista categoria livello B3, con CP_1 qualifica di autotrasportatore, di cui al CCNL settore logistica, trasporto merci e spedizione, esercente l'attività di trasporto merci, e ciò in forza di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 6 febbraio 2019, contratto trasformato successivamente a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 19 agosto 2019, con sede di partenza stabilita presso via Serenari n. 11, a
Castel Maggiore (BO).
Il ricorrente ha affermato che, nonostante la sede operativa indicata dal predetto contratto fosse quella sita in provincia di Bologna, il datore di lavoro aveva indicato sin dall'inizio del rapporto una differente sede operativa sita in
AP (RM), via Tiberina n. 341.
Per tale motivo il ricorrente veniva asseritamente trasportato all'inizio di ogni settimana lavorativa, tramite una navetta messa a disposizione dalla datrice di lavoro, presso la sede operativa in provincia di Roma, dove ritirava il mezzo da lui utilizzato, che poi riconsegnava al termine della settimana lavorativa, con conseguente asserito impiego, a causa di tali spostamenti, di circa 6 ore non ricomprese nella retribuzione.
ha pertanto allegato di essere stato costretto a trascorrere la Parte_1 settimana lavorativa in trasferta, dormendo sul mezzo assegnato e svolgendo un orario ben superiore a quello legalmente e contrattualmente previsto, nonché lavoro domenicale, notturno, e festivo.
In particolare, l'orario asseritamente svolto da dal lunedì al Parte_1 sabato sarebbe stato il seguente: il lunedì dalle h.
3.00 alle h.
7.00 e dalle h.18.00/19.00 alle h.
6.00 del mattino seguente (alcune volte dalle h.12.00 alle
6.00/7.00 del mattino seguente); il martedì, mercoledì e giovedì dalle
18.00/19.00 alle 6.00 del mattino successivo;
il venerdì dalle h.18.00/19.00 alle h.10/12.00 del sabato mattina.
Stando alla ricostruzione attorea, la datrice di lavoro avrebbe inoltre richiesto ai propri dipendenti di rimuovere la carta conducente dal cronotachigrafo in alcune circostanze (soste per rifornimento di gasolio, durante le manutenzioni, il lavaggio, ecc.).
Alla luce di tale situazione, il lavoratore ha affermato di aver riportato più volte le proprie doglianze all'azienda senza tuttavia alcun esito positivo, trovandosi infine costretto ad inviare tramite il proprio legale una PEC in data
10 novembre (doc. n. 4 attoreo), con la quale si evidenziava l'asserita differenza tra le ore riconosciute nei prospetti paga elaborati e le ore di fatto prestate, in totale violazione dei limiti di legge, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'azienda.
ha riferito di aver appreso, a mezzo del prospetto paga di Parte_1 ottobre 2021, il mutamento del datore di lavoro a seguito di trasferimento di azienda avvenuto in data 22 settembre 2021 tra e CP_1 Controparte_2
Oltre al perdurare del rapporto di lavoro con le modalità sopra contestate, il ricorrente, divenuto nel contempo padre, ha riferito altresì che il datore di lavoro non gli avrebbe concesso il congedo familiare richiesto e gli avrebbe inviato una lettera di contestazione (doc. n. 7 attorei). Il rapporto di lavoro si è
2 concluso con le dimissioni del lavoratore, comunicate il 14 febbraio 2022 (doc.
n. 8 attoreo) e ha avuto cessazione effettiva il 2 marzo 2022 una volta terminato il periodo di preavviso. In pari data, 14 febbraio 2022, il ricorrente ha inserito richiesta telematica di congedo parentale sul portale INPS.
Il lavoratore ha poi riferito che, nonostante avesse richiesto di svolgere la propria attività lavorativa nel periodo di legge dei 15 giorni, è stato posto irregolarmente in ferie per l'intero periodo compreso tra il 14 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, circostanza contestata da il 21 febbraio Parte_1
2022 (doc. n. 10 attoreo).
A ciò ha fatto seguito l'ulteriore rimostranza del lavoratore in data 7 ottobre
2022 (doc. n. 11), con intimazione a versargli l'emolumento per le ferie illegittimamente assegnate e a liquidare l'indennità di preavviso per le dimissioni, che dovevano intendersi rese per giusta causa.
Il ricorrente ha provveduto medio tempore a effettuare il conteggio preordinato alla richiesta delle differenze retributive e contributive dovute per l'intero periodo di lavoro (19/08/2019 – 03/03/2022), ammontanti ad una cifra complessiva pari a euro 63.377,00, euro 832,49 pretesi a titolo di trattamento di fine rapporto sulle differenze retributive calcolate, ed euro 452,29 a titolo di trattenuta irregolare presente nel prospetto paga di aprile 2022.
Il ricorrente ha, poi, dedotto la sussistenza del proprio diritto all'indennità di preavviso e al versamento dei giorni di ferie imposti, affermando nel caso di specie la sussistenza della giusta causa di recesso alla luce della sovrapposizione delle ferie al periodo di preavviso, e chiedendo pertanto la corresponsione di euro 895,08 a titolo di ferie illegittimamente assegnate, ed euro 1.210,56 a titolo di indennità di preavviso.
Infine, ha dedotto la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. Parte_1 Contr della cedente e della cessionaria per tutti i crediti CP_1 CP_4 che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, ivi comprese le differenze retributive e contributive di cui ha richiesto il versamento.
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in Via principale,
1) accertata l'irregolare sovrapposizione di ferie al periodo di preavviso concesso dal lavoratore, a causa delle dimissioni rese, per l'effetto condannare
OV , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a versare le ferie illegittimamente assegnate al lavoratore (euro 895,08=) e liquidata l'indennità di preavviso per l'importo di
3 euro 1.210,56= (15x81,37091) per dimissioni che devono intendersi rese per giusta causa, o nella diversa maggiore o minore misura risultanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) accertate le differenze retributive e contributive dovute, in relazione alle ore di fatto svolte, rispetto a quanto indicato nei prospetti paga del ricorrente, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e OV , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, in solido o in alternativa tra loro ex art. art.
2112, comma 2, c.c., al pagamento della differenza di imponibile contributivo ammontante ad euro 63.377,00= (pari ad un'imponibile fiscale di euro
45.698,35=), oltre ad euro 832,49= per TFR sulle differenze retributive calcolate
e ad euro 452,29= quale trattenuta irregolare, o quelle diverse somme che risultino accertate e dovute a seguito dell'instauranda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie. si è costituita in giudizio con memoria depositata ai sensi Controparte_2 dell'art. 416 c.p.c. il 5 gennaio 2024 per chiedere il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
La resistente ha in particolare eccepito:
1. l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della differenza di imponibile contributivo ammontante ad euro 63.377,00 (pari ad un'imponibile fiscale di euro 45.698,35), per difetto di legittimazione passiva, stante la mancata chiamata in causa di INPS quale litisconsorte necessario nei casi di richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale;
2. l'inammissibilità dei conteggi allegati al ricorso in quanto privi di indicazione del criterio di calcolo e come tali non intellegibili;
3. l'inammissibilità dei mezzi di prova ex art. 244 c.p.c. per indeterminatezza e genericità dei fatti, delle questioni di diritto, dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso, tendenti a dimostrare il diritto a differenze retributive peraltro non conteggiate rispetto a quelle di cui alle buste paga.
Stando a quanto dedotto da parte resistente, avrebbe Parte_1 difatti omesso di fornire elementi probatori relativi allo svolgimento di ore di lavoro oltre l'orario previsto, come sarebbe peraltro smentito dalle schede tachigrafiche allegate dal ricorrente medesimo, da cui possono
4 evincersi le pause, i riposi e le ore di guida corrispondenti a quanto retribuito dalla datrice di lavoro. ha dedotto sul punto che sono esclusi dal computo Controparte_2 dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida, i riposi intermedi e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore, ipotesi che invece dà diritto al lavoratore a percepire l'indennità di trasferta;
4. il difetto assoluto di allegazione con riferimento alle declaratorie contrattuali e alla corretta qualificazione del rapporto alla luce delle mansioni espletate;
5. l'inammissibilità dei documenti allegati al ricorso in quanto non costituenti valido mezzo di prova, essendo provenienti da terzi e privi di data certa;
6. l'incoerenza tra il procedimento tecnico - matematico operato dal ricorrente nella determinazione dei conteggi allegati al ricorso e quanto dichiarato nel ricorso medesimo e risultante dai fogli di viaggio allegati, oltre alla falsità di quanto in essi rappresentato, avendo Parte_1 omesso di decurtare il percepito di cui alla busta paga (che comprendeva la corresponsione di trasferta e notturno, trasferta fasce, ecc.);
7. l'applicabilità del principio dell'assorbimento in materia di retribuzione dovuta;
8. la clausola di decadenza prevista dall'art. 11, comma 10 (rectius, comma 9), del CCNL di riferimento, recepita dagli accordi aziendali di secondo livello e dunque applicabile al caso di specie, stando alla quale “Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”;
9. la natura temeraria della lite, con conseguente richiesta di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. ha confermato l'inquadramento del ricorrente nella categoria Controparte_2
Livello B3, cui appartengono i conducenti in possesso di patente C-E per la guida di veicoli, dotati di apparato cronotachigrafo, che richiedono ai conducenti operazioni accessorie ai trasporti, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis del CCNL Merci trasporti e logistica, in virtù dei quali la durata dell'orario di lavoro per il personale
5 viaggiante è di 39 ore settimanali, distribuito fino a un massimo di 6 giorni, con conguagli nell'arco di 4 settimane.
La società resistente ha altresì sottolineato che agli autisti di livello B3 si applicano le disposizioni relative al personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, con orario settimanale massimo di 47 ore, comprese le pause e che alla predetta categoria di lavoratori spetta una specifica indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 16 del CCNL, pari ad euro 0,93 per indennità di trasferta da 18 a 24 ore oppure per indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
La resistente ha precisato poi che, ai sensi dell'accordo di secondo livello sottoscritto il 17 febbraio 2018 da e UI SP AZ (doc. CP_1
n. 2 di parte resistente), accordo poi recepito da in sede di Controparte_2 operazione straordinaria di affitto di ramo di azienda, la durata massima della settimana lavorativa è stata elevata, in deroga, a 58 ore settimanali. ha inoltre allegato la sussistenza di un ulteriore accordo di Controparte_2 secondo livello sottoscritto il 6 marzo 2021 da con la CP_1 CP_1 CP_7
(doc. n. 5 di parte resistente), recepito anch'esso dalla società convenuta, il quale, sempre ai sensi degli articoli 11 e 11-bis CCNL Merci SP e logistica, conferma le condizioni per quanto riguarda l'orario di lavoro e le sue deroghe, prevedendo tra le altre cose un regime migliorativo dei riconoscimenti economici per i dipendenti addetti ai servizi di trasporto con mansioni discontinue.
Ciò posto, ha affermato di aver sempre corrisposto al Controparte_2 lavoratore, in accordo con il CCNL di categoria e con i sopra citati accordi sindacali di secondo livello, tutte le indennità di trasferta dovute, oltre agli straordinari forfettizzati, all'indennità di lavoro notturno e al congedo parentale richiesto (docc. nn. 10 e 11 di parte resistente).
In merito alla correttezza e alla rilevanza dei conteggi prodotti da
[...]
, la resistente ha replicato che il lavoratore non ha mai prestato Parte_1 attività ulteriore rispetto a quella di cui alle buste paga, il tutto nell'obbligo di rispetto delle ore di pausa dalla guida previste dal codice della strada, nonché di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 561/2006 sulle ore di guida del camion e dal regolamento (UE) 2020/1054.
6 ha, inoltre, richiesto il rigetto della domanda di pagamento di Controparte_2 euro 895,08 a titolo di ferie residue da percepire, nonché di euro 1.210,56 per indennità di preavviso, in quanto le dimissioni sono state presentate come volontarie (doc. n. 12 di parte resistente) e non per giusta causa, a ciò aggiungendosi la circostanza che - nell'ultima busta paga di marzo 2022 - sarebbero state corrisposte tutte le ferie residue da percepire per l'ammontare di euro 3.051,41.
Tutto ciò premesso, ha concluso per il rigetto delle domande Controparte_2 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e in subordine, nell'ipotesi che parte ricorrente non venisse dichiarata decaduta dalla domanda di differenze retributive paga ex artt. 11 e 11-bis (rectius, comma 9), del CCNL di categoria e provasse il diritto richiesto, ha chiesto di distinguere le somme dovute nei periodi di rispettiva competenza solo in capo a da escutere CP_1 preventivamente, e soltanto dal 1° ottobre 2021 in capo a Controparte_2
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata CP_1 dichiarata contumace.
La controversia è stata trattata e istruita alle udienze del 18 gennaio 2024, 7 febbraio 2024, 9 aprile 2024, 18 aprile 2024, 21 maggio 2024, 13 giugno 2024 ed è stata discussa all'udienza del 25 marzo 2025.
Sono state acquisite le testimonianze di , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e .
[...] Testimone_4
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, ritenuta necessaria consulenza tecnica d'ufficio informatico-contabile, è stato posto il seguente quesito: «Previo esperimento di approfondito tentativo di conciliazione, determini il CTU
l'importo delle competenze retributive spettanti a parte ricorrente per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, considerando
l'orario di lavoro così come risultante dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio e dall'esame dei dischi cronotachigrafici allegati e di quelli che potranno essere depositati, comprensive di mensilità aggiuntive, ulteriori emolumenti secondo l'inquadramento risultante in atti, sulla base dell'inquadramento che risulta dal contratto di lavoro e gli altri documenti.
Verificata l'entità delle somme corrisposte dalla datrice di lavoro così come risultanti dalle allegazioni, nonché dalle buste paga, stabilisca l'entità delle eventuali differenze a credito, con accessori (interessi e rivalutazione) alla data della CTU».
7 Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale il 20 gennaio 2025. Il ricorrente ha successivamente presentato istanza volta a ottenere la pronuncia della declaratoria di nullità dell'elaborato peritale e la rinnovazione delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., previa nomina di nuovo consulente, istanza rigettata con decreto del 27 febbraio
2025, con riserva di adozione di ogni ulteriore provvedimento alla successiva udienza del 25 marzo 2025.
Le domande del ricorrente vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
È infondata l'eccezione preliminare di decadenza proposta da parte resistente ai sensi del sopra citato art. 11, comma 9, del CCNL di riferimento, atteso che il lavoratore ha utilmente interrotto più volte il decorso del termine di sei mesi previsto dalla contrattazione collettiva, quantomeno a partire dal mese di gennaio 2020 (si vedano a tal proposito i docc. nn. 4, 11, 18, 24 attorei).
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di di carenza di Controparte_2 legittimazione passiva relativamente alla richiesta di pagamento di differenze contributive, cui è connesso il rilievo della mancata chiamata in causa di INPS quale litisconsorte necessario.
Sul punto si fa proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps (Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza del 2 maggio 2024, n.
11730).
Nel merito delle domande attoree, si osserva in primo luogo come dalle prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria sia emerso che il ricorrente non si recasse presso la sede operativa di AP (RM) partendo da Bologna per svolgere il servizio, ma effettuava una linea all'interno della propria regione o comunque nel nord Italia, rientrando in giornata presso la propria abitazione.
È stato altresì accertato come, nei casi in cui il mezzo venisse lasciato presso una filiale lontana dalla propria abitazione, la società offrisse la possibilità di utilizzare una navetta per raggiungere la filiale.
