Articolo 2 della Legge 20 marzo 1964, n. 162
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1964
Art. 2.
Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.
Sono membri di diritto del Comitato il Ministro per la pubblica istruzione e i rappresentanti delle citta' di Firenze e di Ravenna, designati dai rispettivi Consigli comunali.
Ne fa parte inoltre un funzionario designato dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 11 aprile 1964