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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 109/2019 promossa da
(C.F. e P.VA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con l'avv. Serena Pisotta
ATTRICE OPPONENTE
E
(C.F. e P.VA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.VA_2 tempore, con l'avv. Aldo Lucarelli
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 594/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano in data
22/11/2018, notificato in data 10/12/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 12.597,00 oltre interessi e CP_1 spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura di acqua e gestione del servizio idrico dell'utenza n. 2000990000000167 con codice utente 48957, immobile sito in Avezzano, Via Nobel
n. 1, per il periodo compreso tra il 29/01/2008 ed il 10/10/2015.
Deduceva preliminarmente l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva di essa società, stante l'intervenuta cessione d'azienda in data 03/03/2009 per atto del Notaio , rep. n. 38153, Persona_1 racc. n. 1043, in favore di ovvero per successivo atto di rettifica del Parte_1
03/11/2009 parimenti per Notaio , rep. n. 38153, racc. n. 4991, con Persona_1 tanto di immediata immissione nel possesso dell'immobile di cui alla su indicata utenza da parte di detta società. Nel merito, contestava la non debenza delle somme ingiunte anche in ragione della mancata ricezione delle fatture e dei vari solleciti di pagamento e comunque per non aver potuto controllare il corretto funzionamento del contatore.
3) Si costituiva in giudizio deducendo che dopo l'atto notarile del CP_1
03/03/2009 alcuna variazione contrattuale riguardante la titolarità dell'utenza era stata trasmessa al pari della cessione dell'azienda, che comunque la stessa era rimasta intestata all'odierna opponente, che il contatore non era mai stato dismesso e/o sostituito e la fatturazione dei consumi era regolare e corrispondente alle letture. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda .
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le conclusioni dalla sola società opposta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004).
Pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Il creditore quindi sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, pertanto, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Ciò premesso, si rileva che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
In diritto, si osserva che il subentro automatico del cessionario d'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, ai sensi dell'art. 2558 c.c., opera anche in relazione ai contratti di somministrazione di servizi pubblici essenziali, come il servizio idrico.
In tema di cessione d' azienda l'art. 2558, comma 1 c.c. ha introdotto un automatismo ipso iure nel subentro del cessionario all'imprenditore cedente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale, fatta salva la specifica e differente pattuizione tra i contraenti.
A tal fine, rientrano nella categoria indicata dal legislatore, sia i contratti aziendali in senso stretto, aventi ad oggetto il godimento di beni dell'azienda organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, sia i contratti d'impresa, connessi alla realizzazione dell'attività d'impresa e non aventi direttamente ad oggetto i beni aziendali, come i contratti di somministrazione con i fornitori, di assicurazione, di agenzia, di appalto e simili, sempre che non siano soggetti a specifica disciplina (Cass. Civ., Sez. Lav.,
29/03/2010, n. 7517;Trib. Milano, 04/02/2016).
Il comma 2 dell'art. 2558 c.c. riconosce al terzo contraente ceduto la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi successivi dalla comunicazione della notizia del trasferimento, sempre che sussista una giusta causa, facendo salva in tale ipotesi la responsabilità dell'alienante.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
La logica del sistema descritto è infatti basata sull'onere/obbligo da parte di una delle parti di informare il contraente ceduto (CAM) del trasferimento d'azienda, al fine di delimitare la responsabilità patrimoniale tra cedente e cessionario per i quali opera l'automatismo richiamato dall'art. 2558 c.c.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c. è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull'intuitus personae, a prescindere dall'accettazione del terzo contraente;
il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa” (cfr. Cass. Civ. n. 27011/2005; conf.:
Cass. Civ. n. 22918/2013).
Va da sé che la società cessionaria pur subentrando nei rapporti della cedente, ha continuato a far fatturare l'acqua alla che ad oggi risulta essere l'unico Parte_1
responsabile del debito nei confronti del . CP_2
Di contro nulla esclude alla , dopo aver saldato la sorte capitale al CAM di Pt_1
potersi rifare sulla società Pt_1
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito ed, in particolare, la sentenza n. 151 del
Tribunale di Napoli del 09 gennaio 2017, sentenza che rigettava l'opposizione di parte attrice (che contestava la doverosità delle somme richieste come nel caso di specie) e confermava la legittimità della pretesa avanzata dalla società di somministrazione entrante, affermando, in sostanza, che la cessione d'azienda non aveva automaticamente modificato l'intestazione del contatore e, quindi, non aveva comportato l'automatico subentro della società cessionaria nei rapporti contrattuali di somministrazione.
