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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 108/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 108/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. LEONE CHRISTOPHER
e
ET SH, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. TARESCO LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, e Parte_1
SH ET esponevano di essere genitori di e di Persona_1
nati dalla relazione more uxorio, rispettivamente il 26/12/2014 e Persona_2
il 04/06/2019, a Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 01/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e SH ET, provvede come segue: Parte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
In ordine all'affidamento
pagina 2 di 6 1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso di lui, con l'impegno da parte di entrambi i genitori alla reciproca collaborazione nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo un rapporto continuativo ed equilibrato con quest'ultimi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
In ordine alla casa coniugale
2. La casa familiare, sita a Città Sant'Angelo in via Colle di Sale n. 10, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Città Sant'Angelo al foglio 9 part. 78 sub. 5 graffato con il sub. 6, piano T-1-2, comprensivo anche del locale cantina identificato al foglio 9 part. 78 sub. 7, piano T, categoria C/6, del locale magazzino identificato al foglio 9 part. 78 sub. 4, piano T, categoria C/2, del locale legnaia stalletta identificato al foglio 9 part. 78 sub. 8, piano T, categoria C/2 e del terreno identificato al foglio 9 particella 79, di proprietà di VC AN, viene assegnata al sig.
con l'intero arredamento in essa contenuto, quale genitore Parte_1
collocatario dei figli e . Il Sig. pertanto, Per_1 Per_2 Parte_1
abiterà la casa familiare unitamente ai figli minori e provvederà al pagamento di tutte le utenze serventi l'unità immobiliare;
3. Il pagamento del prezzo di acquisto della casa familiare, tuttora gravante in capo a
VC AN, rimarrà ad esclusivo carico di quest'ultima;
4. La sig.ra VC AN si allontanerà dall'abitazione familiare gradualmente e comunque entro il 30 aprile 2025;
In merito al collocamento e al diritto di visita
5. In ragione degli orari lavorativi della , il collocamento Controparte_1 dei figli e sarà prevalentemente presso il padre all'interno della Per_1 Per_2
casa familiare. Il sig. pertanto, dormirà con i figli minori ed al Parte_1
mattino provvederà ad accompagnarli a scuola;
pagina 3 di 6 6. Quanto ai diritti di visita della madre, la sig.ra VC AN, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé i figli per 4 pomeriggi a settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dall'orario di uscita da scuola (o comunque dal primo pomeriggio) e fino all'orario di cena (cena compresa), nonché per due fine settimana al mese, alternati con il padre, dal sabato mattina o dal sabato pomeriggio e fino alle ore 19:00 della domenica. I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle esigenze familiari, anche per consentire il pernottamento dei figli presso la madre. Nel periodo delle festività natalizie e staranno ad anni Per_1 Per_2
alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2025, con la madre. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé i bambini per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sé, dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre. Nel periodo pasquale e staranno con uno dei genitori ad Per_1 Per_2
anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Nel periodo estivo saranno affidati al padre e alla madre per 10 giorni consecutivi ciascuno sia nel mese di luglio che nel mese di agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre e viceversa entro il 15 del mese precedente;
7. I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze, potranno modificare i giorni e/o gli orari di affido, nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con i genitori;
8. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il rispettivo recapito, anche telefonico, e comunque dovranno essere sempre messi a conoscenza di eventuali trasferimenti o spostamenti in altre località quando vi siano anche i figli minori.
9. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore;
In merito alla statuizione economiche
pagina 4 di 6 10. La Sig.ra VC AN provvederà al mantenimento dei figli e Per_1
, corrispondendo al genitore collocatario la somma Per_2 Parte_1
complessiva di euro 300,00, pari ad 150,00 per ciascun figlio, con adeguamento
ISTAT rivalutabile annualmente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo protocolli. Tali somme saranno versate al padre entro il 15 di ogni mese sul c/c da esso intestato. L'obbligo alla corresponsione della somma indicata a titolo di contributo di mantenimento dei figli, nonché l'obbligo di rimborso del contributo per spese straordinarie, decorrerà a far data dal provvedimento di omologa del Tribunale.
