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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2025 +
N.R.G.3214/2025+
N. R.G.3326/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice TE NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art.127 -ter cpc
Previo deposito di note scritte
Nelle cause riunite in epigrafe indicate promosse da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv.ti
AL IC, BI AN, NI MP e VA RI, e come in atti elettivamente domiciliati
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni delle parti ricorrenti
Come in atti IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. e successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva i ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Cont del (di seguito, per brevità, anche solo ”), in Controparte_1 qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici:
-che durante dette “supplenze”, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, sono rimasti a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29 CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
-che, a fronte dei giorni di ferie maturati in relazione ai giorni di servizio svolti, non hanno fruito, dunque, di alcun giorno di ferie;
-che hanno pertanto diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni;
-che il Dirigente scolastico, infatti, non li ha invitati a fruire delle ferie e non li ha neppure avvertiti che, non fruendone, avrebbero perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
-che l'Amministrazione datrice di lavoro ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni;
eppure, essi sono destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento;
-che la condotta dell'Amministrazione viola innanzitutto l'art. 13 del CCNL SCUOLA, secondo il quale le ferie sono concesse dal Dirigente Scolastico non d'ufficio, ma previa domanda del dipendente [v. art. 13, commi 8 e 9, secondo cui “8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei già menzionati sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”;
-che l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta, a propria volta, la disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola, prevedendo che il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica:
-che il successivo co. 55 dell'articolo 1 della l. n. 228/2012 ha integrato l'articolo 5, comma, 8, del d.l. n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente (…) limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»; -che la CGUE ha affermato la necessità di disapplicare l'articolo 5 del d.l. n. 95/2012, perché limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite (CGUE 18 gennaio 2024, causa C-218/22), facendolo dipendere da condizioni ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88;
-che, come sancito dalla Corte di cassazione, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17);
-che, ai fini del calcolo dei giorni di ferie maturati, occorre fare riferimento agli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007 (già artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995), secondo cui il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie;
per il personale a tempo determinato, l'art. 19 CCNL
29.11.2007 (art. 25 CCNL del 4.8.1995) prevede poi che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (in concreto, si moltiplicano per
30 o per 32 i giorni di servizio e si divide il risultato per 360).
Cont Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del a corrispondere loro l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per gli anni scolastici e nella misura dedotti nel ricorso. Il convenuto, pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e deve CP_1 pertanto essere dichiarato contumace. Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9° C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”. Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968). Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012). L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” (comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024 n. 29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968) Deve pertanto escludersi che un docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che lo inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, risulta documentalmente provato che i ricorrenti abbiano lavorato come docenti alle dipendenze del in forza di contratti CP_1 a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati in ricorso.
Il convenuto, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio da CP_1 cui era gravato, non avendo dimostrato di avere invitato le parti ricorrenti a fruire delle ferie e di averle informate che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il conteggio elaborato dai ricorrenti tiene correttamente conto di giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e 35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), della durata dei contratti, in difetto di prova dell'effettivo godimento di giorni di ferie.
Il deve pertanto essere condannato,nella misura di cui in dispositivo, a CP_1 corrispondere ai ricorrenti l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rispettivamente:
per Parte_1
per l' anno scolastico 2018/2029 complessivi 22,75 giorni;
per l'anno scolastico 2019/2020 complessivi 26,00 giorni;
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 23,50 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 26,42 giorni;
per l'anno scolastico 2022/2023 complessivi 28,00 giorni;
per l'anno scolastico 2023/2024 complessivi 28,00 giorni. Per Parte_2
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 22,33 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 27,33 giorni.
Per Parte_3
per l'anno scolastico 2019/2020 complessivi 23,50 giorni;
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 23,17 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 22,75 giorni;
per l'anno scolastico 2022/2023 complessivi 28,25 giorni;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima del tariffario ,tenuto conto dell'aumento per la pluralità dei ricorrenti, e poste a Cont carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute rispettivamente la somma di: € 9.389,41 per , € Parte_1
3.265,58 per € 6.488,00 per oltre alla maggior Parte_2 Parte_3
somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, altresì, il a rifondere ai ricorrenti Controparte_1
le spese del giudizio, spese che liquida nella somma di €118,50 per spese €4312,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Genova, 29 dicembre 2025
La Giudice
TE NE
N.R.G.3214/2025+
N. R.G.3326/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice TE NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art.127 -ter cpc
Previo deposito di note scritte
Nelle cause riunite in epigrafe indicate promosse da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv.ti
AL IC, BI AN, NI MP e VA RI, e come in atti elettivamente domiciliati
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni delle parti ricorrenti
Come in atti IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. e successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva i ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze Cont del (di seguito, per brevità, anche solo ”), in Controparte_1 qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici:
-che durante dette “supplenze”, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, sono rimasti a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29 CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
-che, a fronte dei giorni di ferie maturati in relazione ai giorni di servizio svolti, non hanno fruito, dunque, di alcun giorno di ferie;
-che hanno pertanto diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni;
-che il Dirigente scolastico, infatti, non li ha invitati a fruire delle ferie e non li ha neppure avvertiti che, non fruendone, avrebbero perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
-che l'Amministrazione datrice di lavoro ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni;
eppure, essi sono destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento;
-che la condotta dell'Amministrazione viola innanzitutto l'art. 13 del CCNL SCUOLA, secondo il quale le ferie sono concesse dal Dirigente Scolastico non d'ufficio, ma previa domanda del dipendente [v. art. 13, commi 8 e 9, secondo cui “8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei già menzionati sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”;
-che l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta, a propria volta, la disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola, prevedendo che il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica:
-che il successivo co. 55 dell'articolo 1 della l. n. 228/2012 ha integrato l'articolo 5, comma, 8, del d.l. n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente (…) limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»; -che la CGUE ha affermato la necessità di disapplicare l'articolo 5 del d.l. n. 95/2012, perché limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite (CGUE 18 gennaio 2024, causa C-218/22), facendolo dipendere da condizioni ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88;
-che, come sancito dalla Corte di cassazione, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17);
-che, ai fini del calcolo dei giorni di ferie maturati, occorre fare riferimento agli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007 (già artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995), secondo cui il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie;
per il personale a tempo determinato, l'art. 19 CCNL
29.11.2007 (art. 25 CCNL del 4.8.1995) prevede poi che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (in concreto, si moltiplicano per
30 o per 32 i giorni di servizio e si divide il risultato per 360).
Cont Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del a corrispondere loro l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per gli anni scolastici e nella misura dedotti nel ricorso. Il convenuto, pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e deve CP_1 pertanto essere dichiarato contumace. Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9° C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”. Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968). Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012). L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” (comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024 n. 29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968) Deve pertanto escludersi che un docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che lo inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, risulta documentalmente provato che i ricorrenti abbiano lavorato come docenti alle dipendenze del in forza di contratti CP_1 a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati in ricorso.
Il convenuto, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio da CP_1 cui era gravato, non avendo dimostrato di avere invitato le parti ricorrenti a fruire delle ferie e di averle informate che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il conteggio elaborato dai ricorrenti tiene correttamente conto di giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e 35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), della durata dei contratti, in difetto di prova dell'effettivo godimento di giorni di ferie.
Il deve pertanto essere condannato,nella misura di cui in dispositivo, a CP_1 corrispondere ai ricorrenti l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rispettivamente:
per Parte_1
per l' anno scolastico 2018/2029 complessivi 22,75 giorni;
per l'anno scolastico 2019/2020 complessivi 26,00 giorni;
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 23,50 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 26,42 giorni;
per l'anno scolastico 2022/2023 complessivi 28,00 giorni;
per l'anno scolastico 2023/2024 complessivi 28,00 giorni. Per Parte_2
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 22,33 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 27,33 giorni.
Per Parte_3
per l'anno scolastico 2019/2020 complessivi 23,50 giorni;
per l'anno scolastico 2020/2021 complessivi 23,17 giorni;
per l'anno scolastico 2021/2022 complessivi 22,75 giorni;
per l'anno scolastico 2022/2023 complessivi 28,25 giorni;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima del tariffario ,tenuto conto dell'aumento per la pluralità dei ricorrenti, e poste a Cont carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute rispettivamente la somma di: € 9.389,41 per , € Parte_1
3.265,58 per € 6.488,00 per oltre alla maggior Parte_2 Parte_3
somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, altresì, il a rifondere ai ricorrenti Controparte_1
le spese del giudizio, spese che liquida nella somma di €118,50 per spese €4312,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Genova, 29 dicembre 2025
La Giudice
TE NE