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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in appello al n. 123 R.G.A.C. 2020 avente ad oggetto: solo danni a cose, vertente
TRA
, (C.F: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Viscomi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Botricello alla Via
Nazionale, 457 giusta procura in atti
- Appellante -
E in persona del l.r.p.t, (P.I. ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Peppino Mariano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio n Catanzaro, Piazza Le
Pera, 9 giusta procura in atti
-Appellata-
, residente in Cutro - 88842- (KR) alla Via Piano Cimitero, Controparte_2
-Appellata contumace-
Conclusioni: come da verbale del 16.10.2025
FATTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Catanzaro n. 1264/2019, depositata in data 07.06.2019 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni materiali proposta nei confronti di e ed Controparte_2 CP_3 occorsi a seguito sinistro avvenuto in data 04.03.2015 in Belcastro Loc. Arango tra il veicolo
Renault Clio tg DX045ZN di sua proprietà e la RD Mondeo tg CA241VJ di proprietà di
[...]
. CP_2
1 A sostegno dell'impugnazione ha rilevato, in primis, la violazione del contraddittorio da parte del consulente tecnico d'ufficio, Ing. nella redazione della relazione peritale e Per_1 pertanto ne ha sostenuto la nullità e l'inutilizzabilità ai fini decisori;
in particolare, ha osservato che il ctu -in ordine alla dinamica del sinistro- ha omesso da un lato, di prendere in considerazione le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio nonché quanto riportato nel modulo CID a doppia firma e, dall'altro, ha eccepito che il consulente si è servito di documentazione fotografica prodotta dalla compagnia tardivamente e, pertanto, inammissibile ed inutilizzabile.
Sempre in riferimento alla consulenza ha rilevato la superficialità della valutazione del danno nonché l'arbitrarietà della stessa a fronte dei costi effettivamente sostenuti.
Pertanto, in via istruttoria, ha chiesto, inoltre, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e nel merito ha concluso chiedendo, previa dichiarazione di nullità della ctu svolta in primo grado, per il riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e Controparte_2 per l'effetto ne ha chiesto la condanna in solido con al risarcimento del danno CP_3 quantificato in € 5.190,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Si è costituita in giudizio rilevando in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito ha sostenuto la correttezza della motivazione della sentenza resa dal Giudice di prima cure, coerente all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa;
con riferimento dalla consulente tecnica ha osservato che la documentazione fotografica ritenuta nuova dall'appellante, in realtà, era già stata allegata dalla compagnia fin dalla costituzione in giudizio;
ad ogni buon fine, ha osservato che al ctu non è comunque precluso l'utilizzo di documentazione diversa e nuova rispetto a quella già allegata dalle parti e, pertanto, l'elaborato peritale doveva essere ritenuto pienamente valido ed utilizzabile.
Sulla mancata valorizzazione della dinamica risultante dal modello CID a doppia firma ha rilevato il suo valore di elemento liberamente apprezzabile dal Giudice in rapporto con gli altri elementi istruttori raccolti nel giudizio.
Sul quantum, ha eccepito l'inidoneità della fattura allegata a fornire prova sia del nesso causale che dell'entità dei danni in essa descritti, gravando sull'appellante il relativo onere probatorio del danno, dovendosi comunque ritenere la somma richiesta antieconomica rispetto al valore commerciale del mezzo.
Per tali ragioni ha concluso per il rigetto dell'appello opponendosi altresì alle richieste istruttorie.
2 Rigettata la richiesta di rinnovo della ctu il Tribunale all'udienza del 13 febbraio 2025, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la quale tuttavia non è stata accettata dalla compagnia e pertanto la causa all'udienza del 16.10.2025 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei temini per il deposito di atti conclusivi di gg 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, Controparte_2 benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c la stessa è assorbita dalla definizione del giudizio d'appello nel merito.
(Cass. civile sez. VI, 29/11/2021, n.37272).
In ordine al giudizio di ammissibilità della consulenza di parte depositata dalla difesa dell' , si osserva che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.(Cass.Civ. Sez U. 5624/2022; Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29075); pertanto, salva la inutilizzabilità della CTU depositata in allegato alla comparsa conclusionale, le argomentazioni difensive, sebbene di carattere tecnico, svolte nell'atto conclusivo, nella parte in cui si pongono come rilievo critico sulla compatibilità tecnica dei danni in base alla dinamica denunciata e non ne amplino il thema decidendum non sono tardive e sono valutabili dal giudice.
3. Nel merito, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado sotto il profilo dell'erronea valutazione del compendio istruttorio, con particolare riferimento alla consulenza tecnica, rilevandone la nullità in quanto redatta in violazione del contraddittorio tra le parti, sulla base di documentazione fotografica non preventivamene allegata in atti e fornita successivamente al c.t.u. in violazione delle preclusioni procedurali in tema di produzioni ed allegazioni.
Il motivo è infondato e la censura pertanto va disattesa.
Va preliminarmente evidenziato che parte della documentazione fotografica fornita al CTU era già versata in atti in bianco e nero ed è stata prodotta al CTU a colori. E, comunque, osserva il
3 Tribunale che la motivazione resa dal Giudice di Pace in ordine alla valutazione del compendio probatoria è da ritenersi adeguata e condivisibile.
Ed invero, il Giudice di Pace ha ritenuto non provato il reale accadimento nonché la dinamica del sinistro per come prospettata da parte attrice in considerazione del fatto che la testimonianza raccolta è gravemente inficiata dalle conclusioni della Ctu le quali sulla base di elementi oggettivi si pongono in netto contrasto con le deduzioni attoree nonché con quanto dichiarato dal teste medesimo.
In punto di diritto, si osserva che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, deve accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, fermo l'onere di allegazione dei fatti principali a fondamento della domanda o delle eccezioni a carico delle parti e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086)
Rientra, pertanto, nel potere del C.T.U. acquisire documenti relativi a fatti secondari impliciti nell'oggetto della domanda, ossia quei fatti che solo indirettamente rilevano ai fini dell'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto dedotto in giudizio e operanti su un piano di esclusivo rilievo probatorio e la cui funzione consiste nel consentire al giudicante di pervenire, mediante un procedimento logico-deduttivo all'affermazione dell'esistenza, dell'inesistenza ovvero delle concrete modalità di manifestazione del fatto principale rilevante ai fini della decisione.
Ciò posto, l'applicazione al caso di specie del principio giurisprudenziale delle Sezioni
Unite sopra menzionato legittima l'acquisizione da parte del CTU delle fotografie a colori allegate alla consulenza tecnica e contestate dall'appellante, in quanto atte a comprovare non già la dinamica del sinistro, ossia il fatto principale dedotto dall'attore e posto a fondamento della tutela risarcitoria azionata, il fatto secondario dell'esistenza o meno di opere di riparazione sul veicolo RD Mondeo.
L'accertamento di tale fatto secondario nei termini esposti dal consulente ha consentito quindi al Giudice di prime cure di giungere, seguendo un ragionamento logico deduttivo, ad un
4 giudizio di infondatezza della pretesa risarcitoria.
Ed, invero, nella descrizione della probabile dinamica dell'urto il consulente ha specificato che “nello scontro, il veicolo RD Mondeo è andato incontro al veicolo Renault Clio con un'energia cinetica in grado di deformare la fiancata laterale sinistra della vettura Renault e di sospingere la medesima vettura verso destra variandone l'assetto e la traiettoria…. “in tale contesto la parte anteriore della vettura RD Mondeo è andata incontro a sollecitazioni compressione e trascinamento che ne hanno interessato la totalità della parte anteriore. Il danno patito dalla parte anteriore della RD Mondeo doveva quindi essere ingente a causa del fatto che
l'urto è avvenuto contro la fiancata di un veicolo in movimento determinandone anche lo spostamento della traiettoria eseguita.”; ciò nonostante “dalla documentazione fotografica visionata non si evince alcuna traccia di riparazione sul veicolo in corrispondenza del momento dell'ispezione effettuata dal perito della compagnia assicurativa in data 05.06.2015 anche CP_1 se rispetto alla data in cui su è verificato il sinistro , 04.03.2015 è avvenuta a distanza di due mesi”.
Il Ctu, in sostanza, con un'analisi tecnica esente da vizi ha messo in evidenza che sulla scorta della dinamica riferita e in base ai danni allegati da parte attrice, il veicolo antagonista avrebbe dovuto riportare un danno di natura ingente e, pertanto, l'assenza di tracce di riparazione sul veicolo RD Mondeo nel punto in cui questa avrebbe urtato il veicolo Renault Clio fa si che la ricostruzione di parte attrice e le dichiarazioni rese dal teste non trovino una corrispondenza logica e tecnica con l'accertamento svolto.
Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene quindi che il Giudice di Pace abbia correttamente rigettato la domanda attorea, ritenendo che non fosse stata sufficientemente provata.
Secondo, infatti, l'unanime orientamento giurisprudenziale spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento, e, pertanto, ai sensi dell'art 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore ( v. Cass.
n.7026 del 2001).
Non soccorre a mettere in dubbio l'esclusione della fondatezza della domanda il modulo
C.I.D. versato in atti dalla difesa di parte appellante, rispetto al quale occorre precisare che seppure in tema di responsabilità civile da sinistro stradale la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da
5 quelle indicate su quel modulo dalle parti (Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431), la valutazione complessiva del delineato quadro probatorio, ed in particolare tenuto conto di quanto è emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, consente di ritenere che la ricostruzione effettuata nel modello C.A.I. sia insufficiente a dimostrare che il sinistro si sia verificato, anche presuntivamente, secondo le modalità ivi descritte;
non di meno anche le dichiarazioni rese dal teste appaiono del Testimone_1 tutto inconciliabili con il dato oggettivo fornito dal consulente.
Per tali ragioni l'appello risulta essere infondato e la sentenza di primo grado va dunque confermata.
6. Le spese del giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e 147/2022 per il secondo grado, tra i minimi ed i medi, alla luce delle difese svolte, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Nulla per le spese per che ha mancato di costituirsi in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna alla rifusione in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.200,00 per onorari, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge e spese generali al 15%.
- Nulla per le spese per che ha mancato di costituirsi in giudizio. Controparte_2
- Dato atto che l'appello proposto è stato integralmente rigettato, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228, salva l'effettiva debenza alla verifica della sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio ( così Cass SSUU n. 4315 del 20.2.2020) . Catanzaro, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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