Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 731/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in NI (VV) alla Via Barriera snc, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Schimio Francesco (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, con l'avv. Laura Romano
(PEC ) che la rappresenta e difende, giusta procura generale Email_2 alle liti in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione provinciale di Vibo
Valentia, via E. P. Murmura, con gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
t) che lo Email_3 Email_5 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
43920150000149053000 e 43920160000744539000, pretesi a titolo di contributi IVS per gli anni 2013
e 2014. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'impugnazione, ritenuti prodromici, e che, a ogni modo, le pretese contributive sarebbero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 13920219001517763/000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione che il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione diretta ad ottenere somma che risulta essere prescritta stante la previsione normativa. nel merito ed in via principale: ordinare all'agente per la riscossione l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno della cartella di pagamento di cui è causa ed in mancanza dichiarare l'omessa notifica;
nel merito ed in via gradata: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente resistente nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 13920219001517763/000 e degli avvisi di addebito 1) n. 43920140000705252000 2) n.
3920150000149053000 e 3) n. 43920160000744539000 di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa erariale de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano il ricorso chiedendone il rigetto con il CP_3 CP_2 favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2.L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento ricevuto, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Premettendo che l' abbia dato prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di Controparte_4 addebito sottesi all'intimazione di pagamento, ritenuta validamente eseguita, rispettivamente:
- per l'avviso di addebito n. 43920140000705252, il 14.10.2014;
- per l'avviso di addebito n. 43920150000149053, il 25.08.2015;
- per l'avviso di addebito n. 439201600000744539, il 12.12.2016, occorre segnalare che lo stesso
Ente ha documentato l'avvenuto parziale sgravio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n.
197/2022) degli avvisi di addebito n. 43920140000705252 e 43920150000149053, in virtù del quale, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come
– secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Pertanto, il ricorso relativamente agli avvisi di addebito n. 43920140000705252 e
43920150000149053 si espone a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
6. Relativamente all'avviso di addebito n. 439201600000744539, pure richiamato dall'intimazione impugnata in via principale, e notificato il 12.12.2016, il ricorso va rigettato, perché il termine quinquennale di prescrizione non è spirato, specie in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico, pari a 311 giorni (“il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.) 7. Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di odierna impugnazione, è stata eseguita tempestivamente, entro in quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 439201600000744539.
8. Per questa ragione, limitatamente alla questione suddetta, il ricorso va rigettato.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle poste creditorie portate dagli avvisi di addebito n. 43920140000705252000 e 43920150000149053000, sottesi all'intimazione impugnata in via principale;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani