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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4906 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4906 del 2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Bonetti Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sabaudia (LT), Corso Vittorio
Emanuele II, n. 38, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nadia Controparte_1 C.F._2
Scugugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Alberico II, n. 4, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti già depositati e ribadisce quanto riportato nel corso dei verbali e chiede che la causa venga assunta in decisione.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “SI
CHIEDE / a codesto On. Tribunale di provvedere alla separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: / 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ovunque la propria residenza;
/ 2) l'affido del figlio sarà condiviso tra entrambi
Pagina 1 i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale con la IG.ra ; / 3) il padre potrà tenere Controparte_1
con sé il figlio a week-end alternati, ed esattamente dal sabato alle 16:00 fino alla domenica alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i genitori e volontà del minore;
/ 4) in occasione delle festività natalizie (24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1gennaio con il padre) e pasquali (la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre) ciascun genitore potrà tenere con se il figlio, secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi e volontà del minore;
/ 5) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni in modo continuativo da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno, salvo diversi accordi e volontà del minore;
/ 6) il IG. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € CP_1 Parte_2
400,00, a mezzo bonifico il giorno 5 di ogni mese. Tale importo, come per legge, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
/ 7) i coniugi, inoltre, si impegnano a sostenere, ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie, concordate e documentate, che si dovessero rendere necessarie per le esigenze mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche dei figli o comunque per esigenze straordinarie degli stessi concordate e documentate;
/ 8) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e conseguentemente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
” conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri atti difensori. / L'Avv. Scugugia rileva che dalla relazione di G.d.F. si evince che il ricorrente percepisce per intero l'assegno unico universale, e rileva che la propria assistita non percepisce la sua quota, pertanto chiede la restituzione della metà delle somme percepite.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “CHIEDE / All.imo Tribunale di Latina affinché, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra e il IG. trascritto Controparte_1 Parte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latina Anno 2007, Parte I, Serie A, Numero 60; / I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
/ La IG.ra CP_1
resterà nella casa coniugale di sua proprietà con il figlio;
/ Il figlio minore
[...] Parte_2
è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre, le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
/ Inoltre sempre nell'interesse del minore il padre terrà con sé il minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 a settimane alterne, per i fine settimana pernotterà con il padre che preleverà il minore alle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della
Pagina 2 domenica; / Per le vacanze estive i coniugi nell'interesse del minore stabiliscono che (in genere agosto) il minore trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre da concordare secondo le esigenze lavorative;
/ Per il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, dal 26 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 5 gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
/ Durante le vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà alternativamente con il padre o la madre, i due periodi dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo;
/ Il padre si impegna a pagare il 100% delle spese straordinarie;
/ Il IG. verserà mensilmente Parte_1 alla IG.ra con decorrenza dal 05 di ogni mese, l'importo complessivo di Euro Controparte_1
850,00 (ottocentocinquanta Euro) di cui Euro 600,00 (seicento Euro) per il mantenimento del minore ed Euro 250,00 (duecentocinquanta Euro) per la moglie. / L'importo complessivo per il mantenimento di Euro 850,00 sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione, ma successivamente rimessa sul ruolo, assegnando a parte ricorrente o a quella più diligente un termine per depositare la copia autentica del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, al fine di avere contezza della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio,
e mandando alla cancelleria di sollecitare la a integrare la relazione già depositata, Pt_3
mancando, in quella in atti, i dati e gli allegati relativi al ricorrente.
Espletati tali incombenti, all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
Va rilevato che parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre pare frutto di una mera svista del difensore, la richiesta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, di una pronuncia di separazione tra le parti.
Anche parte resistente, ad ogni modo, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio civile ed è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio,
Pagina 3 come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Latina (LT), in data 14 giugno 2007, matrimonio iscritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 60, parte I, anno 2007 e da cui risulta che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron.
3537 del 2014 emesso il 22 maggio 2014. La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l.
55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 12 settembre 2019 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Quanto allegato dai coniugi, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, la circostanza che il ricorrente ha costituito una nuova famiglia allietata dalla nascita di una figlia, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO.
, nato il [...], come dedotto da ambedue le parti, è divenuto Parte_2
maggiorenne nel corso del giudizio e ha acquistato la capacità di agire, sicché nessun provvedimento in materia di affido, collocamento e diritto di visita può essere emesso nei suoi confronti.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Pagina 4 Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto di disporre a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre parte resistente ha chiesto di disporre a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di
€ 600,00 con spese straordinarie integralmente a carico del padre.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione, salvo l'aumento dell'assegno in favore del figlio da € 400,00 ad € 500,00.
