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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 561/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Claudia Gianangeli ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica della stessa che costituisce domicilio digitale: Emai_1 [...]
Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difesa dall'avv. Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in Trento,
Via del Brennero n. 139 presso lo studio del medesimo APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 05 marzo 2025.
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 1502/2022, pubblicata il 20/12/2022 ex art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Ancona (rg 5150/2021)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 1502/2022, pubblicata il 20/12/2022 (rg 5150/2021), il Tribunale di
Ancona rigettava la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
del in relazione ai danni conseguenti al sinistro occorso in data CP_1
26/08/2020, alle ore 18,30 circa, a in via Mazzola, mentre percorreva il CP_1
marciapiede di detta via, quando, in corrispondenza di una rampa di accesso ad una proprietà privata all'altezza del civico n. 6, improvvisamente finiva rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, caratterizzato in quel punto da una cavità provocata dall'assenza di asfalto che crea un pericoloso dislivello, reso peraltro scivoloso dalla presenza di residui di manto stradale e di breccino.
Compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: - in via principale e nel merito, l'accoglimento dei motivi d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni avanzate in primo grado: nel merito ed in via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, condannare il in CP_1
persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire alla IG.ra , tutti i Parte_1
danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 26 agosto 2020 in Jesi (AN) in Via
Mazzola n. 6, come descritto nelle premesse del presente atto, nella misura complessiva di Euro 41.632,57, di cui Euro 32.457,57 a titolo di danno biologico, Euro
8.865,00 a titolo di danno morale ed Euro 310,00 per rimborso delle spese mediche e di perizia medico legale sostenute a seguito del sinistro de quo, ovvero nella maggiore
o minore somma che verrà accertata con il presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite; - in via istruttoria, chiede ammettersi C.T.U. medico legale sulla persona della danneggiata per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico conseguente al sinistro. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/09/2023, si è costituito in giudizio il contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via CP_1
principale, il rigetto dell'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese generali e
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale sulla base di una errata valutazione delle prove offerte
Censura in particolare la sentenza nella parte in cui recita Parte attrice non ha fornito alcuna utile prova in ordine alla sussistenza del nesso causale. Non vi erano testimoni oculari al momento del fatto, e comunque non sono stati indicati in giudizio. Deduce,
a tal fine, che, sulla base delle circostanze allegate, la sussistenza del nesso di causa tra caduta e sedime pubblico doveva e poteva essere individuata in via presuntiva in relazione al contesto, soprattutto in fattispecie come la presente in cui non vi sono stati testimoni.
Censura ancora la prima pronuncia laddove si legge Il verbale della Croce Verde di
che si recava sul posto, non assume valore confermativo della dinamica indicata CP_1
in citazione, se non limitatamente alla prova che la sig.ra è stata soccorsa Parte_1
in via Mazzola a ma non sulle modalità della caduta, e dunque che la stessa sia CP_1
riconducile alla riferita buca. Deduce, a tal fine, che la è stata rinvenuta sul Parte_1
posto indicato da parte dei soccorritori della che hanno redatto la Controparte_2 relazione di servizio, da cui risultano inequivocabilmente le generalità dell'assistita, la data, l'ora, il luogo dell'evento e le modalità, essendo stato barrato che trattasi di un incidente avvenuto su strada;
che gli operatori non hanno potuto specificare come luogo del sinistro il “marciapiede” perché tale opzione non era indicata, ma hanno contrassegnato il campo riferito all'evento “incidente”, cosa che avrebbe dovuto senz'altro indurre il giudicante a ritenere vero che la vittima fosse caduta proprio in quella buca;
che pertanto appare plausibile, né è stato dimostrato diversamente da controparte, che la danneggiata si trovasse a camminare lungo la strada;
che, in conclusione, il contenuto della scheda di intervento compilata al momento del fatto costituisce senz'altro un'utile fonte di prova quanto al luogo della caduta, avvenuta con certezza in Via Mazzola a in corrispondenza del civico indicato, in cui CP_1
effettivamente, come dimostrato documentalmente, era presente una buca nel marciapiede;
che, peraltro, il ha da sempre riconosciuto il sinistro, CP_1
atteso che (cfr doc. n. 9 allegato all'atto di citazione) l'Ufficio Tecnico dell'Ente, rilevando che il sinistro era avvenuto in corrispondenza di una rampa di accesso al civico n. 6 di Via Mazzola, chiedeva di inoltrare la relativa richiesta al titolare dell'autorizzazione del passo carrabile, quale responsabile della sede viaria in questione;
che, inoltre, come risulta dalla comunicazione della Itas del 10/02/2021 (cfr. doc. 12 atto di citazione), l'assicurazione riteneva di non accogliere la richiesta stragiudiziale di risarcimento di parte attrice in quanto non era stata dimostrata l'esistenza di un pericolo occulto e, perciò, mai era stata messa in discussione la verificazione dell'evento dannoso, che invero è stato ritenuto sempre pacifico;
che, in sostanza, il nella fase stragiudiziale della controversia, non aveva contestato CP_1
che la caduta dell'odierna deducente fosse stata causata dalla buca presente nel marciapiede, per cui il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento risultava acquisito, anche in ragione del fatto che l'ente aveva inizialmente impostato la propria difesa su un elemento incompatibile con il disconoscimento, avendo affermato che l'evento era semmai da ricondurre alla responsabilità del titolare del passo carrabile;
che, infine, la presenza del nesso causale è stata ravvisata, sia pure nella fase preliminare del giudizio, dal precedente Giudicante Dott. il quale formulava Per_1
una proposta conciliativa per complessivi € 14.150,00 a favore della danneggiata, che non avrebbe potuto avanzare qualora avesse già in quella sede escluso la presenza del nesso causa-effetto; che perfino il giudicante è caduto in palese contraddizione quando, in sede di motivazione dell'integrale compensazione delle spese di lite, tiene “conto dell'effettiva produzione di un danno nella sfera personale di parte attrice” (cfr. sentenza pag. 5), con ciò riconoscendo l'evento così come rappresentato.