Ciò posto, si rappresenta altresì che le risultanze della consulenza d'ufficio tecnico-contabile hanno confermato quanto dedotto da parte resistente,
8 stabilendo che “l'importo delle competenze retributive spettanti a parte ricorrente per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, considerando l'orario di lavoro così come risultante dall'esame dei dischi cronotachigrafici allegati, secondo l'inquadramento del lavoratore quale operaio di livello B3 - autista, è stato integralmente e correttamente corrisposto dal datore di lavoro. Pertanto, non risultano differenze a credito del lavoratore, con accessori (interessi e rivalutazione) alla data della CTU”.
Più precisamente il consulente tecnico d'ufficio incaricato, compiuto l'esame dei cronotachigrafi e delle buste paga in atti, si è pronunciato negativamente in relazione alle domande attoree, rappresentando che “nel caso di specie, il tempo relativo al trasporto funzionale per raggiungere il mezzo aziendale - viaggio dal domicilio al punto dove sosta il veicolo di lavoro e viceversa - non dovrebbe essere conteggiato come straordinario in quanto dipende da come
l'azienda considera il trattamento forfettario di trasferta. E la società ha chiarito più volte nel corso di causa che il tempo impiegato per spostarsi verso il mezzo è coperto dal forfettario, e pertanto non sarà conteggiato come orario di lavoro e quindi non rientrerà nello straordinario. Come emerso dal contraddittorio delle parti e dalla documentazione consultata dallo scrivente, il lavoratore avrebbe avuto la possibilità di scelta di qualsiasi mezzo idoneo allo spostamento che avrebbe probabilmente accorciato i tempi di cui oggi richiede il compenso.
Peraltro, era previsto che tali spostamenti fossero a carico dell'azienda. In definitiva, la classificazione del tempo impiegato per raggiungere il mezzo di lavoro come lavoro straordinario o come parte del trattamento di trasferta, anche forfettizzato, dipende dagli accordi specifici dell'azienda e dall'interpretazione del CCNL. Nel caso di specie, la retribuzione delle ore dedicate dal lavoratore per spostarsi dal proprio domicilio/sede aziendale al luogo di deposito del mezzo rientrano nella somma prevista per la trasferta forfettizzata, correttamente retribuita dal datore di lavoro”.
Si osserva inoltre, con riferimento all'istanza ex art. 196 c.p.c. formulata da parte ricorrente, che, nel caso di specie, non ricorrono ragioni tali da giustificare la rinnovazione della CTU, previa sostituzione del consulente, atteso che essa deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, dell'incarico conferitogli. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze
9 tra i contenuti dell'elaborato peritale del CTU e quelli dell'elaborato del CTP
(Tribunale di Vicenza, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 1095).
Non vi è stata, inoltre, alcuna illegittima produzione di documenti nuovi non acquisiti nel processo, stante la natura del quesito posto dal giudice, nonché la possibilità per il consulente tecnico d'ufficio di acquisire documentazione anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (Cass. civ., sez. unite, sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022).
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, pregevoli quanto all'approfondimento condotto sui temi di causa e connotate da rigore logico- scientifico nonché dalla piena rispondenza al quesito posto dal giudice e dall'assenza di contraddizioni evidenti, vanno assunte a fondamento della presente decisione, avendo peraltro il consulente tecnico d'ufficio risposto alle osservazioni dei consulenti di parte (prodotte come doc. n. 3 allegato all'elaborato peritale del 20 gennaio 2025). In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha inserito nella propria relazione argomentate repliche alle osservazioni del consulente di parte ricorrente (paragrafo 7 alle pagg. 18 e 19 della perizia): dette repliche, frutto dell'analisi ancor più accurata e scrupolosa del caso condotta in risposta alle osservazioni del perito del ricorrente, vengono recepite nella presente sentenza e, pertanto, poste anch'esse a fondamento della decisione (sulla possibilità di motivazione per relationem anche in ordine alle censure dei consulenti tecnici di parte, cfr. Cass, sez. I civile, sent. n. 10222 del 4 maggio 2009: “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione;
al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità”).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nonché dell'esito delle prove testimoniali, va respinta la domanda attorea relativa al pagamento di euro 63.377,00 a titolo di differenze retributive e contributive, oltre ad euro
832,49 per trattamento di fine rapporto sulle differenze retributive calcolate e a euro 452,29 quale trattenuta irregolare dalla busta paga.
10 Infondata è, altresì, la domanda relativa al pagamento di euro 895,08 a titolo di ferie illegittimamente assegnate, ed euro 1.210,56 a titolo di indennità di preavviso, stante la natura volontaria delle dimissioni e l'integrale corresponsione da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza in favore del dipendente, anche a titolo di ferie.
Parimenti è da respingere la domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nel caso in esame la sussistenza dei requisiti previsti in ordine agli elementi soggettivi della mala fede e della colpa grave, costitutivi della fattispecie di responsabilità aggravata disciplinata da detto articolo.
Stante la complessità fattuale della vicenda e la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, si compensano delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo a carico del ricorrente il residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna, vengono poste a carico del ricorrente . Parte_1
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Rigetta la domanda di di condanna della controparte Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
Compensa le spese di lite tra e nella misura Parte_1 Controparte_2 del 50%, pone a carico del ricorrente il residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto pronunciato in data odierna, a carico del ricorrente . Parte_1
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 25 marzo 2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.te Katia Vittuari e Sara Bruzzi) Parte_1 ricorrente
e
(contumace) CP_1
(avv. Maria Paola Marongiu) Controparte_2 resistenti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29 settembre 2023,
[...]
ha convenuto in giudizio e innanzi Parte_1 Controparte_2 CP_1 al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società quale autista categoria livello B3, con CP_1 qualifica di autotrasportatore, di cui al CCNL settore logistica, trasporto merci e spedizione, esercente l'attività di trasporto merci, e ciò in forza di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 6 febbraio 2019, contratto trasformato successivamente a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 19 agosto 2019, con sede di partenza stabilita presso via Serenari n. 11, a
Castel Maggiore (BO).