Al fine di avere adeguata contezza delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti è stata svolta indagine tributaria.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente ha percepito redditi da lavoratore dipendente corrisposti da Haupt Pharma Latina S.r.l. per € 34.786,00 nel 2019, per € 35.669,00 nel 2020, per € 37.258,00 nel 2021, per € 37.301,00 nel 2022 e per €
39.651,16 nel 2023; nel 2022 e nel 2023 ha percepito, altresì, rispettivamente € 2.505,50 e €
2.088,75 per redditi esenti da parte dell' ; non è proprietario di beni immobili;
è proprietario di CP_2
un veicolo Mini Couper D immatricolato il 30 maggio 2014 e acquistato nel 2020 con valore dichiarato di € 10.500,00 e di un motoveicolo Aprilia Scarabeo immatricolato il 7 aprile 2003 e acquistato nel 2008 dal valore dichiarato di € 1.500,00 (v. relazione depositata il 27 giugno 2024). Il ricorrente risulta dall'indagine effettuata intestatario del conto corrente di corrispondenza n.
1000/60839 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. con saldo al 24 marzo 2024 di € 460,07 (v. lista dei movimenti dal 1° gennaio 2024 al 24 marzo 2024 allegata alla relazione depositata il 27 giugno
2024). Dall'esame degli estratti conto e della lista dei movimenti allegati risultano le entrate mensili per stipendio e le uscite mensili di vario genere tra cui, in particolare, risultano gli addebiti di €
650,00 per il mantenimento di figlio e coniuge a decorrere da marzo 2020; a decorrere dal 3 novembre 2020 risultano gli addebiti mensili per il pagamento del mutuo n. 00/10245524 (trattasi del prestito personale n. 6000/10245524 per l'importo di € 8.300,00 da restituire con rate mensili, a decorrere dalla seconda, dell'importo di € 207,88, da restituire con 48 rate con ultima rata con scadenza prevista per il 1° ottobre 2024, come risulta dalla documentazione inerente al prestito depositata da parte ricorrente in allegato alla nota di deposito del 15 marzo 2021 e dalla nota di
Intesa Sanpaolo s.p.a. allegata alla relazione) e uscite periodiche di importo variabile in favore di
(compagna dell'uomo) per spese varie inerenti alla conduzione della vita Persona_1 familiare indicate in causale, a titolo meramente esemplificativo, come spese per “mutuo wifi, mensa Azzurra” o, ancora, per “condominio”; non emerge altro degno di nota se non un accredito di € 8.134,00 in data 6 agosto 2020 a titolo di erogazione di finanziamento, un bonifico in uscita di
€ 10.500,00 in data 20 agosto 2020 in favore di per il saldo del prezzo del veicolo Mini tg. CP_3
EV994ZX, un bonifico in entrata di € 3.700,00 in data 20 ottobre 2020 da parte di Per_1
Pagina 5 a titolo di prestito per asta immobiliare, seguito da un'uscita di pari entità e in pari data in Pt_4
favore di Aste Giudiziarie a titolo di versamento cauzione, seguito a sua volta da un bonifico in entrata di € 3.698,00 in data 23 novembre 2020 da parte di Aste Giudiziarie a titolo restitutorio e, ancora, da un bonifico in uscita di € 3.700,00 in data 26 novembre 2020 a favore di Per_1 per restituzione prestito;
infine, risulta che, da marzo 2022, percepisce l'assegno unico per il
[...]
figlio ; è titolare del deposito a risparmio ordinario nominativo n. 1200/4926 con saldo al 31 dicembre 2018 di € 200,40 e ultimo saldo disponibile al 24 marzo 2024 di € 200,40, che non risulta, nel periodo d'indagine, essere mai stato movimentato;
è intestatario, altresì, del conto accessorio anatocismo n. 1100/3637 che è un mero conto tecnico accessorio all'altro, nonché di alcune carte di credito e di debito, operative sul succitato conto corrente n. 1000/60839.
Dalla documentazione inviata da risulta che il ricorrente è stato intestatario di un CP_4 buono postale fruttifero del valore di € 1.000,00 emesso il 28 settembre 2006 e rimborsato in data
14 novembre 2020 per € 1.352,08 (cointestato con la resistente, come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente) e di un altro buono fruttifero postale del valore di € 2.500,00 emesso il 10 maggio 2005 con scadenza il 10 maggio 2025 e (anche questo, cointestato con la resistente, come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente); è titolare, poi, della carta PostePay n. 4023601008059933 con data di scadenza al 28 febbraio 2026 dalla cui lista movimenti, indicata come dal 1 gennaio
2019 al 24 marzo 2024 ancorché si interrompa all'11 gennaio 2022, non emerge nulla di rilevante.
Dalla documentazione di Agos Ducato s.p.a. risulta, per quel che più rileva, che il ricorrente ha contratto un finanziamento contraddistinto dal n. 61589454 acceso in data 27 giugno 2019 per un importo finanziato pari a € 376,89 da restituire in dieci rate.
Dalla documentazione pervenuta da Hype s.p.a. risulta, infine, che il ricorrente è intestatario del
Conto Emoney n. TH EM001514009 aperto il 24 dicembre 2020 e mai movimentato.
