Art. 6. Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 1. All' articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".
"m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".