Censura infine la pronuncia nella parte in cui il Giudice afferma La relazione medico- legale di parte attrice nulla chiarisce in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia
e l'evento lamentato, in quanto il dott. si limita ad affermare “caduta in strada” Tes_1
e a riportare quanto riferito dalla sulle modalità dell'infortunio. Deduce, a Parte_1
tal fine, che, invero, a pag. 5 della relazione di parte si legge che “l'accertamento medico-legale mi ha permesso di rilevare che la IG.ra , in seguito Parte_1
alla caduta in strada del 26/08/2020, ha riportato un trauma diretto alla anca destra con frattura del collo del femore destro”. E' conservato il nesso di causalità fra caduta
e lesioni riportate”; inoltre che “si tratta di conseguenze dirette ed esclusive del trauma in strada del 26 Agosto 2020, essendo soddisfatti i criteri medico-legali abitualmente seguiti nella determinazione del nesso di causalità: topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altre cause”; che da quanto affermato dal CTP si deduce che le lesioni subite dalla IG.ra sono compatibili con la dinamica del sinistro subito ed il medico ha altresì Parte_1
escluso la presenza di altri traumi o patologie che possano aver interferito nel provocare il danno lamentato.
Deduce, in conclusione, che la prova che i danni occorsi alla danneggiata siano derivati dalla cosa in custodia trova pieno riscontro nei fatti esposti, erroneamente interpretati dal primo Giudicante, così riassunti:
- Presenza della buca in Via Mazzola in concomitanza con il passo carrabile del civico n. 6, come risulta dalle raffigurazioni fotografiche che peraltro non sono state mai contestate e quindi hanno assunto rilievo probatorio ex art. 2712 c.c.; - Caduta della danneggiata e rinvenimento della stessa sul predetto posto, come risultante dal verbale dei soccorritori intervenuti nell'immediatezza;
- Il sin dalla prima richiesta di risarcimento danni, ha da sempre CP_1
pacificamente riconosciuto il sinistro, la cui dinamica prima del giudizio non era stata mai fatto oggetto di contestazione;
- la perizia di parte a firma del Dott. ha riconosciuto il trauma riportato dalla Tes_1
signora quale conseguenza diretta ed esclusiva della caduta su strada, Parte_1
confermata dalla copiosa documentazione medica comprovante l'entità delle gravi lesioni riportate dalla danneggiata;
- da ultimo si annovera altresì la proposta di risarcimento a favore della danneggiata effettuata dal Giudice Dott. che di fatto aveva riconosciuto responsabile il Per_1
per la mancata manutenzione della sede viaria in questione. CP_1
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che , nell'atto introduttivo del primo grado, affermava Parte_1
che … in corrispondenza di una rampa di accesso ad una proprietà privata all'altezza del civico n. 6, improvvisamente finiva rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, caratterizzato in quel punto da una cavità provocata dall'assenza di asfalto che crea un pericoloso dislivello, reso peraltro scivoloso dalla presenza di residui di manto stradale e di breccino.
Inoltre, letta la costituzione del convenuto che, nella propria comparsa del CP_1
primo grado ha specificatamente contestato all'attrice … una utile allegazione in ordine alla sussistenza del nesso causale, considerata peraltro l'assenza di testimoni ed il mancato intervento di Forze dell'Ordine, la nella prima memoria ex Parte_1
art. 183 co. VI cpc (deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), contro deduceva che la recatasi sul posto, Controparte_2
redigeva apposito verbale da cui risultano le generalità dell'assistita, la data, l'ora, il luogo dell'evento, le modalità e che trattavasi di un incidente avvenuto su strada, e che dalla relazione medico legale del Dott. emergeva come le lesioni Persona_2
riportate fossero conseguenze dirette ed esclusive del trauma in strada del 26 agosto
2020. Appare evidente, dunque, che parte attrice, a fronte delle contestazioni avversarie, ha omesso di specificare la dinamica dell'occorso, precisamente come e perché la cosa in custodia avesse interagito con la passante da provocarne la caduta, ad esempio in termini di inciampo nella stessa e/o di scivolamento sulla medesima.
Va osservato, inoltre, che i verbalizzanti della Croce Verde non sono stati indicati come testimoni, mentre invece avrebbero potuto eventualmente confermare di aver rinvenuto la in corrispondenza della rampa di accesso ad una proprietà privata Parte_1
all'altezza del civico n. 6, come dalla stessa dedotto. Infatti, se si considera che il verbale indica invero, quale luogo della caduta, via Mazzola n.8, ovvero un numero civico diverso da quello indicato dall'attrice, la loro testimonianza avrebbe consentito di accertare in modo chiaro e definitivo il luogo del sinistro.
Peraltro, non può ritenersi dirimente neppure la relazione medica di parte, atteso che l'accertamento della compatibilità delle lesioni con una caduta non equivale ad affermare che la caduta sia avvenuta nel punto e per il motivo dedotti dall'attrice.
E' evidente, dunque, una certa carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda in ragione del fatto che non è sufficiente allegare e provare che la caduta si è verificata in una determinata area destinata alla circolazione dei pedoni, vale a dire che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, peraltro incerto nel caso specifico stante la suddetta discordanza dei numeri civici, ma occorre anche allegare e dimostrare che la caduta sia stata concretamente provocata proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Deriva da quanto precede che, se da un lato, può ritenersi provata documentalmente la presenza della buca in corrispondenza del numero civico 6, dall'altro, non può ritenersi provato che la sia caduta su quella buca, ovvero che l'evento sia stato Parte_1
concretamente provocato dalla medesima.
In conclusione, reputa la Corte adita che la prova del nesso eziologico non possa essere desunta, neppure in via presuntiva, dalle ulteriori circostanze fattuali indicate dall'appellante e che, pertanto, in difetto di prova diretta della dinamica concreta, non possa ritenersi esclusa una successione di fatti e un insieme di fattori diversi ma comunque idonei a determinare lo sviluppo del medesimo evento dannoso. Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per aver erroneamente escluso la responsabilità del ed aver addotto una negligenza in capo alla danneggiata che non riveste CP_1
caso fortuito.
Censura in particolare la sentenza laddove il Giudice afferma Dai rilievi fotografici dei luoghi si evince che la condizione del marciapiede era caratterizzata da visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione considerato l'orario in cui il fatto si è verificato, verso cui non può non pretendersi come regola comportamentale anche di auto responsabilità che il danneggiato nell'utilizzare la cosa assuma una condotta autoconservativa. In altri termini, più la situazione di potenziale pericolo è palese ovvero più ancora la condizione della res per come è, resta visibile, più l'utilizzatore deve prestare attenzione e, se del caso, assumere una condotta neutralizzante….
Deduce, a tal fine, che, invero, come evincibile dalla documentazione fotografica in atti, la dimensione della buca non è particolarmente estesa né profonda ed, inoltre, il fatto che il sinistro si sia verificato di giorno, rendendo ben visibile l'anomalia, non può di per sé solo escludere la responsabilità in capo al che, infatti, secondo CP_1
la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la previsione dell'art. 2051 c.c. ruota attorno ad un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno “percepibile ed evitabile” da parte del danneggiato;
che la condotta del danneggiato può rilevare unicamente come “caso fortuito”, ossia quando presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa ponendosi essa stessa all'origine del danno, e ciò si verifica quando è sia colposa che oggettivamente imprevedibile e imprevenibile tanto da determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa;
che, pertanto, al fine di escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode, occorre accertare che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che tale condotta non era prevedibile da parte del custode;
che, sotto il primo profilo, nessun addebito può essere mosso alla danneggiata che si trovava a camminare tranquillamente lungo il marciapiede di Via Mazzola e finiva per rovinare a terra a causa della sconnessione del manto stradale in questione, tale da creare un dislivello modesto che comportava una minore percepibilità dello stesso, considerato peraltro che il marciapiede è un tratto riservato ai pedoni, come recita l'art. 3 del Codice della Strada che lo definisce come “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, sulla cui complanarità i pedoni devono poter fare completo affidamento per cui è esigibile in capo all'ente proprietario della strada urbana l'obbligo di garantire che tali attraversamenti siano mantenuti nella loro conformazione privi di asperità ed anomalie pericolose;
che, da quanto precede, emerge che il Giudice di prime cure non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza del caso fortuito, ma si è limitato ad asserire che la cosa presentava una situazione di pericolosità, che però è inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c., andando ad individuare come causa esclusiva di quanto accaduto il comportamento negligente della danneggiata, mai peraltro diversamente dimostrato;
che, in ogni caso, la condotta della danneggiata era sicuramente prevedibile da parte del custode, come dimostra il contegno assunto dal che, solo qualche giorno dopo CP_1
l'emissione della sentenza, ha fatto eseguire dei lavori di manutenzione che hanno interessato proprio la rampa di accesso al civico n. 6 di Via Mazzola in Jesi (AN), sede dell'infortunio occorso alla appellante, circostanza che, ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c., viene provata in questa sede con una nuova produzione fotografica sullo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro;
che, pur volendo seguire l'orientamento del primo giudice, secondo cui tanto più evidente è il pericolo, quanto più la responsabilità in caso di sinistro ricade sul danneggiato, allora non si comprende perché il CP_1
in presenza di evidenti sconnessione del suolo, abbia comunque provveduto ad
[...]