Il ricorrente ha prodotto su ordine di esibizione del G.I., per quel che più interessa e che non sia già emerso dall'esame della relazione della G.d.F., 730/2018 di da cui risulta che, Persona_1 per l'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 21.488,00 con imposta netta di
€ 2.101,00; 730/2020 di da cui risulta che, per l'anno di imposta 2019, ha Persona_1
dichiarato reddito imponibile di € 22.856,00 con imposta netta di € 2.727,00; ha prodotto, poi, documentazione inerente a un finanziamento contratto da per il quale è gravata Persona_1 da rate di € 491,25 mensili e da cui, tuttavia, non si evince la durata del finanziamento e dell'obbligo di rimborso della rata mensile. Risulta, comunque, al 31 dicembre 2019 un capitale residuo di € 125.154,41.
Pagina 6 Per ciò che concerne la resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che parte resistente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel periodo di indagine e non risultano quote e/o partecipazioni societarie lei intestate;
ha percepito il reddito di cittadinanza da novembre 2019 a gennaio 2020 per € 44,33 mensili;
da febbraio 2020 a gennaio
2021 per € 40,00 (v. all. 3 alla relazione della G.d.F. depositata il 27 agosto 2024, da cui si evincono i dati suindicati che sono in parte difformi da quelli indicati nella relazione depositata il 27 agosto 2024); è proprietaria esclusiva di due immobili siti in Latina, l'uno categoria A/3 e consistenza sei vani e l'altro categoria C/6 e consistenza 22 mq ed è nuda proprietaria di tre immobili siti in Latina dei quali il primo categoria A/2 e consistenza otto vani, il secondo categoria
C/6 e consistenza 18 mq, il terzo categoria C/6 e consistenza 17 mq;
risulta proprietaria di un veicolo Fiat AN acquistato nuovo nel 2019 dal valore dichiarato di € 11.750,00, è stata in passato proprietaria di una AN Y acquistata nuova nel 2002 e con fine possesso indicato al 14.10.2019; ha stipulato in data 14 ottobre 2019 una polizza infortuni con premio versato di € 100,00 nel 2019 e di € 99,00 nel 2020 e pari a 0 nel 2021 (v. all. 3 alla relazione della G.d.F. depositata il 6 novembre
2021 e all. 6 alla relazione della G.d.F. depositata il 27 agosto 2024).
Dalla documentazione proveniente da risulta, per quel che più interessa, che la CP_4
resistente è stata titolare di due carte reddito di cittadinanza scadute a maggio 2024 e a marzo 2024
(carta n. 5338701010120876 e carta n. 5338701513452644) e di una PostePay Evolution (carta n.
5333171092774070) scaduta a settembre 2024; dalla lista movimenti della carta n.
5338701010120876 e dalla lista movimenti della carta n. 5338701513452644 non risulta nulla di rilevante se non gli accrediti di € 44,33 e, poi, di € 40,00 del reddito di cittadinanza;
dalla lista movimenti della carta n. 5333171092774070 non risulta alcunché di significativo se non gli accrediti di € 650,00 a titolo di mantenimento da parte del ricorrente;
la resistente è cointestataria, insieme al ricorrente, di un buono fruttifero postali del valore di € 2.500,00 ed è stata cointestataria, insieme al suddetto, di un altro buono fruttifero postale del valore di € 1.000,00 rimborsato il 14 novembre 2020 per € 1.352,08, (come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente).
Dalla documentazione proveniente da Unicredit Banca risulta che la resistente è delegata a operare sul c.c. n. 4634167 cointestato a e (v. pag. 45 della relazione Parte_5 Persona_2
depositata dalla G.d.F. il 7 agosto 2023), alimentato dalle rispettive pensioni di questi ultimi, oltre che da entrate per operazioni di investimento, con saldo al 1° gennaio 2019 di € 60.627,42, al 29 marzo 2021 di € 88.460,88 e al 29 novembre 2021 di € 32.014,94 (quest'ultimo saldo risulta dalla relazione depositata il 27 agosto 2024) come da lista movimenti allegata dal cui esame risulta, per quel che maggiormente rileva, un assegno di € 11.750,00 in data 7 ottobre 2019, verosimilmente per
Pagina 7 pagare il prezzo della Fiat intestata alla resistente, di cui si è dato atto sopra, che, come dedotto dalla resistente negli scritti difensivi (v. nota del 1° dicembre 2022), è stata acquistata per lei dai genitori. La resistente ha prodotto documentazione da cui risulta la revoca della delega, ma deve osservarsi che si tratta di documento privo di valore probatorio essendo privo di data certa (v. all. 3 alla nota di deposito del 5 dicembre 2022).
Va rilevato, poi, che la documentazione prodotta dalla resistente in allegato alla memoria di costituzione da cui risulta che la suddetta è affetta da alopecia areata e connettivite indifferenziata è del tutto insufficiente a dare contezza del fatto che la resistente, per tali patologie, abbia impedimenti oggettivi a lavorare.
Il certificato prodotto in udienza presidenziale del 3 marzo 2020 a firma della dott.ssa Persona_3
fa riferimento al fatto che la resistente era seguita dalla professionista per una psicoterapia individuale a decorrere dal 2016, e che la resistente presentava “al momento della consultazione una sindrome ansioso – depressiva reattiva ad una separazione altamente conflittuale…”, ma dava anche atto che “attualmente la signora ha ripreso tutte le sue attività ed è ben orientata in spazio – temporale, con una buon consapevolezza di sé e dei propri limiti…”, sicché anche da questo certificato non si ravvisano impedimenti oggettivi a lavorare.