Per le spese straordinarie, il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale al fine di poter esigere il rimborso. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche pagina 5 di 6 telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
11. In caso di necessità del/i genitore/i di avvalersi di una babysitter durante le ore lavorative, la relativa spesa sarà esclusivamente a carico del genitore interessato;
12. Le autovetture Citroen C3, targata EB871AH e Citroen C3 targata CM453AC, di proprietà della sig.ra rimarranno in uso a quest'ultima, mentre Controparte_1
l'autovettura Citroen C4, targata EA860PD, sarà in uso a che Parte_1
si accollerà tutti i costi di gestione;
13. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 108/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. LEONE CHRISTOPHER
e
ET SH, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. TARESCO LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, e Parte_1
SH ET esponevano di essere genitori di e di Persona_1
nati dalla relazione more uxorio, rispettivamente il 26/12/2014 e Persona_2
il 04/06/2019, a Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 01/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e SH ET, provvede come segue: Parte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
In ordine all'affidamento
pagina 2 di 6 1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso di lui, con l'impegno da parte di entrambi i genitori alla reciproca collaborazione nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo un rapporto continuativo ed equilibrato con quest'ultimi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
In ordine alla casa coniugale
2. La casa familiare, sita a Città Sant'Angelo in via Colle di Sale n. 10, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Città Sant'Angelo al foglio 9 part. 78 sub. 5 graffato con il sub. 6, piano T-1-2, comprensivo anche del locale cantina identificato al foglio 9 part. 78 sub. 7, piano T, categoria C/6, del locale magazzino identificato al foglio 9 part. 78 sub. 4, piano T, categoria C/2, del locale legnaia stalletta identificato al foglio 9 part. 78 sub. 8, piano T, categoria C/2 e del terreno identificato al foglio 9 particella 79, di proprietà di VC AN, viene assegnata al sig.
con l'intero arredamento in essa contenuto, quale genitore Parte_1
collocatario dei figli e . Il Sig. pertanto, Per_1 Per_2 Parte_1
abiterà la casa familiare unitamente ai figli minori e provvederà al pagamento di tutte le utenze serventi l'unità immobiliare;
3. Il pagamento del prezzo di acquisto della casa familiare, tuttora gravante in capo a
VC AN, rimarrà ad esclusivo carico di quest'ultima;
4. La sig.ra VC AN si allontanerà dall'abitazione familiare gradualmente e comunque entro il 30 aprile 2025;
In merito al collocamento e al diritto di visita
5. In ragione degli orari lavorativi della , il collocamento Controparte_1 dei figli e sarà prevalentemente presso il padre all'interno della Per_1 Per_2
casa familiare. Il sig. pertanto, dormirà con i figli minori ed al Parte_1
mattino provvederà ad accompagnarli a scuola;
pagina 3 di 6 6. Quanto ai diritti di visita della madre, la sig.ra VC AN, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé i figli per 4 pomeriggi a settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dall'orario di uscita da scuola (o comunque dal primo pomeriggio) e fino all'orario di cena (cena compresa), nonché per due fine settimana al mese, alternati con il padre, dal sabato mattina o dal sabato pomeriggio e fino alle ore 19:00 della domenica. I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle esigenze familiari, anche per consentire il pernottamento dei figli presso la madre. Nel periodo delle festività natalizie e staranno ad anni Per_1 Per_2
alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2025, con la madre. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé i bambini per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sé, dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre. Nel periodo pasquale e staranno con uno dei genitori ad Per_1 Per_2
anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Nel periodo estivo saranno affidati al padre e alla madre per 10 giorni consecutivi ciascuno sia nel mese di luglio che nel mese di agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre e viceversa entro il 15 del mese precedente;
7. I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze, potranno modificare i giorni e/o gli orari di affido, nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con i genitori;
8. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il rispettivo recapito, anche telefonico, e comunque dovranno essere sempre messi a conoscenza di eventuali trasferimenti o spostamenti in altre località quando vi siano anche i figli minori.
9. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore;
In merito alla statuizione economiche
pagina 4 di 6 10. La Sig.ra VC AN provvederà al mantenimento dei figli e Per_1
, corrispondendo al genitore collocatario la somma Per_2 Parte_1
complessiva di euro 300,00, pari ad 150,00 per ciascun figlio, con adeguamento
ISTAT rivalutabile annualmente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo protocolli. Tali somme saranno versate al padre entro il 15 di ogni mese sul c/c da esso intestato. L'obbligo alla corresponsione della somma indicata a titolo di contributo di mantenimento dei figli, nonché l'obbligo di rimborso del contributo per spese straordinarie, decorrerà a far data dal provvedimento di omologa del Tribunale.
Per le spese straordinarie, il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale al fine di poter esigere il rimborso. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche pagina 5 di 6 telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
11. In caso di necessità del/i genitore/i di avvalersi di una babysitter durante le ore lavorative, la relativa spesa sarà esclusivamente a carico del genitore interessato;
12. Le autovetture Citroen C3, targata EB871AH e Citroen C3 targata CM453AC, di proprietà della sig.ra rimarranno in uso a quest'ultima, mentre Controparte_1
l'autovettura Citroen C4, targata EA860PD, sarà in uso a che Parte_1
si accollerà tutti i costi di gestione;
13. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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