eseguire i lavori proprio in quel tratto;
che, invero, la norma è stata violata dallo stesso che ha lasciato un'area incustodita malgrado questa si trovi oltretutto CP_1
in una zona urbana e trafficata, per cui l'ente avrebbe dovuto esercitare a maggior ragione i connessi doveri di custodia e manutenzione. Deduce, infine, di censurare la sentenza viene censurata per la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., in quanto il Giudice, avendo riconosciuto la sussistenza di una colpa in capo alla danneggiata, ha ritenuto di escludere completamente la responsabilità del con ciò negando qualsiasi possibilità di ristoro alla vittima per i danni subiti, CP_1
pur apparendo evidente la responsabilità dello stesso nel non aver adottato le misure idonee a prevenire l'incidente in questione, a maggior ragione all'esito dei recenti fatti da cui risulta che l'Ente ha posto rimedio alla situazione di pericolo che ha originato l'occorso de quo.
Anche il secondo motivo è infondato e va quindi rigettato.
Premesso che il difetto di prova del nesso causale, come sopra motivato, consentirebbe di ritenere assorbite le censure contenute nel secondo motivo del gravame, osserva questo Collegio che, anche a voler ritenere provato il nesso eziologico, la domanda non può essere in ogni caso accolta.
Al riguardo, la Corte adita intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale della
Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, dep. 13/01/2021 n.456), già richiamato dal primo giudice, secondo cui La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del
3/4/2019). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, la rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, siccome allegati da , e del materiale Parte_1
probatorio acquisito in primo grado, consente di confermare la gravata pronuncia in ragione del comportamento dell'appellante avente efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro.
Considerato lo stato dei luoghi, evincibile dal materiale fotografico, precisamente l'ampiezza della buca, soprattutto in rapporto all'ampiezza del marciapiede, l'adozione delle normali cautele da parte della unitamente al fatto che non vi erano Parte_1
impedimenti di sorta alla visibilità della buca, avrebbe consentito alla medesima di avvedersene per tempo e dunque di passare sulla parte di marciapiede intatta con conseguente prevedibilità ed evitabilità, attraverso l'adozione della normale diligenza, della situazione di possibile pericolo.
In conclusione, pur volendo ritenere sussistente il nesso di causalità tra la cosa e il danno, nel senso che se non ci fosse stata la buca la non sarebbe caduta, il Parte_1
custode può ritenersi liberato in ragione del fatto che il danno è imputabile CP_1
solamente al comportamento negligente della danneggiata che, seppure non imprevedibile, si pone totalmente al di fuori della sfera di controllo del custode ed è dunque dal suo punto di vista “inevitabile”, risultando così integrati gli estremi del caso fortuito.
In merito al quantum richiesto, l'appellante ripropone le voci di danno e gli importi già determinati in primo grado per la complessiva somma di € 41.632,57, comprensiva di danno biologico, danno morale e spese mediche. Il rigetto dei precedenti motivi del gravame ne impedisce l'esame.
L'appello va, in definitiva, respinto, con conseguente integrale conferma della prima pronuncia, anche in ordine al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite. Infatti il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza impugnata, può modificare la decisione sulle spese soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez.
3, 12.04.2018 n. 9064) che invece manca nel presente caso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate al minimo, come in dispositivo, in difetto di nota spese della parte appellata e tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario. CP_1
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 1502/2022, pubblicata il CP_1
20/12/2022 ex art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Ancona, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in € 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed
€ 1735,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 05 aprile 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 561/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Claudia Gianangeli ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica della stessa che costituisce domicilio digitale: Emai_1 [...]
Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difesa dall'avv. Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in Trento,
Via del Brennero n. 139 presso lo studio del medesimo APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 05 marzo 2025.
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 1502/2022, pubblicata il 20/12/2022 ex art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Ancona (rg 5150/2021)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 1502/2022, pubblicata il 20/12/2022 (rg 5150/2021), il Tribunale di
Ancona rigettava la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
del in relazione ai danni conseguenti al sinistro occorso in data CP_1
26/08/2020, alle ore 18,30 circa, a in via Mazzola, mentre percorreva il CP_1
marciapiede di detta via, quando, in corrispondenza di una rampa di accesso ad una proprietà privata all'altezza del civico n. 6, improvvisamente finiva rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, caratterizzato in quel punto da una cavità provocata dall'assenza di asfalto che crea un pericoloso dislivello, reso peraltro scivoloso dalla presenza di residui di manto stradale e di breccino.
Compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: - in via principale e nel merito, l'accoglimento dei motivi d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni avanzate in primo grado: nel merito ed in via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, condannare il in CP_1
persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire alla IG.ra , tutti i Parte_1
danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 26 agosto 2020 in Jesi (AN) in Via
Mazzola n. 6, come descritto nelle premesse del presente atto, nella misura complessiva di Euro 41.632,57, di cui Euro 32.457,57 a titolo di danno biologico, Euro
8.865,00 a titolo di danno morale ed Euro 310,00 per rimborso delle spese mediche e di perizia medico legale sostenute a seguito del sinistro de quo, ovvero nella maggiore
o minore somma che verrà accertata con il presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite; - in via istruttoria, chiede ammettersi C.T.U. medico legale sulla persona della danneggiata per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico conseguente al sinistro. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/09/2023, si è costituito in giudizio il contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via CP_1
principale, il rigetto dell'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese generali e
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per avere erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale sulla base di una errata valutazione delle prove offerte
Censura in particolare la sentenza nella parte in cui recita Parte attrice non ha fornito alcuna utile prova in ordine alla sussistenza del nesso causale. Non vi erano testimoni oculari al momento del fatto, e comunque non sono stati indicati in giudizio. Deduce,
a tal fine, che, sulla base delle circostanze allegate, la sussistenza del nesso di causa tra caduta e sedime pubblico doveva e poteva essere individuata in via presuntiva in relazione al contesto, soprattutto in fattispecie come la presente in cui non vi sono stati testimoni.
Censura ancora la prima pronuncia laddove si legge Il verbale della Croce Verde di
che si recava sul posto, non assume valore confermativo della dinamica indicata CP_1
in citazione, se non limitatamente alla prova che la sig.ra è stata soccorsa Parte_1
in via Mazzola a ma non sulle modalità della caduta, e dunque che la stessa sia CP_1
riconducile alla riferita buca. Deduce, a tal fine, che la è stata rinvenuta sul Parte_1
posto indicato da parte dei soccorritori della che hanno redatto la Controparte_2 relazione di servizio, da cui risultano inequivocabilmente le generalità dell'assistita, la data, l'ora, il luogo dell'evento e le modalità, essendo stato barrato che trattasi di un incidente avvenuto su strada;
che gli operatori non hanno potuto specificare come luogo del sinistro il “marciapiede” perché tale opzione non era indicata, ma hanno contrassegnato il campo riferito all'evento “incidente”, cosa che avrebbe dovuto senz'altro indurre il giudicante a ritenere vero che la vittima fosse caduta proprio in quella buca;
che pertanto appare plausibile, né è stato dimostrato diversamente da controparte, che la danneggiata si trovasse a camminare lungo la strada;
che, in conclusione, il contenuto della scheda di intervento compilata al momento del fatto costituisce senz'altro un'utile fonte di prova quanto al luogo della caduta, avvenuta con certezza in Via Mazzola a in corrispondenza del civico indicato, in cui CP_1
effettivamente, come dimostrato documentalmente, era presente una buca nel marciapiede;
che, peraltro, il ha da sempre riconosciuto il sinistro, CP_1
atteso che (cfr doc. n. 9 allegato all'atto di citazione) l'Ufficio Tecnico dell'Ente, rilevando che il sinistro era avvenuto in corrispondenza di una rampa di accesso al civico n. 6 di Via Mazzola, chiedeva di inoltrare la relativa richiesta al titolare dell'autorizzazione del passo carrabile, quale responsabile della sede viaria in questione;
che, inoltre, come risulta dalla comunicazione della Itas del 10/02/2021 (cfr. doc. 12 atto di citazione), l'assicurazione riteneva di non accogliere la richiesta stragiudiziale di risarcimento di parte attrice in quanto non era stata dimostrata l'esistenza di un pericolo occulto e, perciò, mai era stata messa in discussione la verificazione dell'evento dannoso, che invero è stato ritenuto sempre pacifico;
che, in sostanza, il nella fase stragiudiziale della controversia, non aveva contestato CP_1
che la caduta dell'odierna deducente fosse stata causata dalla buca presente nel marciapiede, per cui il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento risultava acquisito, anche in ragione del fatto che l'ente aveva inizialmente impostato la propria difesa su un elemento incompatibile con il disconoscimento, avendo affermato che l'evento era semmai da ricondurre alla responsabilità del titolare del passo carrabile;
che, infine, la presenza del nesso causale è stata ravvisata, sia pure nella fase preliminare del giudizio, dal precedente Giudicante Dott. il quale formulava Per_1
una proposta conciliativa per complessivi € 14.150,00 a favore della danneggiata, che non avrebbe potuto avanzare qualora avesse già in quella sede escluso la presenza del nesso causa-effetto; che perfino il giudicante è caduto in palese contraddizione quando, in sede di motivazione dell'integrale compensazione delle spese di lite, tiene “conto dell'effettiva produzione di un danno nella sfera personale di parte attrice” (cfr. sentenza pag. 5), con ciò riconoscendo l'evento così come rappresentato.
Censura infine la pronuncia nella parte in cui il Giudice afferma La relazione medico- legale di parte attrice nulla chiarisce in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia
e l'evento lamentato, in quanto il dott. si limita ad affermare “caduta in strada” Tes_1
e a riportare quanto riferito dalla sulle modalità dell'infortunio. Deduce, a Parte_1
tal fine, che, invero, a pag. 5 della relazione di parte si legge che “l'accertamento medico-legale mi ha permesso di rilevare che la IG.ra , in seguito Parte_1
alla caduta in strada del 26/08/2020, ha riportato un trauma diretto alla anca destra con frattura del collo del femore destro”. E' conservato il nesso di causalità fra caduta
e lesioni riportate”; inoltre che “si tratta di conseguenze dirette ed esclusive del trauma in strada del 26 Agosto 2020, essendo soddisfatti i criteri medico-legali abitualmente seguiti nella determinazione del nesso di causalità: topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altre cause”; che da quanto affermato dal CTP si deduce che le lesioni subite dalla IG.ra sono compatibili con la dinamica del sinistro subito ed il medico ha altresì Parte_1
escluso la presenza di altri traumi o patologie che possano aver interferito nel provocare il danno lamentato.
Deduce, in conclusione, che la prova che i danni occorsi alla danneggiata siano derivati dalla cosa in custodia trova pieno riscontro nei fatti esposti, erroneamente interpretati dal primo Giudicante, così riassunti:
- Presenza della buca in Via Mazzola in concomitanza con il passo carrabile del civico n. 6, come risulta dalle raffigurazioni fotografiche che peraltro non sono state mai contestate e quindi hanno assunto rilievo probatorio ex art. 2712 c.c.; - Caduta della danneggiata e rinvenimento della stessa sul predetto posto, come risultante dal verbale dei soccorritori intervenuti nell'immediatezza;
- Il sin dalla prima richiesta di risarcimento danni, ha da sempre CP_1
pacificamente riconosciuto il sinistro, la cui dinamica prima del giudizio non era stata mai fatto oggetto di contestazione;
- la perizia di parte a firma del Dott. ha riconosciuto il trauma riportato dalla Tes_1
signora quale conseguenza diretta ed esclusiva della caduta su strada, Parte_1
confermata dalla copiosa documentazione medica comprovante l'entità delle gravi lesioni riportate dalla danneggiata;
- da ultimo si annovera altresì la proposta di risarcimento a favore della danneggiata effettuata dal Giudice Dott. che di fatto aveva riconosciuto responsabile il Per_1
per la mancata manutenzione della sede viaria in questione. CP_1
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che , nell'atto introduttivo del primo grado, affermava Parte_1
che … in corrispondenza di una rampa di accesso ad una proprietà privata all'altezza del civico n. 6, improvvisamente finiva rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, caratterizzato in quel punto da una cavità provocata dall'assenza di asfalto che crea un pericoloso dislivello, reso peraltro scivoloso dalla presenza di residui di manto stradale e di breccino.
