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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pordenone
Il presidente del tribunale dott. Rodolfo Piccin nella causa civile iscritta al n° 15/2025 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a BARI (BA) il Parte_1 C.F._1
18/01/1958; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. CABIBBO ANDREA
( e dall'avv. MAGNI PIERCARLO ( ) ; , giusto C.F._2 C.F._3 mandato dimesso telematicamente;
attore/i
, (CF ), Controparte_1 P.IVA_1 convenuto/i
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 3 gennaio 2025
Conclusioni di parte convenuta: non comparsa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Instaurandosi il proc. civ. n. 740/2024 RG con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024, con istanza Contr del 10 aprile 2024 ha richiesto al locale l'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato e l'istanza era accolta con favore con decreto n. 72 del 9 maggio 2024.
A corredo della richiesta riferiva che per l'anno d'imposta 2022 aveva percepito Parte_1 redditi per € 9.532,00, come da dichiarazione UNICOPF 2023.
Con nota del 14 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava che dalla banca dati dell'Anagrafe
Tributaria risultava avere percepito per l'anno d'imposta 2022 il maggior reddito di Parte_1
€ 21.218,00, come da Modello UNICOPF 2023 trasmesso al Fisco.
1 In conseguenza del maggior reddito accertato, con provvedimento del 10 dicembre 2024 il giudice monocratico revocava, con effetto retroattivo, l'ammissione al beneficio.
ha impugnato il decreto di revoca, riferendo - per quanto è dato di comprendere - Parte_1
, che in realtà il reddito che egli avrebbe dovuto esporre a corredo dell'istanza di ammissione era quello riferito all'anno d'imposta 2023, pari a € 1.650,87, dato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella nota del 14 maggio 2024: ciò in quanto alla data di presentazione dell'istanza predetta, il suo commercialista, pur disponendo della Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi percepiti per l'anno d'imposta 2023, non gli aveva consegnato la predetta CU, ma piuttosto la dichiarazione dei redditi UNICOPF 2023.
confonde la certificazione unica con la dichiarazione dei redditi: la quale ultima Parte_1 ricomprende ma non esaurisce la prima, potendo in essa essere esposti non solo i redditi da lavoro, oggetto di CU, ma anche gli ulteriori redditi da fabbricati, terreni, locazioni, capitali, ecc., del contribuente.
In tale non perspicuo quadro, ciò che conta è che l'Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2024 ha appurato che i redditi percepiti dal ricorrente per l'anno d'imposta 2023 – e cioè nell'anno antecedente all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale occorre fare riferimento per desumere il presupposto sostanziale per l'ammissione al beneficio ex art. 76, comma 1, d.P.R. n.
115/2002, interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R. (Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n. 15458, Rv. 658734 - 01) -, erano pari a € 1.650,87, e cioè ampiamente entro la soglia di ammissibilità.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Nulla per le spese, non essendovi stato contraddittorio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla
2 il provvedimento adottato il 10 dicembre 2024 dal giudice monocratico nel proc. civ. n. 740/2024 RG
Tribunale Pordenone.
Nulla per le spese.
Pordenone, 22/05/2025
Il presidente dott. Rodolfo Piccin
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pordenone
Il presidente del tribunale dott. Rodolfo Piccin nella causa civile iscritta al n° 15/2025 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a BARI (BA) il Parte_1 C.F._1
18/01/1958; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. CABIBBO ANDREA
( e dall'avv. MAGNI PIERCARLO ( ) ; , giusto C.F._2 C.F._3 mandato dimesso telematicamente;
attore/i
, (CF ), Controparte_1 P.IVA_1 convenuto/i
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 3 gennaio 2025
Conclusioni di parte convenuta: non comparsa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Instaurandosi il proc. civ. n. 740/2024 RG con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024, con istanza Contr del 10 aprile 2024 ha richiesto al locale l'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato e l'istanza era accolta con favore con decreto n. 72 del 9 maggio 2024.
A corredo della richiesta riferiva che per l'anno d'imposta 2022 aveva percepito Parte_1 redditi per € 9.532,00, come da dichiarazione UNICOPF 2023.
Con nota del 14 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava che dalla banca dati dell'Anagrafe
Tributaria risultava avere percepito per l'anno d'imposta 2022 il maggior reddito di Parte_1
€ 21.218,00, come da Modello UNICOPF 2023 trasmesso al Fisco.
1 In conseguenza del maggior reddito accertato, con provvedimento del 10 dicembre 2024 il giudice monocratico revocava, con effetto retroattivo, l'ammissione al beneficio.
ha impugnato il decreto di revoca, riferendo - per quanto è dato di comprendere - Parte_1
, che in realtà il reddito che egli avrebbe dovuto esporre a corredo dell'istanza di ammissione era quello riferito all'anno d'imposta 2023, pari a € 1.650,87, dato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella nota del 14 maggio 2024: ciò in quanto alla data di presentazione dell'istanza predetta, il suo commercialista, pur disponendo della Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi percepiti per l'anno d'imposta 2023, non gli aveva consegnato la predetta CU, ma piuttosto la dichiarazione dei redditi UNICOPF 2023.
confonde la certificazione unica con la dichiarazione dei redditi: la quale ultima Parte_1 ricomprende ma non esaurisce la prima, potendo in essa essere esposti non solo i redditi da lavoro, oggetto di CU, ma anche gli ulteriori redditi da fabbricati, terreni, locazioni, capitali, ecc., del contribuente.
In tale non perspicuo quadro, ciò che conta è che l'Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2024 ha appurato che i redditi percepiti dal ricorrente per l'anno d'imposta 2023 – e cioè nell'anno antecedente all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale occorre fare riferimento per desumere il presupposto sostanziale per l'ammissione al beneficio ex art. 76, comma 1, d.P.R. n.
115/2002, interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R. (Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n. 15458, Rv. 658734 - 01) -, erano pari a € 1.650,87, e cioè ampiamente entro la soglia di ammissibilità.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Nulla per le spese, non essendovi stato contraddittorio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla
2 il provvedimento adottato il 10 dicembre 2024 dal giudice monocratico nel proc. civ. n. 740/2024 RG
Tribunale Pordenone.
Nulla per le spese.
Pordenone, 22/05/2025
Il presidente dott. Rodolfo Piccin
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