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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1846/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14382/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259012974991000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1413/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 07120259012974991000, a lui notificata in data
05.06.2025, relativamente alle sole cartelle di pagamento di natura tributaria nella stessa richiamate, ovvero la n. 071/2012/0009322867/000 e n.071/2013/0065565513/000; a sostegno della domanda di annullamento dell'atto impugnato eccepiva che, diversamente da quanto riportato nella intimazione, gli atti prodromici alla stessa non erano mai stati regolarmente notificati al contribuente e quindi le relative pretese erano prescritte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo l'avvenuta notificazione delle cartelle poste a fondamento della intimazione ed oggetto della impugnazione, nonchè l'avvenuta notificazione di successivi atti di riscossione, non impugnati dal contribuente;
si costituiva altresì il Comune di Napoli eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle nonchè deducendo l'avvenuta notificazione del prodromico atto di accertamento.
Con apposita memoria integrativa parte ricorrente contestava la validità degli atti di notificazione delle cartelle, depositati in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale (c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto non venga consegnato al direttamente al destinatario e venga invece consegnato ad altra persona idonea a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (cd. C.A.N.), che nella fattispecie non risultava essere stato depositato, non essendo viceversa sufficiente la mera spedizione della raccomandata stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostra la avvenuta notificazione della cartelle su cui si fonda la pretesa tributaria di cui all'intimazione impugnata;
infatti, con riferimento alla cartella di pagamento n.07120120009322867000, la stessa risulta consegnata presso il domicilio del contribuente e nelle mani di familiare convivente, mentre relativamente alla cartella di pagamento n.07120130065565513000, la stessa risulta essere stata notificata a mani della moglie del contribuente, con successiva spedizione della raccomandata informativa ma tuttavia senza il deposito della cartolina di ricevimento di tale comunicazione di avvenuta notificazione a mani di persona diversa dal destinatario.
Orbene, l'assunto di parte ricorrente circa la necessità della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è infondato. Secondo l'insegamento della Suprema Corte, il richiamo compiuto dall'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) alle disposizioni dettate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nella lettera b-bis) del primo comma di quest'ultima, la norma di riferimento così recita: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso […] Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
Nell'esegesi di tale dato normativo, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia,
l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati ( Cass. 04/05/2022, n. 14093; Cass. 03/02/2017, n. 2868). Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa “semplice” (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo «C.A.N.») senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (così Cass. 27/01/2022, n. 2377; Cass.
30/01/2020, n. 2229; Cass.20/03/2019, n. 7892; Cass., 31/07/2017, n. 18992; Cass.10/10/2017, n. 23765;
Cass. 06/09/2017, n. 20863).
Mette conto aggiungere che l'agente per la riscossione ha anche dimostrato l'avvenuta notificazione, prima della intimazione qui impugnata, di un preavviso di fermo, atto avente efficacia interruttiva della prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative della normativa richiamata, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14382/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259012974991000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1413/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 07120259012974991000, a lui notificata in data
05.06.2025, relativamente alle sole cartelle di pagamento di natura tributaria nella stessa richiamate, ovvero la n. 071/2012/0009322867/000 e n.071/2013/0065565513/000; a sostegno della domanda di annullamento dell'atto impugnato eccepiva che, diversamente da quanto riportato nella intimazione, gli atti prodromici alla stessa non erano mai stati regolarmente notificati al contribuente e quindi le relative pretese erano prescritte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo l'avvenuta notificazione delle cartelle poste a fondamento della intimazione ed oggetto della impugnazione, nonchè l'avvenuta notificazione di successivi atti di riscossione, non impugnati dal contribuente;
si costituiva altresì il Comune di Napoli eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle nonchè deducendo l'avvenuta notificazione del prodromico atto di accertamento.
Con apposita memoria integrativa parte ricorrente contestava la validità degli atti di notificazione delle cartelle, depositati in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale (c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto non venga consegnato al direttamente al destinatario e venga invece consegnato ad altra persona idonea a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (cd. C.A.N.), che nella fattispecie non risultava essere stato depositato, non essendo viceversa sufficiente la mera spedizione della raccomandata stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostra la avvenuta notificazione della cartelle su cui si fonda la pretesa tributaria di cui all'intimazione impugnata;
infatti, con riferimento alla cartella di pagamento n.07120120009322867000, la stessa risulta consegnata presso il domicilio del contribuente e nelle mani di familiare convivente, mentre relativamente alla cartella di pagamento n.07120130065565513000, la stessa risulta essere stata notificata a mani della moglie del contribuente, con successiva spedizione della raccomandata informativa ma tuttavia senza il deposito della cartolina di ricevimento di tale comunicazione di avvenuta notificazione a mani di persona diversa dal destinatario.
Orbene, l'assunto di parte ricorrente circa la necessità della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è infondato. Secondo l'insegamento della Suprema Corte, il richiamo compiuto dall'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) alle disposizioni dettate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nella lettera b-bis) del primo comma di quest'ultima, la norma di riferimento così recita: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso […] Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
Nell'esegesi di tale dato normativo, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia,
l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati ( Cass. 04/05/2022, n. 14093; Cass. 03/02/2017, n. 2868). Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa “semplice” (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo «C.A.N.») senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (così Cass. 27/01/2022, n. 2377; Cass.
30/01/2020, n. 2229; Cass.20/03/2019, n. 7892; Cass., 31/07/2017, n. 18992; Cass.10/10/2017, n. 23765;
Cass. 06/09/2017, n. 20863).
Mette conto aggiungere che l'agente per la riscossione ha anche dimostrato l'avvenuta notificazione, prima della intimazione qui impugnata, di un preavviso di fermo, atto avente efficacia interruttiva della prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative della normativa richiamata, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.