Condivide per il resto il Collegio la tardività, inammissibilità e inutilizzabilità dell'indagine investigativa prodotta da parte ricorrente, “atteso che l'indagine investigativa non può essere considerata documento sopravvenuto idoneo ad essere allegato oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 n 2 c.p.c., trattandosi di relazione effettuata alla luce di attività d'indagine del ricorrente che doveva essere effettuata in modo tale da rispettare i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, come rilevato dal G.I. con ordinanza del 24 marzo 2024.
Ad ogni modo il fatto che la resistente svolga saltuariamente attività lavorativa è stato dichiarato dalla resistente medesima in sede di udienza presidenziale, in cui ha riferito di aver trovato lavori occasionali come addetta alle pulizie delle scale.
Deve considerarsi, infine, che parte resistente non ha ottemperato in alcun modo né all'ordine di esibizione del Presidente f.f. né all'ordine di esibizione del G.I., e dunque nemmeno ha prodotto lo stato occupazionale aggiornato che era stato richiesto da quest'ultimo, dato particolarmente significativo stante l'allegata disoccupazione della stessa.
Alla luce delle condizioni economiche di ambedue le parti, considerato anche che, se è vero che il ricorrente ha una figlia nata dalla nuova relazione instaurata, tuttavia la compagna, (a sua volta con una figlia, come risulta dallo stato di famiglia in atti del ricorrente), svolge attività lavorativa, come sopra indicato, tenuto conto anche della frequentazione padre – figlio emersa dall'istruttoria, e in particolare dall'audizione del figlio stesso, all'epoca minore, si reputa congruo confermare
Pagina 8 l'assegno mensile di € 500,00 stabilito in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_5
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per
Pagina 9 ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto-
Pagina 10 responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Pagina 11 Va rilevato che nel caso di specie all'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha confermato un assegno mensile di € 150,00 alla resistente (come previsto in sede di separazione), sul presupposto che la resistente “si è dedicata alla famiglia pur avendo una laurea in sociologia sicché è presumibile il sacrificio delle aspettative professionali della stessa”.
All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che parte resistente non abbia provato di aver diritto ad un assegno divorzile secondo l'onere probatorio sopra delineato.
Come sopra già rilevato la resistente non ha nemmeno ottemperato agli ordini di esibizione prima del Presidente f.f. e poi del G.I. e non ha dato contezza della sua effettiva storia lavorativa.
Il ricorrente ha contestato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che fosse stata una scelta di entrambi i coniugi il fatto che la moglie non lavorasse, mentre la resistente ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. tardivamente, come eccepito dal ricorrente e già rilevato dal G.I, in data 15 ottobre 2020 a fronte dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. con l'ordinanza del 15 luglio 2020 comunicata in parti data, sicché il termine per depositare la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. scadeva il 14 ottobre 2020, ragione per cui sono state dichiarate inammissibili dal G.I. le istanze istruttorie della resistente.
Ritiene dunque il Tribunale che la resistente non abbia dimostrato di avere effettivamente sacrificato, per scelta comune di entrambi i coniugi, concrete aspettative lavorative, tanto più che la resistente ha dedotto nell'atto introduttivo che i coniugi avevano deciso dopo la nascita del figlio, che la moglie si occupasse della casa e del minore, e che la ricorrente, prima del matrimonio,
“aveva sempre lavorato anche se in attività non attinenti alla laurea conseguita”, e tuttavia il figlio
è nato nel 2005 quanto la resistente aveva già trentotto anni e il matrimonio è avvenuto nel Pt_2
2007, sicché non c'è alcuna prova che la resistente avesse effettivamente trovato uno stabile inserimento lavorativo cui abbia rinunciato per la vita matrimoniale.
La resistente, pertanto, non ha adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti di legge per beneficiare dell'assegno divorzile, che va, pertanto, revocato dalla domanda.
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL 50% DELL'ASSEGNO UNICO E DI
CONDANNA DEL RICORRENTE AL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
SOSTENUTE DALLA RESISTENTE PER LA PROPRIA SALUTE FORMULATE DA
PARTE RESISTENTE.
Le domande sono inammissibili in quanto tardive, essendo stata formulate solamente in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
Le domande, ad ogni modo, sono inammissibili ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata
Pagina 12 di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo le domande formulate dalla resistente del tutto autonome rispetto a quella di divorzio, e certo non accessorie. (cfr. tra le molte Cass. sent. 11828 del 2009).
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4906 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Latina (LT), in data 14 giugno 2007, matrimonio iscritto al Registro Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 60, parte I, anno 2007.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che il ricorrente versi alla resistente con decorrenza dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 500,00, salva rivalutazione annuale Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione del 50% dell'assegno unico e della domanda di condanna del ricorrente al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla resistente per la propria salute formulate da parte resistente.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4906 del 2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Bonetti Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sabaudia (LT), Corso Vittorio
Emanuele II, n. 38, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nadia Controparte_1 C.F._2
Scugugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Alberico II, n. 4, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti già depositati e ribadisce quanto riportato nel corso dei verbali e chiede che la causa venga assunta in decisione.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “SI
CHIEDE / a codesto On. Tribunale di provvedere alla separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: / 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ovunque la propria residenza;
/ 2) l'affido del figlio sarà condiviso tra entrambi
Pagina 1 i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale con la IG.ra ; / 3) il padre potrà tenere Controparte_1
con sé il figlio a week-end alternati, ed esattamente dal sabato alle 16:00 fino alla domenica alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i genitori e volontà del minore;
/ 4) in occasione delle festività natalizie (24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1gennaio con il padre) e pasquali (la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre) ciascun genitore potrà tenere con se il figlio, secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi e volontà del minore;
/ 5) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni in modo continuativo da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno, salvo diversi accordi e volontà del minore;
/ 6) il IG. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € CP_1 Parte_2
400,00, a mezzo bonifico il giorno 5 di ogni mese. Tale importo, come per legge, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
/ 7) i coniugi, inoltre, si impegnano a sostenere, ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie, concordate e documentate, che si dovessero rendere necessarie per le esigenze mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche dei figli o comunque per esigenze straordinarie degli stessi concordate e documentate;
/ 8) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e conseguentemente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
” conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri atti difensori. / L'Avv. Scugugia rileva che dalla relazione di G.d.F. si evince che il ricorrente percepisce per intero l'assegno unico universale, e rileva che la propria assistita non percepisce la sua quota, pertanto chiede la restituzione della metà delle somme percepite.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “CHIEDE / All.imo Tribunale di Latina affinché, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra e il IG. trascritto Controparte_1 Parte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latina Anno 2007, Parte I, Serie A, Numero 60; / I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
/ La IG.ra CP_1
resterà nella casa coniugale di sua proprietà con il figlio;
/ Il figlio minore
[...] Parte_2
è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre, le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
/ Inoltre sempre nell'interesse del minore il padre terrà con sé il minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 a settimane alterne, per i fine settimana pernotterà con il padre che preleverà il minore alle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della
Pagina 2 domenica; / Per le vacanze estive i coniugi nell'interesse del minore stabiliscono che (in genere agosto) il minore trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre da concordare secondo le esigenze lavorative;
/ Per il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, dal 26 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 5 gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
/ Durante le vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà alternativamente con il padre o la madre, i due periodi dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo;
/ Il padre si impegna a pagare il 100% delle spese straordinarie;
/ Il IG. verserà mensilmente Parte_1 alla IG.ra con decorrenza dal 05 di ogni mese, l'importo complessivo di Euro Controparte_1
850,00 (ottocentocinquanta Euro) di cui Euro 600,00 (seicento Euro) per il mantenimento del minore ed Euro 250,00 (duecentocinquanta Euro) per la moglie. / L'importo complessivo per il mantenimento di Euro 850,00 sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione, ma successivamente rimessa sul ruolo, assegnando a parte ricorrente o a quella più diligente un termine per depositare la copia autentica del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, al fine di avere contezza della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio,
e mandando alla cancelleria di sollecitare la a integrare la relazione già depositata, Pt_3
mancando, in quella in atti, i dati e gli allegati relativi al ricorrente.
Espletati tali incombenti, all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
Va rilevato che parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre pare frutto di una mera svista del difensore, la richiesta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, di una pronuncia di separazione tra le parti.
Anche parte resistente, ad ogni modo, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio civile ed è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio,
Pagina 3 come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Latina (LT), in data 14 giugno 2007, matrimonio iscritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 60, parte I, anno 2007 e da cui risulta che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron.
3537 del 2014 emesso il 22 maggio 2014. La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l.
55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 12 settembre 2019 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Quanto allegato dai coniugi, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, la circostanza che il ricorrente ha costituito una nuova famiglia allietata dalla nascita di una figlia, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO.
, nato il [...], come dedotto da ambedue le parti, è divenuto Parte_2
maggiorenne nel corso del giudizio e ha acquistato la capacità di agire, sicché nessun provvedimento in materia di affido, collocamento e diritto di visita può essere emesso nei suoi confronti.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Pagina 4 Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto di disporre a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre parte resistente ha chiesto di disporre a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di
€ 600,00 con spese straordinarie integralmente a carico del padre.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione, salvo l'aumento dell'assegno in favore del figlio da € 400,00 ad € 500,00.
Al fine di avere adeguata contezza delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti è stata svolta indagine tributaria.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente ha percepito redditi da lavoratore dipendente corrisposti da Haupt Pharma Latina S.r.l. per € 34.786,00 nel 2019, per € 35.669,00 nel 2020, per € 37.258,00 nel 2021, per € 37.301,00 nel 2022 e per €
39.651,16 nel 2023; nel 2022 e nel 2023 ha percepito, altresì, rispettivamente € 2.505,50 e €
2.088,75 per redditi esenti da parte dell' ; non è proprietario di beni immobili;
è proprietario di CP_2
un veicolo Mini Couper D immatricolato il 30 maggio 2014 e acquistato nel 2020 con valore dichiarato di € 10.500,00 e di un motoveicolo Aprilia Scarabeo immatricolato il 7 aprile 2003 e acquistato nel 2008 dal valore dichiarato di € 1.500,00 (v. relazione depositata il 27 giugno 2024). Il ricorrente risulta dall'indagine effettuata intestatario del conto corrente di corrispondenza n.
1000/60839 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. con saldo al 24 marzo 2024 di € 460,07 (v. lista dei movimenti dal 1° gennaio 2024 al 24 marzo 2024 allegata alla relazione depositata il 27 giugno
2024). Dall'esame degli estratti conto e della lista dei movimenti allegati risultano le entrate mensili per stipendio e le uscite mensili di vario genere tra cui, in particolare, risultano gli addebiti di €
650,00 per il mantenimento di figlio e coniuge a decorrere da marzo 2020; a decorrere dal 3 novembre 2020 risultano gli addebiti mensili per il pagamento del mutuo n. 00/10245524 (trattasi del prestito personale n. 6000/10245524 per l'importo di € 8.300,00 da restituire con rate mensili, a decorrere dalla seconda, dell'importo di € 207,88, da restituire con 48 rate con ultima rata con scadenza prevista per il 1° ottobre 2024, come risulta dalla documentazione inerente al prestito depositata da parte ricorrente in allegato alla nota di deposito del 15 marzo 2021 e dalla nota di
Intesa Sanpaolo s.p.a. allegata alla relazione) e uscite periodiche di importo variabile in favore di
(compagna dell'uomo) per spese varie inerenti alla conduzione della vita Persona_1 familiare indicate in causale, a titolo meramente esemplificativo, come spese per “mutuo wifi, mensa Azzurra” o, ancora, per “condominio”; non emerge altro degno di nota se non un accredito di € 8.134,00 in data 6 agosto 2020 a titolo di erogazione di finanziamento, un bonifico in uscita di
€ 10.500,00 in data 20 agosto 2020 in favore di per il saldo del prezzo del veicolo Mini tg. CP_3
EV994ZX, un bonifico in entrata di € 3.700,00 in data 20 ottobre 2020 da parte di Per_1
Pagina 5 a titolo di prestito per asta immobiliare, seguito da un'uscita di pari entità e in pari data in Pt_4
favore di Aste Giudiziarie a titolo di versamento cauzione, seguito a sua volta da un bonifico in entrata di € 3.698,00 in data 23 novembre 2020 da parte di Aste Giudiziarie a titolo restitutorio e, ancora, da un bonifico in uscita di € 3.700,00 in data 26 novembre 2020 a favore di Per_1 per restituzione prestito;
infine, risulta che, da marzo 2022, percepisce l'assegno unico per il
[...]
figlio ; è titolare del deposito a risparmio ordinario nominativo n. 1200/4926 con saldo al 31 dicembre 2018 di € 200,40 e ultimo saldo disponibile al 24 marzo 2024 di € 200,40, che non risulta, nel periodo d'indagine, essere mai stato movimentato;
è intestatario, altresì, del conto accessorio anatocismo n. 1100/3637 che è un mero conto tecnico accessorio all'altro, nonché di alcune carte di credito e di debito, operative sul succitato conto corrente n. 1000/60839.
Dalla documentazione inviata da risulta che il ricorrente è stato intestatario di un CP_4 buono postale fruttifero del valore di € 1.000,00 emesso il 28 settembre 2006 e rimborsato in data
14 novembre 2020 per € 1.352,08 (cointestato con la resistente, come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente) e di un altro buono fruttifero postale del valore di € 2.500,00 emesso il 10 maggio 2005 con scadenza il 10 maggio 2025 e (anche questo, cointestato con la resistente, come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente); è titolare, poi, della carta PostePay n. 4023601008059933 con data di scadenza al 28 febbraio 2026 dalla cui lista movimenti, indicata come dal 1 gennaio
2019 al 24 marzo 2024 ancorché si interrompa all'11 gennaio 2022, non emerge nulla di rilevante.
Dalla documentazione di Agos Ducato s.p.a. risulta, per quel che più rileva, che il ricorrente ha contratto un finanziamento contraddistinto dal n. 61589454 acceso in data 27 giugno 2019 per un importo finanziato pari a € 376,89 da restituire in dieci rate.
Dalla documentazione pervenuta da Hype s.p.a. risulta, infine, che il ricorrente è intestatario del
Conto Emoney n. TH EM001514009 aperto il 24 dicembre 2020 e mai movimentato.