Inoltre, letta la costituzione del convenuto che, nella propria comparsa del CP_1
primo grado ha specificatamente contestato all'attrice … una utile allegazione in ordine alla sussistenza del nesso causale, considerata peraltro l'assenza di testimoni ed il mancato intervento di Forze dell'Ordine, la nella prima memoria ex Parte_1
art. 183 co. VI cpc (deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), contro deduceva che la recatasi sul posto, Controparte_2
redigeva apposito verbale da cui risultano le generalità dell'assistita, la data, l'ora, il luogo dell'evento, le modalità e che trattavasi di un incidente avvenuto su strada, e che dalla relazione medico legale del Dott. emergeva come le lesioni Persona_2
riportate fossero conseguenze dirette ed esclusive del trauma in strada del 26 agosto
2020. Appare evidente, dunque, che parte attrice, a fronte delle contestazioni avversarie, ha omesso di specificare la dinamica dell'occorso, precisamente come e perché la cosa in custodia avesse interagito con la passante da provocarne la caduta, ad esempio in termini di inciampo nella stessa e/o di scivolamento sulla medesima.
Va osservato, inoltre, che i verbalizzanti della Croce Verde non sono stati indicati come testimoni, mentre invece avrebbero potuto eventualmente confermare di aver rinvenuto la in corrispondenza della rampa di accesso ad una proprietà privata Parte_1
all'altezza del civico n. 6, come dalla stessa dedotto. Infatti, se si considera che il verbale indica invero, quale luogo della caduta, via Mazzola n.8, ovvero un numero civico diverso da quello indicato dall'attrice, la loro testimonianza avrebbe consentito di accertare in modo chiaro e definitivo il luogo del sinistro.
Peraltro, non può ritenersi dirimente neppure la relazione medica di parte, atteso che l'accertamento della compatibilità delle lesioni con una caduta non equivale ad affermare che la caduta sia avvenuta nel punto e per il motivo dedotti dall'attrice.
E' evidente, dunque, una certa carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda in ragione del fatto che non è sufficiente allegare e provare che la caduta si è verificata in una determinata area destinata alla circolazione dei pedoni, vale a dire che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, peraltro incerto nel caso specifico stante la suddetta discordanza dei numeri civici, ma occorre anche allegare e dimostrare che la caduta sia stata concretamente provocata proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Deriva da quanto precede che, se da un lato, può ritenersi provata documentalmente la presenza della buca in corrispondenza del numero civico 6, dall'altro, non può ritenersi provato che la sia caduta su quella buca, ovvero che l'evento sia stato Parte_1
concretamente provocato dalla medesima.
In conclusione, reputa la Corte adita che la prova del nesso eziologico non possa essere desunta, neppure in via presuntiva, dalle ulteriori circostanze fattuali indicate dall'appellante e che, pertanto, in difetto di prova diretta della dinamica concreta, non possa ritenersi esclusa una successione di fatti e un insieme di fattori diversi ma comunque idonei a determinare lo sviluppo del medesimo evento dannoso. Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per aver erroneamente escluso la responsabilità del ed aver addotto una negligenza in capo alla danneggiata che non riveste CP_1
caso fortuito.
Censura in particolare la sentenza laddove il Giudice afferma Dai rilievi fotografici dei luoghi si evince che la condizione del marciapiede era caratterizzata da visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione considerato l'orario in cui il fatto si è verificato, verso cui non può non pretendersi come regola comportamentale anche di auto responsabilità che il danneggiato nell'utilizzare la cosa assuma una condotta autoconservativa. In altri termini, più la situazione di potenziale pericolo è palese ovvero più ancora la condizione della res per come è, resta visibile, più l'utilizzatore deve prestare attenzione e, se del caso, assumere una condotta neutralizzante….
Deduce, a tal fine, che, invero, come evincibile dalla documentazione fotografica in atti, la dimensione della buca non è particolarmente estesa né profonda ed, inoltre, il fatto che il sinistro si sia verificato di giorno, rendendo ben visibile l'anomalia, non può di per sé solo escludere la responsabilità in capo al che, infatti, secondo CP_1
la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la previsione dell'art. 2051 c.c. ruota attorno ad un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno “percepibile ed evitabile” da parte del danneggiato;
che la condotta del danneggiato può rilevare unicamente come “caso fortuito”, ossia quando presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa ponendosi essa stessa all'origine del danno, e ciò si verifica quando è sia colposa che oggettivamente imprevedibile e imprevenibile tanto da determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa;
che, pertanto, al fine di escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode, occorre accertare che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che tale condotta non era prevedibile da parte del custode;
che, sotto il primo profilo, nessun addebito può essere mosso alla danneggiata che si trovava a camminare tranquillamente lungo il marciapiede di Via Mazzola e finiva per rovinare a terra a causa della sconnessione del manto stradale in questione, tale da creare un dislivello modesto che comportava una minore percepibilità dello stesso, considerato peraltro che il marciapiede è un tratto riservato ai pedoni, come recita l'art. 3 del Codice della Strada che lo definisce come “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, sulla cui complanarità i pedoni devono poter fare completo affidamento per cui è esigibile in capo all'ente proprietario della strada urbana l'obbligo di garantire che tali attraversamenti siano mantenuti nella loro conformazione privi di asperità ed anomalie pericolose;
che, da quanto precede, emerge che il Giudice di prime cure non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza del caso fortuito, ma si è limitato ad asserire che la cosa presentava una situazione di pericolosità, che però è inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c., andando ad individuare come causa esclusiva di quanto accaduto il comportamento negligente della danneggiata, mai peraltro diversamente dimostrato;
che, in ogni caso, la condotta della danneggiata era sicuramente prevedibile da parte del custode, come dimostra il contegno assunto dal che, solo qualche giorno dopo CP_1
l'emissione della sentenza, ha fatto eseguire dei lavori di manutenzione che hanno interessato proprio la rampa di accesso al civico n. 6 di Via Mazzola in Jesi (AN), sede dell'infortunio occorso alla appellante, circostanza che, ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c., viene provata in questa sede con una nuova produzione fotografica sullo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro;
che, pur volendo seguire l'orientamento del primo giudice, secondo cui tanto più evidente è il pericolo, quanto più la responsabilità in caso di sinistro ricade sul danneggiato, allora non si comprende perché il CP_1
in presenza di evidenti sconnessione del suolo, abbia comunque provveduto ad
[...]
