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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 156/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di Ferrara
( , presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, sono C.F._3 elettivamente domiciliate, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
05/09/2009 a Comacchio (FE) e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il marito permarrà nella casa coniugale sita in Comacchio (FE) Frazione Porto Garibaldi, Via
Mentana n. 4.
3) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, la signora si Parte_1 impegna a cedere al coniuge, ad ogni effetto previsto dalla legge, detta sua comproprietà immobiliare, entro un mese dalla data di pronuncia del divorzio;
pertanto trasferirà, con atto notarile separato, al marito che, al medesimo titolo, accetterà ed acquisterà assumendosene ogni spesa di CP_1 rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: le ragioni pari al 50% (cinquanta per cento) della sig.ra della piena proprietà dell'appartamento con pertinenze sito in Parte_1
Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, Via Mentana n. 4, noto alle parti e distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio (FE): - Foglio 51 - particella 3864, categoria A/3, classe
4, vani 5,5, superficie catastale mq. 133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 110,
Rendita Catastale Euro 596,51, Via Mentana, P. T-1 (come acquistato in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Comacchio del 31 marzo 2010 Rep.13920, Persona_1
Raccolta n. 3846 registrato a Comacchio l'8 aprile 2010 al n.759 serie 1T e trascritto a Ferrara il 9 aprile 2010 n. reg. generale: 6969, n. reg. particolare: 4205, con ogni ente comune di ragione e di legge).
4) Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
n.58 e la sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016.
5) A definizione di ogni pregresso rapporto e dovere di rimborso e restituzione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del c.c., le parti convengono inoltre che, entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione di cui al presente ricorso, il signor corrisponda Euro 150.000,00 CP_1
(centocinquantamila//00) alla signora , senza interessi sino ad allora. Parte_1
6) Le parti sin da ora confermano di avere già regolato ogni rapporto di cui alla disciolta comunione legale nonché di cui alla cessata convivenza, rimanendo solo da onorare le obbligazioni di cui infra.
7) L'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi e talché Parte_1 CP_1 senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 17 febbraio 2025 del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 05/09/2009 a
Comacchio fra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Ravenna (RA) il 13.06.1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 156/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di Ferrara
( , presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, sono C.F._3 elettivamente domiciliate, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
05/09/2009 a Comacchio (FE) e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il marito permarrà nella casa coniugale sita in Comacchio (FE) Frazione Porto Garibaldi, Via
Mentana n. 4.
3) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, la signora si Parte_1 impegna a cedere al coniuge, ad ogni effetto previsto dalla legge, detta sua comproprietà immobiliare, entro un mese dalla data di pronuncia del divorzio;
pertanto trasferirà, con atto notarile separato, al marito che, al medesimo titolo, accetterà ed acquisterà assumendosene ogni spesa di CP_1 rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: le ragioni pari al 50% (cinquanta per cento) della sig.ra della piena proprietà dell'appartamento con pertinenze sito in Parte_1
Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, Via Mentana n. 4, noto alle parti e distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio (FE): - Foglio 51 - particella 3864, categoria A/3, classe
4, vani 5,5, superficie catastale mq. 133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 110,
Rendita Catastale Euro 596,51, Via Mentana, P. T-1 (come acquistato in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Comacchio del 31 marzo 2010 Rep.13920, Persona_1
Raccolta n. 3846 registrato a Comacchio l'8 aprile 2010 al n.759 serie 1T e trascritto a Ferrara il 9 aprile 2010 n. reg. generale: 6969, n. reg. particolare: 4205, con ogni ente comune di ragione e di legge).
4) Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
n.58 e la sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016.
5) A definizione di ogni pregresso rapporto e dovere di rimborso e restituzione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del c.c., le parti convengono inoltre che, entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione di cui al presente ricorso, il signor corrisponda Euro 150.000,00 CP_1
(centocinquantamila//00) alla signora , senza interessi sino ad allora. Parte_1
6) Le parti sin da ora confermano di avere già regolato ogni rapporto di cui alla disciolta comunione legale nonché di cui alla cessata convivenza, rimanendo solo da onorare le obbligazioni di cui infra.
7) L'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi e talché Parte_1 CP_1 senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 17 febbraio 2025 del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 05/09/2009 a
Comacchio fra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Ravenna (RA) il 13.06.1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri