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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1414/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 21 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
non in proprio ma in qualità di l.r. pro tempore della società rappresentata e Parte_1 CP_1 difesa, giusta procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'avv. Valentina Centi, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Federico Vincenti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Empoli (FI), al Viale Giotto n. 25;
OPPONENTE E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Controparte_2 Simoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze al V.le S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RESISTENTE E
Controparte_3
-, in persona del l.r. pro tempore rappresentato e difeso, per delega
[...] in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Ivan Canelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Carlo Conti Rossini n. 13; RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024, la società ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1 di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il lavoratore e il proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 CP_3 ingiuntivo n. 239/2024 del 11.03.2024, emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, nel procedimento n. 519/2024 R.G. Lavoro, e notificato via posta elettronica certificata, unitamente all'atto di precetto in quanto provvisoriamente esecutivo, in data 14.03.2024, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore di della somma di € 10.497,99, per i titoli e le Controparte_2 causali di cui al ricorso per ingiunzione, oltre interessi e rivalutazione come da domanda, nonché in favore del Complementare Fonchim della somma di € 10.693,17, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione come ivi liquidate.
2. Nel presente giudizio di opposizione, ha, quindi, chiesto al Tribunale adito, in via CP_1 preliminare, di dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per accertata e dichiarata inefficacia della procura e inesistenza della stessa;
sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l''opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva del ricorrente nella richiesta di versamento delle presunte omissioni contributive al Controparte_2 Fondo di Previdenza Complementare;
nel merito, previa revoca e/o annullamento del decreto CP_3
pagina 1 di 3 ingiuntivo opposto, accertare il reale credito presuntamente vantato da nei Controparte_2 confronti di stante la inesattezza delle somme richieste in via monitoria;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese e compensi spettanti per il presente giudizio.
3. Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il suddetto decreto ingiuntivo, ovvero, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese della fase monitoria e della fase di opposizione.
4. Il si è ritualmente costituito in giudizio (v. ordinanza del 28.1.2025), chiedendo al CP_3 Tribunale adito, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, CP_1 confermare - per quanto di interesse - il decreto ingiuntivo n. 239/2024 anche nella parte in cui ingiunge alla società odierna opponente il versamento in favore del della CP_3 contribuzione omessa sulla posizione previdenziale di nella misura allo stesso Controparte_2 risultante per € 10.693,17, oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
in subordine, determinare l'esatto ammontare delle somme dovute al a titolo di contribuzione previdenziale CP_3 complementare non versata sulla posizione di , sulla base della documentazione Controparte_2 prodotta in giudizio;
in ogni caso, esentare il Fondo da responsabilità, pur nell'eventualità di integrale accoglimento dell'opposizione promossa, essendo la richiesta di versamento avanzata consequenziale a quella formulata dal lavoratore;
il tutto sempre con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.
5. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene che il ricorso in opposizione proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti debba trovare accoglimento.
7. La società opponente ha, in primo luogo, eccepito la nullità della procura alle liti in quanto detto atto non reca la data della sottoscrizione, nonché la inesistenza della procura per difetto di specifica inerenza al giudizio monitorio. Ha eccepito, altresì, la non corrispondenza tra i difensori indicati nel corpo dell'atto, ovvero, gli avvocati Calvani, Stramaccia e Simoni, e il corpo della procura stessa, che cita esclusivamente i primi due, “delegittimando” implicitamente la terza legale indicata.
8. Quanto alla data del rilascio della procura alle liti, si rileva che, alla stregua della disciplina generale, essa non costituisce un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, né, una condizione di efficacia della certificazione del difensore ivi contenuta. In ogni caso, è evidente che nel caso di specie la procura non potrà che essere stata rilasciata anteriormente al suo deposito telematico, avvenuto unitamente a quello del ricorso per ingiunzione.
9. Per quanto concerne la specialità della procura alle liti, si rileva che la specialità si desume dalla congiunzione telematica o materiale all'atto giudiziario cui si riferisce, nonché dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (v. PEC di notifica del d.i. del 14.3.2024). In altri termini, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata in forma analogica con firma autografa, digitalizzata e autenticata dal difensore, posta su di un foglio separato ma inserito nella medesima PEC o busta telematica che contiene l'atto giudiziario nativo digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce.
10. Quanto all'avv. Simoni Sara, il mandato alle liti risulta esserle stato conferito ai fini del presente giudizio di opposizione (ordinario giudizio di cognizione) e non anche ai fini del precedente procedimento monitorio (senza che, però, tale circostanza abbia alcuna ripercussione sulla validità della procura alle liti conferita ritualmente, come detto, agli altri due difensori ai fini del ricorso per d.i.), atteso che, come è noto, la procura inesistente (i.e. non esistente in rerum natura) non è sanabile ex art. 182 c.p.c. (Cass. Civ., ss.uu. n. 37434/2022).
11. Per quanto riguarda, poi, l'eccepito difetto di legittimazione attiva del lavoratore, si osserva che, al contrario, in caso di omesso versamento dei contributi, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n.
pagina 2 di 3 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, tuttavia, il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna dell'azienda inadempiente a corrispondere al Fondo previdenziale (condanna a favore di terzo) gli importi dovuti a titolo di contribuzione e non versati (v, tra le molte, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., Trib. Firenze n. 897/2024). Peraltro, si rileva come dal modulo di adesione sottoscritto dall'odierno opposto risulti come il lavoratore avesse optato per la mera delega di pagamento e non per la cessione di credito (doc. C). 12. Nel merito, parte opponente, a fronte delle risultanze dell'estratto contributivo (doc. 4 proc. CP_3 monitorio), avente efficacia probatoria nell'an e nel quantum senza necessità di alcuna “certificazione assertiva”, non ha provato nel presente giudizio di aver provveduto in tutto o in parte al versamento dei contribuiti per i quali ivi risulta lo stato “attribuito” (2020-maggio 2023). Sotto il profilo del quantum degli omessi versamenti, poi, la contestazione di parte opponente si rivela del tutto generica e, comunque, infondata, alla luce della piena corrispondenza tra i dati emergenti dalle buste paga relative al periodo 2020-maggio 2023 in atti (doc. D fasc. e le risultanze dell'estratto contributivo CP_2
(doc. 4 proc. monitorio e doc. E fasc. . CP_3 CP_2 13. Infine, per quanto riguarda le somme di cui il lavoratore rivendica il pagamento in proprio favore
(saldo della busta paga maggio 2023), correttamente quantificate al lordo delle ritenute fiscali e di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, stante la granitica giurisprudenza di legittimità in argomento (cfr. Cass. n. 19790/2011, Cass. n. 3525/2013, Cass. n. 21010/2013, Cass. n. 8017/2019, Cass. n. 16668/2020), deve darsi atto che è pacifico tra le parti che, successivamente alla notifica del d.i., l'opponente abbia corrisposto a in data 4.4.2024 l'importo di € 1.946,51 che, CP_2 pertanto, deve essere detratto dalle spettanze del lavoratore, per il resto non oggetto di alcuna ulteriore specifica contestazione. 14. Di conseguenza, il d.i. opposto deve essere revocato e deve essere condannata a pagare a CP_1
la somma lorda di 8.551,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì Controparte_2 del dovuto al saldo;
e al Fondo la somma di € 10.693,17, oltre interessi legali e rivalutazione CP_3 monetaria dalle singole scadenze al saldo. 15. Il regolamento delle spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- revoca il d.i. opposto e condanna a pagare a la somma lorda di CP_1 Controparte_2
8.551,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto al saldo;
e al Fondo la somma di € 10.693,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle CP_3 singole scadenze al saldo;
- condanna a rifondere a entrambe le parti opposte le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, CP_1 liquida per in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% Controparte_2 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e per Fondo Fonchim in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 21 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
non in proprio ma in qualità di l.r. pro tempore della società rappresentata e Parte_1 CP_1 difesa, giusta procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'avv. Valentina Centi, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Federico Vincenti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Empoli (FI), al Viale Giotto n. 25;
OPPONENTE E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Controparte_2 Simoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze al V.le S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RESISTENTE E
Controparte_3
-, in persona del l.r. pro tempore rappresentato e difeso, per delega
[...] in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Ivan Canelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Carlo Conti Rossini n. 13; RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024, la società ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1 di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il lavoratore e il proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 CP_3 ingiuntivo n. 239/2024 del 11.03.2024, emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, nel procedimento n. 519/2024 R.G. Lavoro, e notificato via posta elettronica certificata, unitamente all'atto di precetto in quanto provvisoriamente esecutivo, in data 14.03.2024, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore di della somma di € 10.497,99, per i titoli e le Controparte_2 causali di cui al ricorso per ingiunzione, oltre interessi e rivalutazione come da domanda, nonché in favore del Complementare Fonchim della somma di € 10.693,17, oltre interessi e rivalutazione CP_3 come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione come ivi liquidate.
2. Nel presente giudizio di opposizione, ha, quindi, chiesto al Tribunale adito, in via CP_1 preliminare, di dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per accertata e dichiarata inefficacia della procura e inesistenza della stessa;
sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l''opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva del ricorrente nella richiesta di versamento delle presunte omissioni contributive al Controparte_2 Fondo di Previdenza Complementare;
nel merito, previa revoca e/o annullamento del decreto CP_3
pagina 1 di 3 ingiuntivo opposto, accertare il reale credito presuntamente vantato da nei Controparte_2 confronti di stante la inesattezza delle somme richieste in via monitoria;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese e compensi spettanti per il presente giudizio.
3. Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il suddetto decreto ingiuntivo, ovvero, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese della fase monitoria e della fase di opposizione.
4. Il si è ritualmente costituito in giudizio (v. ordinanza del 28.1.2025), chiedendo al CP_3 Tribunale adito, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, CP_1 confermare - per quanto di interesse - il decreto ingiuntivo n. 239/2024 anche nella parte in cui ingiunge alla società odierna opponente il versamento in favore del della CP_3 contribuzione omessa sulla posizione previdenziale di nella misura allo stesso Controparte_2 risultante per € 10.693,17, oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
in subordine, determinare l'esatto ammontare delle somme dovute al a titolo di contribuzione previdenziale CP_3 complementare non versata sulla posizione di , sulla base della documentazione Controparte_2 prodotta in giudizio;
in ogni caso, esentare il Fondo da responsabilità, pur nell'eventualità di integrale accoglimento dell'opposizione promossa, essendo la richiesta di versamento avanzata consequenziale a quella formulata dal lavoratore;
il tutto sempre con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.
5. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene che il ricorso in opposizione proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti debba trovare accoglimento.
7. La società opponente ha, in primo luogo, eccepito la nullità della procura alle liti in quanto detto atto non reca la data della sottoscrizione, nonché la inesistenza della procura per difetto di specifica inerenza al giudizio monitorio. Ha eccepito, altresì, la non corrispondenza tra i difensori indicati nel corpo dell'atto, ovvero, gli avvocati Calvani, Stramaccia e Simoni, e il corpo della procura stessa, che cita esclusivamente i primi due, “delegittimando” implicitamente la terza legale indicata.
8. Quanto alla data del rilascio della procura alle liti, si rileva che, alla stregua della disciplina generale, essa non costituisce un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, né, una condizione di efficacia della certificazione del difensore ivi contenuta. In ogni caso, è evidente che nel caso di specie la procura non potrà che essere stata rilasciata anteriormente al suo deposito telematico, avvenuto unitamente a quello del ricorso per ingiunzione.
