TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1074/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DALL'OSTO VERA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Morazzone n. 12, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PRADERIO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Via Procaccini n. 10, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 20.5.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 7.10.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Disporre l'affidamento del figlio minore congiuntamente ai genitori Persona_1 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore;
2. Confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, con residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
3. Confermare la routine familiare già in atto, ovvero disporre i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, come segue:
• starà con la madre tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato;
Per_1
• Nei fine settimana la permanenza del minore è alternata tra i genitori, secondo il seguente programma: Weekend del padre: verrà prelevato dal padre il venerdì alle ore Per_1
19.00/19.30 dalla casa della mamma e rimarrà con lui fino al martedì mattina;
in tale settimana
pernotterà presso la madre il mercoledì e il giovedì. Per_1
Weekend della madre: verrà prelevato all'asilo dalla madre il venerdì alle ore 15.30 e Per_1 rimarrà con lei fino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato presso l'abitazione del padre;
in tale settimana pernotterà presso il padre dal lunedì al mercoledì. Per_1
• trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni, per la durata di una settimana con Per_1
ciascun genitore.
• trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni, dal venerdì alla domenica con un Per_1
genitore e dalla domenica sera al martedì con l'altro.
• trascorrerà 15 giorni di vacanza estiva (anche non consecutivi) con ciascun genitore, Per_1
da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento di mediante il versamento Per_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
5. Il sig. si impegna a provvedere integralmente al pagamento dei costi inerenti i corsi Parte_1 sportivi extrascolastici nell'interesse del figlio minore;
6. AUU integralmente percepito dalla madre;
pagina 2 di 4
7. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore , nato in [...] in data [...]. Ha chiesto disporsi Persona_1
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso di sé, di regolamentare le frequentazioni materne con il figlio, di disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento del figlio in via diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione integrale al padre dell'AUU.
Integrato il contradditorio, si è costituita aderendo all'avversa domanda di CP_1
affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, chiedendo di disporre il Per_2
collocamento prevalente e la residenza anagrafica del minore presso di sé, di regolamentare le frequentazioni di con i genitori come da routine familiare in atto, di porre a carico del padre Per_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, oltre al 60% delle spese straordinarie e con assegnazione integrale dell'AUU alla madre.
All'udienza del 7.10.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore Per_2
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 3 di 4 Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DALL'OSTO VERA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Morazzone n. 12, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PRADERIO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Via Procaccini n. 10, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 20.5.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 7.10.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Disporre l'affidamento del figlio minore congiuntamente ai genitori Persona_1 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore;
2. Confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, con residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
3. Confermare la routine familiare già in atto, ovvero disporre i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, come segue:
• starà con la madre tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato;
Per_1
• Nei fine settimana la permanenza del minore è alternata tra i genitori, secondo il seguente programma: Weekend del padre: verrà prelevato dal padre il venerdì alle ore Per_1
19.00/19.30 dalla casa della mamma e rimarrà con lui fino al martedì mattina;
in tale settimana
pernotterà presso la madre il mercoledì e il giovedì. Per_1
Weekend della madre: verrà prelevato all'asilo dalla madre il venerdì alle ore 15.30 e Per_1 rimarrà con lei fino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato presso l'abitazione del padre;
in tale settimana pernotterà presso il padre dal lunedì al mercoledì. Per_1
• trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni, per la durata di una settimana con Per_1
ciascun genitore.
• trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni, dal venerdì alla domenica con un Per_1
genitore e dalla domenica sera al martedì con l'altro.
• trascorrerà 15 giorni di vacanza estiva (anche non consecutivi) con ciascun genitore, Per_1
da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento di mediante il versamento Per_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
5. Il sig. si impegna a provvedere integralmente al pagamento dei costi inerenti i corsi Parte_1 sportivi extrascolastici nell'interesse del figlio minore;
6. AUU integralmente percepito dalla madre;
pagina 2 di 4
7. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore , nato in [...] in data [...]. Ha chiesto disporsi Persona_1
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso di sé, di regolamentare le frequentazioni materne con il figlio, di disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento del figlio in via diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione integrale al padre dell'AUU.
Integrato il contradditorio, si è costituita aderendo all'avversa domanda di CP_1
affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, chiedendo di disporre il Per_2
collocamento prevalente e la residenza anagrafica del minore presso di sé, di regolamentare le frequentazioni di con i genitori come da routine familiare in atto, di porre a carico del padre Per_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 350,00, oltre al 60% delle spese straordinarie e con assegnazione integrale dell'AUU alla madre.
All'udienza del 7.10.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore Per_2
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 3 di 4 Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4