Il ricorrente ha affermato che, nonostante la sede operativa indicata dal predetto contratto fosse quella sita in provincia di Bologna, il datore di lavoro aveva indicato sin dall'inizio del rapporto una differente sede operativa sita in
AP (RM), via Tiberina n. 341.
Per tale motivo il ricorrente veniva asseritamente trasportato all'inizio di ogni settimana lavorativa, tramite una navetta messa a disposizione dalla datrice di lavoro, presso la sede operativa in provincia di Roma, dove ritirava il mezzo da lui utilizzato, che poi riconsegnava al termine della settimana lavorativa, con conseguente asserito impiego, a causa di tali spostamenti, di circa 6 ore non ricomprese nella retribuzione.
ha pertanto allegato di essere stato costretto a trascorrere la Parte_1 settimana lavorativa in trasferta, dormendo sul mezzo assegnato e svolgendo un orario ben superiore a quello legalmente e contrattualmente previsto, nonché lavoro domenicale, notturno, e festivo.
In particolare, l'orario asseritamente svolto da dal lunedì al Parte_1 sabato sarebbe stato il seguente: il lunedì dalle h.
3.00 alle h.
7.00 e dalle h.18.00/19.00 alle h.
6.00 del mattino seguente (alcune volte dalle h.12.00 alle
6.00/7.00 del mattino seguente); il martedì, mercoledì e giovedì dalle
18.00/19.00 alle 6.00 del mattino successivo;
il venerdì dalle h.18.00/19.00 alle h.10/12.00 del sabato mattina.
Stando alla ricostruzione attorea, la datrice di lavoro avrebbe inoltre richiesto ai propri dipendenti di rimuovere la carta conducente dal cronotachigrafo in alcune circostanze (soste per rifornimento di gasolio, durante le manutenzioni, il lavaggio, ecc.).
Alla luce di tale situazione, il lavoratore ha affermato di aver riportato più volte le proprie doglianze all'azienda senza tuttavia alcun esito positivo, trovandosi infine costretto ad inviare tramite il proprio legale una PEC in data
10 novembre (doc. n. 4 attoreo), con la quale si evidenziava l'asserita differenza tra le ore riconosciute nei prospetti paga elaborati e le ore di fatto prestate, in totale violazione dei limiti di legge, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'azienda.
ha riferito di aver appreso, a mezzo del prospetto paga di Parte_1 ottobre 2021, il mutamento del datore di lavoro a seguito di trasferimento di azienda avvenuto in data 22 settembre 2021 tra e CP_1 Controparte_2
Oltre al perdurare del rapporto di lavoro con le modalità sopra contestate, il ricorrente, divenuto nel contempo padre, ha riferito altresì che il datore di lavoro non gli avrebbe concesso il congedo familiare richiesto e gli avrebbe inviato una lettera di contestazione (doc. n. 7 attorei). Il rapporto di lavoro si è
2 concluso con le dimissioni del lavoratore, comunicate il 14 febbraio 2022 (doc.
n. 8 attoreo) e ha avuto cessazione effettiva il 2 marzo 2022 una volta terminato il periodo di preavviso. In pari data, 14 febbraio 2022, il ricorrente ha inserito richiesta telematica di congedo parentale sul portale INPS.
Il lavoratore ha poi riferito che, nonostante avesse richiesto di svolgere la propria attività lavorativa nel periodo di legge dei 15 giorni, è stato posto irregolarmente in ferie per l'intero periodo compreso tra il 14 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, circostanza contestata da il 21 febbraio Parte_1
2022 (doc. n. 10 attoreo).
A ciò ha fatto seguito l'ulteriore rimostranza del lavoratore in data 7 ottobre
2022 (doc. n. 11), con intimazione a versargli l'emolumento per le ferie illegittimamente assegnate e a liquidare l'indennità di preavviso per le dimissioni, che dovevano intendersi rese per giusta causa.
Il ricorrente ha provveduto medio tempore a effettuare il conteggio preordinato alla richiesta delle differenze retributive e contributive dovute per l'intero periodo di lavoro (19/08/2019 – 03/03/2022), ammontanti ad una cifra complessiva pari a euro 63.377,00, euro 832,49 pretesi a titolo di trattamento di fine rapporto sulle differenze retributive calcolate, ed euro 452,29 a titolo di trattenuta irregolare presente nel prospetto paga di aprile 2022.
Il ricorrente ha, poi, dedotto la sussistenza del proprio diritto all'indennità di preavviso e al versamento dei giorni di ferie imposti, affermando nel caso di specie la sussistenza della giusta causa di recesso alla luce della sovrapposizione delle ferie al periodo di preavviso, e chiedendo pertanto la corresponsione di euro 895,08 a titolo di ferie illegittimamente assegnate, ed euro 1.210,56 a titolo di indennità di preavviso.
Infine, ha dedotto la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. Parte_1 Contr della cedente e della cessionaria per tutti i crediti CP_1 CP_4 che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, ivi comprese le differenze retributive e contributive di cui ha richiesto il versamento.
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in Via principale,
1) accertata l'irregolare sovrapposizione di ferie al periodo di preavviso concesso dal lavoratore, a causa delle dimissioni rese, per l'effetto condannare
OV , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a versare le ferie illegittimamente assegnate al lavoratore (euro 895,08=) e liquidata l'indennità di preavviso per l'importo di
3 euro 1.210,56= (15x81,37091) per dimissioni che devono intendersi rese per giusta causa, o nella diversa maggiore o minore misura risultanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) accertate le differenze retributive e contributive dovute, in relazione alle ore di fatto svolte, rispetto a quanto indicato nei prospetti paga del ricorrente, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e OV , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, in solido o in alternativa tra loro ex art. art.
2112, comma 2, c.c., al pagamento della differenza di imponibile contributivo ammontante ad euro 63.377,00= (pari ad un'imponibile fiscale di euro
45.698,35=), oltre ad euro 832,49= per TFR sulle differenze retributive calcolate
e ad euro 452,29= quale trattenuta irregolare, o quelle diverse somme che risultino accertate e dovute a seguito dell'instauranda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie. si è costituita in giudizio con memoria depositata ai sensi Controparte_2 dell'art. 416 c.p.c. il 5 gennaio 2024 per chiedere il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
La resistente ha in particolare eccepito:
1. l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della differenza di imponibile contributivo ammontante ad euro 63.377,00 (pari ad un'imponibile fiscale di euro 45.698,35), per difetto di legittimazione passiva, stante la mancata chiamata in causa di INPS quale litisconsorte necessario nei casi di richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale;
2. l'inammissibilità dei conteggi allegati al ricorso in quanto privi di indicazione del criterio di calcolo e come tali non intellegibili;
3. l'inammissibilità dei mezzi di prova ex art. 244 c.p.c. per indeterminatezza e genericità dei fatti, delle questioni di diritto, dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso, tendenti a dimostrare il diritto a differenze retributive peraltro non conteggiate rispetto a quelle di cui alle buste paga.
Stando a quanto dedotto da parte resistente, avrebbe Parte_1 difatti omesso di fornire elementi probatori relativi allo svolgimento di ore di lavoro oltre l'orario previsto, come sarebbe peraltro smentito dalle schede tachigrafiche allegate dal ricorrente medesimo, da cui possono
4 evincersi le pause, i riposi e le ore di guida corrispondenti a quanto retribuito dalla datrice di lavoro. ha dedotto sul punto che sono esclusi dal computo Controparte_2 dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida, i riposi intermedi e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore, ipotesi che invece dà diritto al lavoratore a percepire l'indennità di trasferta;
4. il difetto assoluto di allegazione con riferimento alle declaratorie contrattuali e alla corretta qualificazione del rapporto alla luce delle mansioni espletate;
5. l'inammissibilità dei documenti allegati al ricorso in quanto non costituenti valido mezzo di prova, essendo provenienti da terzi e privi di data certa;
6. l'incoerenza tra il procedimento tecnico - matematico operato dal ricorrente nella determinazione dei conteggi allegati al ricorso e quanto dichiarato nel ricorso medesimo e risultante dai fogli di viaggio allegati, oltre alla falsità di quanto in essi rappresentato, avendo Parte_1 omesso di decurtare il percepito di cui alla busta paga (che comprendeva la corresponsione di trasferta e notturno, trasferta fasce, ecc.);
7. l'applicabilità del principio dell'assorbimento in materia di retribuzione dovuta;
8. la clausola di decadenza prevista dall'art. 11, comma 10 (rectius, comma 9), del CCNL di riferimento, recepita dagli accordi aziendali di secondo livello e dunque applicabile al caso di specie, stando alla quale “Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti”;
9. la natura temeraria della lite, con conseguente richiesta di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. ha confermato l'inquadramento del ricorrente nella categoria Controparte_2
Livello B3, cui appartengono i conducenti in possesso di patente C-E per la guida di veicoli, dotati di apparato cronotachigrafo, che richiedono ai conducenti operazioni accessorie ai trasporti, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis del CCNL Merci trasporti e logistica, in virtù dei quali la durata dell'orario di lavoro per il personale
5 viaggiante è di 39 ore settimanali, distribuito fino a un massimo di 6 giorni, con conguagli nell'arco di 4 settimane.
La società resistente ha altresì sottolineato che agli autisti di livello B3 si applicano le disposizioni relative al personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, con orario settimanale massimo di 47 ore, comprese le pause e che alla predetta categoria di lavoratori spetta una specifica indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 16 del CCNL, pari ad euro 0,93 per indennità di trasferta da 18 a 24 ore oppure per indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
La resistente ha precisato poi che, ai sensi dell'accordo di secondo livello sottoscritto il 17 febbraio 2018 da e UI SP AZ (doc. CP_1
n. 2 di parte resistente), accordo poi recepito da in sede di Controparte_2 operazione straordinaria di affitto di ramo di azienda, la durata massima della settimana lavorativa è stata elevata, in deroga, a 58 ore settimanali. ha inoltre allegato la sussistenza di un ulteriore accordo di Controparte_2 secondo livello sottoscritto il 6 marzo 2021 da con la CP_1 CP_1 CP_7
(doc. n. 5 di parte resistente), recepito anch'esso dalla società convenuta, il quale, sempre ai sensi degli articoli 11 e 11-bis CCNL Merci SP e logistica, conferma le condizioni per quanto riguarda l'orario di lavoro e le sue deroghe, prevedendo tra le altre cose un regime migliorativo dei riconoscimenti economici per i dipendenti addetti ai servizi di trasporto con mansioni discontinue.