9. Per quanto concerne la specialità della procura alle liti, si rileva che la specialità si desume dalla congiunzione telematica o materiale all'atto giudiziario cui si riferisce, nonché dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (v. PEC di notifica del d.i. del 14.3.2024). In altri termini, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata in forma analogica con firma autografa, digitalizzata e autenticata dal difensore, posta su di un foglio separato ma inserito nella medesima PEC o busta telematica che contiene l'atto giudiziario nativo digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce.
10. Quanto all'avv. Simoni Sara, il mandato alle liti risulta esserle stato conferito ai fini del presente giudizio di opposizione (ordinario giudizio di cognizione) e non anche ai fini del precedente procedimento monitorio (senza che, però, tale circostanza abbia alcuna ripercussione sulla validità della procura alle liti conferita ritualmente, come detto, agli altri due difensori ai fini del ricorso per d.i.), atteso che, come è noto, la procura inesistente (i.e. non esistente in rerum natura) non è sanabile ex art. 182 c.p.c. (Cass. Civ., ss.uu. n. 37434/2022).
11. Per quanto riguarda, poi, l'eccepito difetto di legittimazione attiva del lavoratore, si osserva che, al contrario, in caso di omesso versamento dei contributi, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n.
pagina 2 di 3 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, tuttavia, il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna dell'azienda inadempiente a corrispondere al Fondo previdenziale (condanna a favore di terzo) gli importi dovuti a titolo di contribuzione e non versati (v, tra le molte, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., Trib. Firenze n. 897/2024). Peraltro, si rileva come dal modulo di adesione sottoscritto dall'odierno opposto risulti come il lavoratore avesse optato per la mera delega di pagamento e non per la cessione di credito (doc. C). 12. Nel merito, parte opponente, a fronte delle risultanze dell'estratto contributivo (doc. 4 proc. CP_3 monitorio), avente efficacia probatoria nell'an e nel quantum senza necessità di alcuna “certificazione assertiva”, non ha provato nel presente giudizio di aver provveduto in tutto o in parte al versamento dei contribuiti per i quali ivi risulta lo stato “attribuito” (2020-maggio 2023). Sotto il profilo del quantum degli omessi versamenti, poi, la contestazione di parte opponente si rivela del tutto generica e, comunque, infondata, alla luce della piena corrispondenza tra i dati emergenti dalle buste paga relative al periodo 2020-maggio 2023 in atti (doc. D fasc. e le risultanze dell'estratto contributivo CP_2
(doc. 4 proc. monitorio e doc. E fasc. . CP_3 CP_2 13. Infine, per quanto riguarda le somme di cui il lavoratore rivendica il pagamento in proprio favore
(saldo della busta paga maggio 2023), correttamente quantificate al lordo delle ritenute fiscali e di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, stante la granitica giurisprudenza di legittimità in argomento (cfr. Cass. n. 19790/2011, Cass. n. 3525/2013, Cass. n. 21010/2013, Cass. n. 8017/2019, Cass. n. 16668/2020), deve darsi atto che è pacifico tra le parti che, successivamente alla notifica del d.i., l'opponente abbia corrisposto a in data 4.4.2024 l'importo di € 1.946,51 che, CP_2 pertanto, deve essere detratto dalle spettanze del lavoratore, per il resto non oggetto di alcuna ulteriore specifica contestazione. 14. Di conseguenza, il d.i. opposto deve essere revocato e deve essere condannata a pagare a CP_1
la somma lorda di 8.551,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì Controparte_2 del dovuto al saldo;
e al Fondo la somma di € 10.693,17, oltre interessi legali e rivalutazione CP_3 monetaria dalle singole scadenze al saldo. 15. Il regolamento delle spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- revoca il d.i. opposto e condanna a pagare a la somma lorda di CP_1 Controparte_2
8.551,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto al saldo;
e al Fondo la somma di € 10.693,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle CP_3 singole scadenze al saldo;
- condanna a rifondere a entrambe le parti opposte le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, CP_1 liquida per in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% Controparte_2 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e per Fondo Fonchim in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3