Il ricorrente ha prodotto su ordine di esibizione del G.I., per quel che più interessa e che non sia già emerso dall'esame della relazione della G.d.F., 730/2018 di da cui risulta che, Persona_1 per l'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 21.488,00 con imposta netta di
€ 2.101,00; 730/2020 di da cui risulta che, per l'anno di imposta 2019, ha Persona_1
dichiarato reddito imponibile di € 22.856,00 con imposta netta di € 2.727,00; ha prodotto, poi, documentazione inerente a un finanziamento contratto da per il quale è gravata Persona_1 da rate di € 491,25 mensili e da cui, tuttavia, non si evince la durata del finanziamento e dell'obbligo di rimborso della rata mensile. Risulta, comunque, al 31 dicembre 2019 un capitale residuo di € 125.154,41.
Pagina 6 Per ciò che concerne la resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che parte resistente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel periodo di indagine e non risultano quote e/o partecipazioni societarie lei intestate;
ha percepito il reddito di cittadinanza da novembre 2019 a gennaio 2020 per € 44,33 mensili;
da febbraio 2020 a gennaio
2021 per € 40,00 (v. all. 3 alla relazione della G.d.F. depositata il 27 agosto 2024, da cui si evincono i dati suindicati che sono in parte difformi da quelli indicati nella relazione depositata il 27 agosto 2024); è proprietaria esclusiva di due immobili siti in Latina, l'uno categoria A/3 e consistenza sei vani e l'altro categoria C/6 e consistenza 22 mq ed è nuda proprietaria di tre immobili siti in Latina dei quali il primo categoria A/2 e consistenza otto vani, il secondo categoria
C/6 e consistenza 18 mq, il terzo categoria C/6 e consistenza 17 mq;
risulta proprietaria di un veicolo Fiat AN acquistato nuovo nel 2019 dal valore dichiarato di € 11.750,00, è stata in passato proprietaria di una AN Y acquistata nuova nel 2002 e con fine possesso indicato al 14.10.2019; ha stipulato in data 14 ottobre 2019 una polizza infortuni con premio versato di € 100,00 nel 2019 e di € 99,00 nel 2020 e pari a 0 nel 2021 (v. all. 3 alla relazione della G.d.F. depositata il 6 novembre
2021 e all. 6 alla relazione della G.d.F. depositata il 27 agosto 2024).
Dalla documentazione proveniente da risulta, per quel che più interessa, che la CP_4
resistente è stata titolare di due carte reddito di cittadinanza scadute a maggio 2024 e a marzo 2024
(carta n. 5338701010120876 e carta n. 5338701513452644) e di una PostePay Evolution (carta n.
5333171092774070) scaduta a settembre 2024; dalla lista movimenti della carta n.
5338701010120876 e dalla lista movimenti della carta n. 5338701513452644 non risulta nulla di rilevante se non gli accrediti di € 44,33 e, poi, di € 40,00 del reddito di cittadinanza;
dalla lista movimenti della carta n. 5333171092774070 non risulta alcunché di significativo se non gli accrediti di € 650,00 a titolo di mantenimento da parte del ricorrente;
la resistente è cointestataria, insieme al ricorrente, di un buono fruttifero postali del valore di € 2.500,00 ed è stata cointestataria, insieme al suddetto, di un altro buono fruttifero postale del valore di € 1.000,00 rimborsato il 14 novembre 2020 per € 1.352,08, (come si evince dall'esame congiunto della documentazione inerente al ricorrente e alla resistente).
Dalla documentazione proveniente da Unicredit Banca risulta che la resistente è delegata a operare sul c.c. n. 4634167 cointestato a e (v. pag. 45 della relazione Parte_5 Persona_2
depositata dalla G.d.F. il 7 agosto 2023), alimentato dalle rispettive pensioni di questi ultimi, oltre che da entrate per operazioni di investimento, con saldo al 1° gennaio 2019 di € 60.627,42, al 29 marzo 2021 di € 88.460,88 e al 29 novembre 2021 di € 32.014,94 (quest'ultimo saldo risulta dalla relazione depositata il 27 agosto 2024) come da lista movimenti allegata dal cui esame risulta, per quel che maggiormente rileva, un assegno di € 11.750,00 in data 7 ottobre 2019, verosimilmente per
Pagina 7 pagare il prezzo della Fiat intestata alla resistente, di cui si è dato atto sopra, che, come dedotto dalla resistente negli scritti difensivi (v. nota del 1° dicembre 2022), è stata acquistata per lei dai genitori. La resistente ha prodotto documentazione da cui risulta la revoca della delega, ma deve osservarsi che si tratta di documento privo di valore probatorio essendo privo di data certa (v. all. 3 alla nota di deposito del 5 dicembre 2022).
Va rilevato, poi, che la documentazione prodotta dalla resistente in allegato alla memoria di costituzione da cui risulta che la suddetta è affetta da alopecia areata e connettivite indifferenziata è del tutto insufficiente a dare contezza del fatto che la resistente, per tali patologie, abbia impedimenti oggettivi a lavorare.
Il certificato prodotto in udienza presidenziale del 3 marzo 2020 a firma della dott.ssa Persona_3
fa riferimento al fatto che la resistente era seguita dalla professionista per una psicoterapia individuale a decorrere dal 2016, e che la resistente presentava “al momento della consultazione una sindrome ansioso – depressiva reattiva ad una separazione altamente conflittuale…”, ma dava anche atto che “attualmente la signora ha ripreso tutte le sue attività ed è ben orientata in spazio – temporale, con una buon consapevolezza di sé e dei propri limiti…”, sicché anche da questo certificato non si ravvisano impedimenti oggettivi a lavorare.
Condivide per il resto il Collegio la tardività, inammissibilità e inutilizzabilità dell'indagine investigativa prodotta da parte ricorrente, “atteso che l'indagine investigativa non può essere considerata documento sopravvenuto idoneo ad essere allegato oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 n 2 c.p.c., trattandosi di relazione effettuata alla luce di attività d'indagine del ricorrente che doveva essere effettuata in modo tale da rispettare i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, come rilevato dal G.I. con ordinanza del 24 marzo 2024.
Ad ogni modo il fatto che la resistente svolga saltuariamente attività lavorativa è stato dichiarato dalla resistente medesima in sede di udienza presidenziale, in cui ha riferito di aver trovato lavori occasionali come addetta alle pulizie delle scale.
Deve considerarsi, infine, che parte resistente non ha ottemperato in alcun modo né all'ordine di esibizione del Presidente f.f. né all'ordine di esibizione del G.I., e dunque nemmeno ha prodotto lo stato occupazionale aggiornato che era stato richiesto da quest'ultimo, dato particolarmente significativo stante l'allegata disoccupazione della stessa.
Alla luce delle condizioni economiche di ambedue le parti, considerato anche che, se è vero che il ricorrente ha una figlia nata dalla nuova relazione instaurata, tuttavia la compagna, (a sua volta con una figlia, come risulta dallo stato di famiglia in atti del ricorrente), svolge attività lavorativa, come sopra indicato, tenuto conto anche della frequentazione padre – figlio emersa dall'istruttoria, e in particolare dall'audizione del figlio stesso, all'epoca minore, si reputa congruo confermare
Pagina 8 l'assegno mensile di € 500,00 stabilito in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_5
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per
Pagina 9 ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto-
Pagina 10 responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Pagina 11 Va rilevato che nel caso di specie all'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha confermato un assegno mensile di € 150,00 alla resistente (come previsto in sede di separazione), sul presupposto che la resistente “si è dedicata alla famiglia pur avendo una laurea in sociologia sicché è presumibile il sacrificio delle aspettative professionali della stessa”.
All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che parte resistente non abbia provato di aver diritto ad un assegno divorzile secondo l'onere probatorio sopra delineato.
Come sopra già rilevato la resistente non ha nemmeno ottemperato agli ordini di esibizione prima del Presidente f.f. e poi del G.I. e non ha dato contezza della sua effettiva storia lavorativa.
Il ricorrente ha contestato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che fosse stata una scelta di entrambi i coniugi il fatto che la moglie non lavorasse, mentre la resistente ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. tardivamente, come eccepito dal ricorrente e già rilevato dal G.I, in data 15 ottobre 2020 a fronte dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. con l'ordinanza del 15 luglio 2020 comunicata in parti data, sicché il termine per depositare la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. scadeva il 14 ottobre 2020, ragione per cui sono state dichiarate inammissibili dal G.I. le istanze istruttorie della resistente.
Ritiene dunque il Tribunale che la resistente non abbia dimostrato di avere effettivamente sacrificato, per scelta comune di entrambi i coniugi, concrete aspettative lavorative, tanto più che la resistente ha dedotto nell'atto introduttivo che i coniugi avevano deciso dopo la nascita del figlio, che la moglie si occupasse della casa e del minore, e che la ricorrente, prima del matrimonio,
“aveva sempre lavorato anche se in attività non attinenti alla laurea conseguita”, e tuttavia il figlio
è nato nel 2005 quanto la resistente aveva già trentotto anni e il matrimonio è avvenuto nel Pt_2
2007, sicché non c'è alcuna prova che la resistente avesse effettivamente trovato uno stabile inserimento lavorativo cui abbia rinunciato per la vita matrimoniale.
La resistente, pertanto, non ha adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti di legge per beneficiare dell'assegno divorzile, che va, pertanto, revocato dalla domanda.
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL 50% DELL'ASSEGNO UNICO E DI
CONDANNA DEL RICORRENTE AL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
SOSTENUTE DALLA RESISTENTE PER LA PROPRIA SALUTE FORMULATE DA
PARTE RESISTENTE.
Le domande sono inammissibili in quanto tardive, essendo stata formulate solamente in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
Le domande, ad ogni modo, sono inammissibili ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata
Pagina 12 di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo le domande formulate dalla resistente del tutto autonome rispetto a quella di divorzio, e certo non accessorie. (cfr. tra le molte Cass. sent. 11828 del 2009).
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4906 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Latina (LT), in data 14 giugno 2007, matrimonio iscritto al Registro Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 60, parte I, anno 2007.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che il ricorrente versi alla resistente con decorrenza dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 500,00, salva rivalutazione annuale Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione del 50% dell'assegno unico e della domanda di condanna del ricorrente al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla resistente per la propria salute formulate da parte resistente.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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