Contr Nel caso in esame controparte non ha mai comunicato al la cessione d'azienda, né Contr ha richiesto la cessazione dell'utenza, sicché il ignaro dell'avvicendamento societario, ha continuato ad erogare acqua per oltre 12.000,00 euro.
Dalle emergenze istruttorie, è emerso poi che l'opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, al pari dell'inadempimento.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Altresì è emersa la legittimità delle somme ingiunte, il cui calcolo è stato elaborato in perfetta applicazione di quanto specificatamente rilevato in sede di letture dei consumi.
Per altro, nei documenti depositati dall'opposta, si rinvengono in modo semplice e chiaro tutti gli elementi necessari a fornire all'utente una piena, corretta e trasparente informazione sui consumi oggetto di fornitura, al pari dei dettagli relativi alle caratteristiche della stessa, il rendiconto di letture e consumi fatturati anche in relazione ad eventuali conguagli. Viceversa, le contestazioni mosse sul punto da parte opponente sono risultate prive di riscontro probatorio.
8) Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha specificato a più riprese che trattasi di un contratto a forma libera, che può essere concluso anche per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 cc (cfr. Cass. Civ. n. 10249/1998). Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha, con massime consolidate, affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea - in linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass. Civ. n.
13193/2011).
9) Tanto ritenuto risulta pacifico che dopo l'atto notarile del 03/03/2009 alcuna variazione contrattuale riguardante la titolarità dell'utenza era stata trasmessa al pari della cessione dell'azienda e che la stessa era rimasta intestata all'odierna opponente come, pure, che il contatore non era mai stato dismesso e/o sostituito e la fatturazione dei consumi era regolare e corrispondente alle letture.
Pertanto risulta pienamente provata l'avvenuta fornitura del servizio idrico anche per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
Dette circostanze consentono all'evidenza di affermare che le pretese di pagamento sono dovute per tutto il periodo dalla società odierna opponente.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato con consequenziale condanna al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme indicate.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate in favore dell'avv. Aldo Lucarelli antistatario, che liquida come in dispositivo fatta applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. tenuto conto del modesto pregio delle questioni trattate e dell'attività disimpegnata con esclusione anche della fase istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di da Parte_1 CP_1 distrarsi in favore dell'avv. Aldo Lucarelli antistatario, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 109/2019 promossa da
(C.F. e P.VA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con l'avv. Serena Pisotta
ATTRICE OPPONENTE
E
(C.F. e P.VA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.VA_2 tempore, con l'avv. Aldo Lucarelli
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 594/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano in data
22/11/2018, notificato in data 10/12/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 12.597,00 oltre interessi e CP_1 spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di fornitura di acqua e gestione del servizio idrico dell'utenza n. 2000990000000167 con codice utente 48957, immobile sito in Avezzano, Via Nobel
n. 1, per il periodo compreso tra il 29/01/2008 ed il 10/10/2015.
Deduceva preliminarmente l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva di essa società, stante l'intervenuta cessione d'azienda in data 03/03/2009 per atto del Notaio , rep. n. 38153, Persona_1 racc. n. 1043, in favore di ovvero per successivo atto di rettifica del Parte_1
03/11/2009 parimenti per Notaio , rep. n. 38153, racc. n. 4991, con Persona_1 tanto di immediata immissione nel possesso dell'immobile di cui alla su indicata utenza da parte di detta società. Nel merito, contestava la non debenza delle somme ingiunte anche in ragione della mancata ricezione delle fatture e dei vari solleciti di pagamento e comunque per non aver potuto controllare il corretto funzionamento del contatore.
3) Si costituiva in giudizio deducendo che dopo l'atto notarile del CP_1
03/03/2009 alcuna variazione contrattuale riguardante la titolarità dell'utenza era stata trasmessa al pari della cessione dell'azienda, che comunque la stessa era rimasta intestata all'odierna opponente, che il contatore non era mai stato dismesso e/o sostituito e la fatturazione dei consumi era regolare e corrispondente alle letture. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda .
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le conclusioni dalla sola società opposta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004).
Pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Il creditore quindi sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, pertanto, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Ciò premesso, si rileva che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
In diritto, si osserva che il subentro automatico del cessionario d'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, ai sensi dell'art. 2558 c.c., opera anche in relazione ai contratti di somministrazione di servizi pubblici essenziali, come il servizio idrico.
In tema di cessione d' azienda l'art. 2558, comma 1 c.c. ha introdotto un automatismo ipso iure nel subentro del cessionario all'imprenditore cedente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale, fatta salva la specifica e differente pattuizione tra i contraenti.
A tal fine, rientrano nella categoria indicata dal legislatore, sia i contratti aziendali in senso stretto, aventi ad oggetto il godimento di beni dell'azienda organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, sia i contratti d'impresa, connessi alla realizzazione dell'attività d'impresa e non aventi direttamente ad oggetto i beni aziendali, come i contratti di somministrazione con i fornitori, di assicurazione, di agenzia, di appalto e simili, sempre che non siano soggetti a specifica disciplina (Cass. Civ., Sez. Lav.,
29/03/2010, n. 7517;Trib. Milano, 04/02/2016).
Il comma 2 dell'art. 2558 c.c. riconosce al terzo contraente ceduto la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi successivi dalla comunicazione della notizia del trasferimento, sempre che sussista una giusta causa, facendo salva in tale ipotesi la responsabilità dell'alienante.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
La logica del sistema descritto è infatti basata sull'onere/obbligo da parte di una delle parti di informare il contraente ceduto (CAM) del trasferimento d'azienda, al fine di delimitare la responsabilità patrimoniale tra cedente e cessionario per i quali opera l'automatismo richiamato dall'art. 2558 c.c.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c. è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull'intuitus personae, a prescindere dall'accettazione del terzo contraente;
il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa” (cfr. Cass. Civ. n. 27011/2005; conf.:
Cass. Civ. n. 22918/2013).
Va da sé che la società cessionaria pur subentrando nei rapporti della cedente, ha continuato a far fatturare l'acqua alla che ad oggi risulta essere l'unico Parte_1
responsabile del debito nei confronti del . CP_2
Di contro nulla esclude alla , dopo aver saldato la sorte capitale al CAM di Pt_1
potersi rifare sulla società Pt_1
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito ed, in particolare, la sentenza n. 151 del
Tribunale di Napoli del 09 gennaio 2017, sentenza che rigettava l'opposizione di parte attrice (che contestava la doverosità delle somme richieste come nel caso di specie) e confermava la legittimità della pretesa avanzata dalla società di somministrazione entrante, affermando, in sostanza, che la cessione d'azienda non aveva automaticamente modificato l'intestazione del contatore e, quindi, non aveva comportato l'automatico subentro della società cessionaria nei rapporti contrattuali di somministrazione.
Contr Nel caso in esame controparte non ha mai comunicato al la cessione d'azienda, né Contr ha richiesto la cessazione dell'utenza, sicché il ignaro dell'avvicendamento societario, ha continuato ad erogare acqua per oltre 12.000,00 euro.
Dalle emergenze istruttorie, è emerso poi che l'opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, al pari dell'inadempimento.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Altresì è emersa la legittimità delle somme ingiunte, il cui calcolo è stato elaborato in perfetta applicazione di quanto specificatamente rilevato in sede di letture dei consumi.
Per altro, nei documenti depositati dall'opposta, si rinvengono in modo semplice e chiaro tutti gli elementi necessari a fornire all'utente una piena, corretta e trasparente informazione sui consumi oggetto di fornitura, al pari dei dettagli relativi alle caratteristiche della stessa, il rendiconto di letture e consumi fatturati anche in relazione ad eventuali conguagli. Viceversa, le contestazioni mosse sul punto da parte opponente sono risultate prive di riscontro probatorio.
8) Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha specificato a più riprese che trattasi di un contratto a forma libera, che può essere concluso anche per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 cc (cfr. Cass. Civ. n. 10249/1998). Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha, con massime consolidate, affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea - in linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass. Civ. n.
13193/2011).
9) Tanto ritenuto risulta pacifico che dopo l'atto notarile del 03/03/2009 alcuna variazione contrattuale riguardante la titolarità dell'utenza era stata trasmessa al pari della cessione dell'azienda e che la stessa era rimasta intestata all'odierna opponente come, pure, che il contatore non era mai stato dismesso e/o sostituito e la fatturazione dei consumi era regolare e corrispondente alle letture.
Pertanto risulta pienamente provata l'avvenuta fornitura del servizio idrico anche per quanto concerne il periodo oggetto di causa.
Dette circostanze consentono all'evidenza di affermare che le pretese di pagamento sono dovute per tutto il periodo dalla società odierna opponente.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato con consequenziale condanna al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme indicate.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate in favore dell'avv. Aldo Lucarelli antistatario, che liquida come in dispositivo fatta applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. tenuto conto del modesto pregio delle questioni trattate e dell'attività disimpegnata con esclusione anche della fase istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di da Parte_1 CP_1 distrarsi in favore dell'avv. Aldo Lucarelli antistatario, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6