Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2503/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2503/2024 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
nella via Montebello, n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Riccotti, giusta procura in atti,
ricorrente
E
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA CP_1
Oggetto: mutamento di sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5/2/2025, avendo parte ricorrente precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M., al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELEL RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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“alla rettificazione dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile ex lege n. 164/1982, sussistendo una disforia di genere e non sussistendo psicopatologie ed essendo già intervenuta la trasformazione dei tratti sessuali secondari a mezzo trattamento ormonale di conversione” e, conseguentemente, di
Per
“ordinare la rettificazione del nome da ad , con adeguamento dell'attribuzione del codice Pt_1
fiscale, agli Uffici dello Stato Civile del Comune di Modica” e, infine, “Autorizzare a Parte_1
procedere al trattamento medico-chirurgico (cd. chirurgia superiore (per la rimozione del seno) ed inferiore (relativo ai genitali) per il mutamento del sesso da femminile a maschile essendo la transizione avviata irreversibile nel volere della ricorrente”.
Parte ricorrente ha all'uopo esposto di essersi identificata sin dalla tenera età nel genere maschile e di aver maturato disagio in ambito sociale e nelle relazioni interpersonali a causa del proprio rifiuto di appartenere al genere femminile, sicché, a 17 anni, aveva intrapreso il percorso psicologico e clinico per la trasformazione dei propri tratti sessuali primari e secondari, “con l'appoggio di una forte rete familiare e non solo”; al raggiungimento della maggiore età la ricorrente ha intrapreso, sotto la guida dell'andrologo ed endocrinologo dott. il percorso ormonale di conversione ed ha Persona_2 interesse a ottenere l'autorizzazione al trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, al fine di ovviare alle difficoltà relazionali quotidiane conseguenti al mancato riconoscimento sociale e giuridico dei propri diritti.
Sentita personalmente all'udienza del 2/12/2024, parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il P.M. in sede, a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
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Ciò premesso, la domanda proposta è fondata.
All'udienza del 2/12/2024, parte ricorrente ha dichiarato:
Per
“Vorrei essere chiamato . Sin da quando ero bambino ero consapevole. Poi intorno ai 13-14 anni ho capito che mi piacevano di più i capelli corti e ho iniziato a riferirmi a me stesso al maschile.
Intorno ai 17/18 anni l'ho detto a mia madre, anche per procedere alle pratiche farmacologiche. A 18 anni ho iniziato ad assumere testosterone. Mi sono informato con la clinica del Mediterraneo per l'intervento chirurgico e sono in lista d'attesa dallo scorso anno. Al momento sono disoccupato. Ho fatto un lavoretto estivo in una panineria. Prima andavo a scuola, non mi sono diplomato.
pagina 2 di 5 Ho urgenza di adeguare i documenti identificativi ai fini della ricerca di una attività lavorativa, ho un blocco, anche psicologico, perché la mia identità non coincide con quanto emerge dai documenti. Ogni volta che devo espormi dal punto di vista burocratico emerge, per forza di cose, la mia sfera personale e questo lede continuamente la mia identità. Al momento sono impegnato sentimentalmente con una ragazza, da un anno e tre mesi. Mia madre mi ha appoggiato totalmente. Mio padre non lo vedo mai, conto solo su mia madre sostanzialmente. I miei sono separati. Vivo da solo da quando avevo sedici anni. Le spese correnti sono pagate da mio padre. Sono consapevole dell'irreversibilità della scelta, anche in relazione all'intervento chirurgico. “
Le dichiarazioni di parte ricorrente in ordine al percorso svolto risultano confermate dalla documentazione versata in atti.
Dalla certificazione dell'endocrinologo dott. è emerso che sta effettuando le Persona_3 Parte_2 cure ormonali necessarie al fine della transizione di genere attraverso “Testoviron”.
Nella relazione psicologica della dott.ssa in base ai test somministrati ed ai Persona_4
colloqui clinici effettuati, è stato evidenziato che “il paziente risulta afflitto da Disforia di Parte_2
genere, secondo i canoni del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), in quanto manifesta più di due dei criteri al punto A. (marcata incongruenza tra genere esperito/espresso (1), forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (2) forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto (3), forte desiderio di appartenere al genere opposto (4), e soddisfa la condizione di sofferenza clinicamente significativa e compromissione del funzionamento in ambito scolastico e in altre aree importanti”.
Nella medesima relazione è stato evidenziato, altresì, che:
- è consapevole del lungo e delicato percorso che ha deciso di intraprendere ed è pronto Parte_2 ad affrontarlo con il supporto di familiari e amici”;
- “si esclude la presenza di patologie che possano ostacolare le capacità decisionali e l'intenzionalità della persona in merito innanzitutto alla questione del proprio genere di appartenenza. Le aspettative rispetto all'adeguamento dei dati anagrafici sono commisurate ai progetti e alle abitudini quotidiane e realistiche secondo quanto condiviso durante le sedute terapeutiche;
- “attualmente convive con il disagio, di cui è consapevole, riferito al sesso di nascita e ad alcune caratteristiche corporee in particolare appartenenti al genere di partenza”;
pagina 3 di 5 Per
- “la progettazione futura di è all'interno di un corpo al maschile, mai posto in discussione durante tutto il percorso, dove invece è risultato come un elemento cardine dell'identità corporea e psicologica della persona”.
In sintesi, dall'audizione di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta evidente che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso Parte_3
maschile e che è possibile effettuare una diagnosi di “Incongruenza di Genere”.
Ciò conduce a ritenere che il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali biologici (femminili) al genere (maschile) che parte ricorrente si attribuisce sia indispensabile ai fini della salute psichica di e che, pertanto, la relativa autorizzazione vada concessa. Parte_3
Ciò detto, anche la domanda di rettificazione ex art. 31 d.lgs. 150/2011 merita accoglimento con effetto immediato ( a prescindere dall'esecuzione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.L.gs n.
150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. Civ. Sez. I, 20/07/2015, n. 15138).
Orbene, alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche la rettificazione nei termini richiesti (con mutamento di sesso da femminile a maschile e con modifica del nome da ” Pt_1
Per a ”) va autorizzata, per le medesime ragioni di cui supra.
In considerazione del tenore e della natura della controversia, nulla va statuito in ordine alle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2503/2024:
pagina 4 di 5 - Autorizza parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
- in accoglimento della domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso, dispone il chiesto Per mutamento del sesso da femminile a maschile e la modifica del nome da “ ” a ”; Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle conseguenti variazioni anagrafiche;
- Nulla sulle spese.
- Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
17.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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