Ciò posto, ha affermato di aver sempre corrisposto al Controparte_2 lavoratore, in accordo con il CCNL di categoria e con i sopra citati accordi sindacali di secondo livello, tutte le indennità di trasferta dovute, oltre agli straordinari forfettizzati, all'indennità di lavoro notturno e al congedo parentale richiesto (docc. nn. 10 e 11 di parte resistente).
In merito alla correttezza e alla rilevanza dei conteggi prodotti da
[...]
, la resistente ha replicato che il lavoratore non ha mai prestato Parte_1 attività ulteriore rispetto a quella di cui alle buste paga, il tutto nell'obbligo di rispetto delle ore di pausa dalla guida previste dal codice della strada, nonché di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 561/2006 sulle ore di guida del camion e dal regolamento (UE) 2020/1054.
6 ha, inoltre, richiesto il rigetto della domanda di pagamento di Controparte_2 euro 895,08 a titolo di ferie residue da percepire, nonché di euro 1.210,56 per indennità di preavviso, in quanto le dimissioni sono state presentate come volontarie (doc. n. 12 di parte resistente) e non per giusta causa, a ciò aggiungendosi la circostanza che - nell'ultima busta paga di marzo 2022 - sarebbero state corrisposte tutte le ferie residue da percepire per l'ammontare di euro 3.051,41.
Tutto ciò premesso, ha concluso per il rigetto delle domande Controparte_2 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e in subordine, nell'ipotesi che parte ricorrente non venisse dichiarata decaduta dalla domanda di differenze retributive paga ex artt. 11 e 11-bis (rectius, comma 9), del CCNL di categoria e provasse il diritto richiesto, ha chiesto di distinguere le somme dovute nei periodi di rispettiva competenza solo in capo a da escutere CP_1 preventivamente, e soltanto dal 1° ottobre 2021 in capo a Controparte_2
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata CP_1 dichiarata contumace.
La controversia è stata trattata e istruita alle udienze del 18 gennaio 2024, 7 febbraio 2024, 9 aprile 2024, 18 aprile 2024, 21 maggio 2024, 13 giugno 2024 ed è stata discussa all'udienza del 25 marzo 2025.
Sono state acquisite le testimonianze di , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e .
[...] Testimone_4
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, ritenuta necessaria consulenza tecnica d'ufficio informatico-contabile, è stato posto il seguente quesito: «Previo esperimento di approfondito tentativo di conciliazione, determini il CTU
l'importo delle competenze retributive spettanti a parte ricorrente per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, considerando
l'orario di lavoro così come risultante dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio e dall'esame dei dischi cronotachigrafici allegati e di quelli che potranno essere depositati, comprensive di mensilità aggiuntive, ulteriori emolumenti secondo l'inquadramento risultante in atti, sulla base dell'inquadramento che risulta dal contratto di lavoro e gli altri documenti.
Verificata l'entità delle somme corrisposte dalla datrice di lavoro così come risultanti dalle allegazioni, nonché dalle buste paga, stabilisca l'entità delle eventuali differenze a credito, con accessori (interessi e rivalutazione) alla data della CTU».
7 Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale il 20 gennaio 2025. Il ricorrente ha successivamente presentato istanza volta a ottenere la pronuncia della declaratoria di nullità dell'elaborato peritale e la rinnovazione delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., previa nomina di nuovo consulente, istanza rigettata con decreto del 27 febbraio
2025, con riserva di adozione di ogni ulteriore provvedimento alla successiva udienza del 25 marzo 2025.
Le domande del ricorrente vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
È infondata l'eccezione preliminare di decadenza proposta da parte resistente ai sensi del sopra citato art. 11, comma 9, del CCNL di riferimento, atteso che il lavoratore ha utilmente interrotto più volte il decorso del termine di sei mesi previsto dalla contrattazione collettiva, quantomeno a partire dal mese di gennaio 2020 (si vedano a tal proposito i docc. nn. 4, 11, 18, 24 attorei).
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di di carenza di Controparte_2 legittimazione passiva relativamente alla richiesta di pagamento di differenze contributive, cui è connesso il rilievo della mancata chiamata in causa di INPS quale litisconsorte necessario.
Sul punto si fa proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps (Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza del 2 maggio 2024, n.
11730).
Nel merito delle domande attoree, si osserva in primo luogo come dalle prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria sia emerso che il ricorrente non si recasse presso la sede operativa di AP (RM) partendo da Bologna per svolgere il servizio, ma effettuava una linea all'interno della propria regione o comunque nel nord Italia, rientrando in giornata presso la propria abitazione.
È stato altresì accertato come, nei casi in cui il mezzo venisse lasciato presso una filiale lontana dalla propria abitazione, la società offrisse la possibilità di utilizzare una navetta per raggiungere la filiale.
Ciò posto, si rappresenta altresì che le risultanze della consulenza d'ufficio tecnico-contabile hanno confermato quanto dedotto da parte resistente,
8 stabilendo che “l'importo delle competenze retributive spettanti a parte ricorrente per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, considerando l'orario di lavoro così come risultante dall'esame dei dischi cronotachigrafici allegati, secondo l'inquadramento del lavoratore quale operaio di livello B3 - autista, è stato integralmente e correttamente corrisposto dal datore di lavoro. Pertanto, non risultano differenze a credito del lavoratore, con accessori (interessi e rivalutazione) alla data della CTU”.
Più precisamente il consulente tecnico d'ufficio incaricato, compiuto l'esame dei cronotachigrafi e delle buste paga in atti, si è pronunciato negativamente in relazione alle domande attoree, rappresentando che “nel caso di specie, il tempo relativo al trasporto funzionale per raggiungere il mezzo aziendale - viaggio dal domicilio al punto dove sosta il veicolo di lavoro e viceversa - non dovrebbe essere conteggiato come straordinario in quanto dipende da come
l'azienda considera il trattamento forfettario di trasferta. E la società ha chiarito più volte nel corso di causa che il tempo impiegato per spostarsi verso il mezzo è coperto dal forfettario, e pertanto non sarà conteggiato come orario di lavoro e quindi non rientrerà nello straordinario. Come emerso dal contraddittorio delle parti e dalla documentazione consultata dallo scrivente, il lavoratore avrebbe avuto la possibilità di scelta di qualsiasi mezzo idoneo allo spostamento che avrebbe probabilmente accorciato i tempi di cui oggi richiede il compenso.
Peraltro, era previsto che tali spostamenti fossero a carico dell'azienda. In definitiva, la classificazione del tempo impiegato per raggiungere il mezzo di lavoro come lavoro straordinario o come parte del trattamento di trasferta, anche forfettizzato, dipende dagli accordi specifici dell'azienda e dall'interpretazione del CCNL. Nel caso di specie, la retribuzione delle ore dedicate dal lavoratore per spostarsi dal proprio domicilio/sede aziendale al luogo di deposito del mezzo rientrano nella somma prevista per la trasferta forfettizzata, correttamente retribuita dal datore di lavoro”.
Si osserva inoltre, con riferimento all'istanza ex art. 196 c.p.c. formulata da parte ricorrente, che, nel caso di specie, non ricorrono ragioni tali da giustificare la rinnovazione della CTU, previa sostituzione del consulente, atteso che essa deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, dell'incarico conferitogli. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze
9 tra i contenuti dell'elaborato peritale del CTU e quelli dell'elaborato del CTP
(Tribunale di Vicenza, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 1095).
Non vi è stata, inoltre, alcuna illegittima produzione di documenti nuovi non acquisiti nel processo, stante la natura del quesito posto dal giudice, nonché la possibilità per il consulente tecnico d'ufficio di acquisire documentazione anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (Cass. civ., sez. unite, sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022).
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, pregevoli quanto all'approfondimento condotto sui temi di causa e connotate da rigore logico- scientifico nonché dalla piena rispondenza al quesito posto dal giudice e dall'assenza di contraddizioni evidenti, vanno assunte a fondamento della presente decisione, avendo peraltro il consulente tecnico d'ufficio risposto alle osservazioni dei consulenti di parte (prodotte come doc. n. 3 allegato all'elaborato peritale del 20 gennaio 2025). In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha inserito nella propria relazione argomentate repliche alle osservazioni del consulente di parte ricorrente (paragrafo 7 alle pagg. 18 e 19 della perizia): dette repliche, frutto dell'analisi ancor più accurata e scrupolosa del caso condotta in risposta alle osservazioni del perito del ricorrente, vengono recepite nella presente sentenza e, pertanto, poste anch'esse a fondamento della decisione (sulla possibilità di motivazione per relationem anche in ordine alle censure dei consulenti tecnici di parte, cfr. Cass, sez. I civile, sent. n. 10222 del 4 maggio 2009: “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione;
al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità”).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nonché dell'esito delle prove testimoniali, va respinta la domanda attorea relativa al pagamento di euro 63.377,00 a titolo di differenze retributive e contributive, oltre ad euro
832,49 per trattamento di fine rapporto sulle differenze retributive calcolate e a euro 452,29 quale trattenuta irregolare dalla busta paga.
10 Infondata è, altresì, la domanda relativa al pagamento di euro 895,08 a titolo di ferie illegittimamente assegnate, ed euro 1.210,56 a titolo di indennità di preavviso, stante la natura volontaria delle dimissioni e l'integrale corresponsione da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza in favore del dipendente, anche a titolo di ferie.
Parimenti è da respingere la domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nel caso in esame la sussistenza dei requisiti previsti in ordine agli elementi soggettivi della mala fede e della colpa grave, costitutivi della fattispecie di responsabilità aggravata disciplinata da detto articolo.
Stante la complessità fattuale della vicenda e la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, si compensano delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo a carico del ricorrente il residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna, vengono poste a carico del ricorrente . Parte_1
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Rigetta la domanda di di condanna della controparte Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
Compensa le spese di lite tra e nella misura Parte_1 Controparte_2 del 50%, pone a carico del ricorrente il residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto pronunciato in data odierna, a carico del ricorrente . Parte_1
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 25 marzo 2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
11