eseguire i lavori proprio in quel tratto;
che, invero, la norma è stata violata dallo stesso che ha lasciato un'area incustodita malgrado questa si trovi oltretutto CP_1
in una zona urbana e trafficata, per cui l'ente avrebbe dovuto esercitare a maggior ragione i connessi doveri di custodia e manutenzione. Deduce, infine, di censurare la sentenza viene censurata per la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., in quanto il Giudice, avendo riconosciuto la sussistenza di una colpa in capo alla danneggiata, ha ritenuto di escludere completamente la responsabilità del con ciò negando qualsiasi possibilità di ristoro alla vittima per i danni subiti, CP_1
pur apparendo evidente la responsabilità dello stesso nel non aver adottato le misure idonee a prevenire l'incidente in questione, a maggior ragione all'esito dei recenti fatti da cui risulta che l'Ente ha posto rimedio alla situazione di pericolo che ha originato l'occorso de quo.
Anche il secondo motivo è infondato e va quindi rigettato.
Premesso che il difetto di prova del nesso causale, come sopra motivato, consentirebbe di ritenere assorbite le censure contenute nel secondo motivo del gravame, osserva questo Collegio che, anche a voler ritenere provato il nesso eziologico, la domanda non può essere in ogni caso accolta.
Al riguardo, la Corte adita intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale della
Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, dep. 13/01/2021 n.456), già richiamato dal primo giudice, secondo cui La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del
3/4/2019). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, la rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, siccome allegati da , e del materiale Parte_1
probatorio acquisito in primo grado, consente di confermare la gravata pronuncia in ragione del comportamento dell'appellante avente efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro.
Considerato lo stato dei luoghi, evincibile dal materiale fotografico, precisamente l'ampiezza della buca, soprattutto in rapporto all'ampiezza del marciapiede, l'adozione delle normali cautele da parte della unitamente al fatto che non vi erano Parte_1
impedimenti di sorta alla visibilità della buca, avrebbe consentito alla medesima di avvedersene per tempo e dunque di passare sulla parte di marciapiede intatta con conseguente prevedibilità ed evitabilità, attraverso l'adozione della normale diligenza, della situazione di possibile pericolo.
In conclusione, pur volendo ritenere sussistente il nesso di causalità tra la cosa e il danno, nel senso che se non ci fosse stata la buca la non sarebbe caduta, il Parte_1
custode può ritenersi liberato in ragione del fatto che il danno è imputabile CP_1
solamente al comportamento negligente della danneggiata che, seppure non imprevedibile, si pone totalmente al di fuori della sfera di controllo del custode ed è dunque dal suo punto di vista “inevitabile”, risultando così integrati gli estremi del caso fortuito.
In merito al quantum richiesto, l'appellante ripropone le voci di danno e gli importi già determinati in primo grado per la complessiva somma di € 41.632,57, comprensiva di danno biologico, danno morale e spese mediche. Il rigetto dei precedenti motivi del gravame ne impedisce l'esame.
L'appello va, in definitiva, respinto, con conseguente integrale conferma della prima pronuncia, anche in ordine al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite. Infatti il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza impugnata, può modificare la decisione sulle spese soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez.
3, 12.04.2018 n. 9064) che invece manca nel presente caso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate al minimo, come in dispositivo, in difetto di nota spese della parte appellata e tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario. CP_1
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 1502/2022, pubblicata il CP_1
20/12/2022 ex art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Ancona, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in € 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed
€ 1735,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 05 aprile 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu