CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai sigg. ri magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2022 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], c. f.: rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avvocato Nicola Verderico (con PEC indicata) per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Catania – Todaro”, in Messina, via T. Capra is. 301/bis,
APPELLANTE contro
(di seguito anche solo ), in persona del Controparte_1 CP_2 procuratore speciale , giusta procura autenticata per atto Notaio - CP_3 Persona_1
Roma repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del 2 maggio 2022, c. f./partita IVA n. , P.IVA_1 subentrata ex art. 76 D. L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, in tutti i rapporti di rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria di Controparte_4 costituzione in appello, dall'avv. Antonino Denaro (con PEC indicata),
APPELLATA
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore,
APPELLATA contumace
*********
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 270/22 emessa il 13 aprile 2022 dal Tribunale di Patti, in materia di opposizione avverso ruolo e cartelle di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
1 _______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nell'atto di appello. In via subordinata, preso atto dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere e/o la inammissibilità dell'appello con compensazione delle spese di giudizio”.
Per l'appellata : “si riporta integralmente alla memoria di costituzione già depositata, da CP_2 intendersi qui richiamata e trascritta”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13 aprile 2022 ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti della , in Controparte_5 persona del Prefetto p. t., e dell' già Controparte_6
in persona del legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in Controparte_4 oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto - volto ad ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, la declaratoria della nullità e/o illegittimità degli stessi e delle inerenti cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, per mancata notificazione di essi e/o altro provvedimento, nonché della non dovutezza degli importi e di ogni altra somma comunque richiesta, per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo;
che fossero ritenuti e dichiarati illegittimi, nel merito, gli atti impugnati, in quanto le somme iscritte a ruolo non sarebbero dovute, e, in via subordinata, la declaratoria dell'assoluta nullità, per illegittima applicazione, degli interessi sulle sanzioni, nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e del tasso d'interesse applicato – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte costituita, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le domande da lei avanzate (le stesse di cui in primo grado, come sopra riportate).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4 luglio 2022 si è costituita l'
[...]
in persona del procuratore speciale , già Controparte_6 CP_3 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito, ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello e rigettata la richiesta di sospensiva – come da provvedimento assunto all'udienza del 16 settembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 4 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, previa declaratoria della contumacia della
, al 20 maggio 2024. Controparte_5
In questa udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'impugnazione è stata proposta con ricorso, mentre, trattandosi di un procedimento ordinario di opposizione avverso il ruolo ed avverso le relative cartelle di pagamento, volto all'accertamento negativo del credito con esse azionato – e perciò, avuto riguardo al suo oggetto, assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. -, in linea di principio avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione, non sussistendo alcuna norma che in questa materia apporti una deroga alla regola generale di cui all'art. 342, comma 1, c. p. c..
In tale prospettiva l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto, seppure proposta con ricorso depositato in data 12 maggio 2022 – ben entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, pacificamente avvenuta, per stessa affermazione dell'appellante, il 13 aprile 2022 -, è al momento della notifica del ricorso (con pedissequo decreto) alle controparti che occorrerebbe guardare ai fini di verificarne la tempestività, stante il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione (così da ultimo Cass. Civ. nn. 33138/2024; 6237/2023;
24386/2022).
La notifica del ricorso d'appello (con pedissequo decreto) è, infatti, stata effettuata dalla Pt_1 il 31 maggio 2022, evidentemente oltre il predetto termine (cd. “breve”) di trenta giorni decorrente dal 13 aprile 2022.
Nel caso concreto, però, in primo grado la causa risulta trattata secondo il rito del lavoro, come sembra potersi ricavare dal fatto che, introdotta (irritualmente) con ricorso, il Tribunale adito ha fissato l'udienza di comparizione davanti a sé, senza disporre il mutamento del rito, né seguire (di fatto) le scansioni procedurali di cui agli artt. 183 e segg. c. p. c., per poi, all'udienza del 26 maggio 2021, ritenuta la causa matura per la decisione, averla rinviata “per la discussione”, assegnando alle parti
“termine per note sino a dieci giorni prima” secondo la previsione testuale di cui al secondo comma dell'art. 429 c. p. c..
3 Ha, quindi, pronunciato la sentenza “dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (così testualmente a pag. 2 del testo della sentenza).
In questo specifico contesto processuale, non può dirsi errata la proposizione dell'appello effettuata dalla mediante ricorso poiché conforme al rito del lavoro (dove, appunto, l'appello, com'è Pt_1 noto, si propone con ricorso), essendo pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale nomofilattica il principio cd. di “ultrattività del rito”, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice. Tale che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito, sia pure errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme processuali in concreto adottate, essendo il relativo accertamento di competenza del giudice del merito e condizionando anche, come nella specie, la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione
(si veda Cass. Civ. n. 28519/2019; 21632/2019; 15272/2014).
Posta, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione per le ragioni appena esposte, nel merito va detto che col primo motivo l'appellante si duole della declaratoria d'inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale per carenza di interesse ad agire ed obietta che l'impugnabilità dell'estratto di ruolo sarebbe ormai ammessa dalla costante giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi in cui – com'è accaduto nel caso di specie - il contribuente deduca l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, in funzione recuperatoria, oppure faccia valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica.
Sostiene, peraltro, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la cartella n.
29520050016070922000 (dell'importo di € 97.016,09) non risulterebbe regolarmente notificata a lei, ma solamente, in data 10 giugno 2005, alla Curatela del fallimento che l'ha riguardata (essendo ella poi ritornata in bonis giusta sentenza di questa Corte di appello del 5 novembre 2012).
I crediti in contestazione – precisa ancora –, in particolare quelli di cui alla suddetta cartella, sarebbero perciò stati da lei conosciuti per la prima volta solo con l'accesso agli atti del 17 novembre 2020.
Deduce che, in ogni caso, avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere (testualmente) che “consentire al contribuente di agire per l'accertamento negativo del proprio credito equivarrebbe a rimetterlo in termini rispetto alla possibilità di impugnare la cartella”, dato che col ricorso introduttivo ella aveva eccepito non soltanto l'omessa notifica delle cartelle opposte e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, ma anche – in via gradata – l'intervenuta prescrizione infra-quinquennale,
4 ossia maturata in seguito alla notifica delle cartelle medesime, in assenza di ulteriori atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Osserva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, sarebbe certamente ammissibile la domanda di accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, sussistendo in tal caso l'interesse ad agire, anche in assenza di una minaccia di atti esecutivi.
Evidenzia ancora che l' , con crediti palesemente prescritti di cui al ruolo Controparte_7 opposto in questa sede, si è insinuata al passivo del fallimento (dichiarato con Parte_1 sentenza n. 10/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 20 ottobre 2020) con istanza del 23 novembre
2020.
Il Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto perciò ritenere ammissibile il ricorso, accogliendolo nel merito e, conseguentemente, quanto alle spese di lite, condannare le controparti, in solido tra loro, al rimborso delle stesse in suo favore.
Il motivo sarebbe solo in parte accoglibile, fermo restando quanto si specificherà appresso circa la normativa sopravvenuta nelle more.
Giova premettere che col ricorso introduttivo di primo grado, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e avverso le cartelle di pagamento emesse sul ruolo della n. 29520050016070922000 - dell'importo di € 97.016,09 -, e n. Controparte_5
2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 -, chiedendo l'accertamento negativo dei relativi crediti per intervenuta prescrizione quinquennale e sostenendo, in primis, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione medesima, che le due cartelle anzidette non le sarebbero mai state notificate, avendone avuto conoscenza solo a seguito della presa visione degli estratti di ruolo avvenuta in data
17 novembre 2020.
Orbene, rileva il Collegio che all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio
(dicembre 2020) l'interpretazione prevalente della Suprema Corte in questa specifica materia era nel senso dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che si assumesse non essere stata (validamente) notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò ostasse il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, dato che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente fosse comunque legittimamente venuto a conoscenza e, pertanto, non escludesse la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel
5 doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non fosse imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponesse un concreto problema di reciproca limitazione (in questi termini Cass. Civ. Sezioni Unite n.
19704/2015; in senso conforme Cass. Civ. n. 27799/2018, nonché Cass. Civ. n. 5443/2019, la quale ha precisato che l'impugnazione che il contribuente può proporre avverso l'iscrizione a ruolo facendo valere immediatamente le sue ragioni contro la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, è ammissibile come forma di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica;
in tal senso si veda anche Cass. Civ. n. 7353/2022).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il ricorso proposto dalla non fosse Pt_1 ammissibile per carenza di interesse, e ciò ha fatto richiamando una pronuncia della Suprema Corte
(la n. 22946/2016) che è stata posta a sostegno della decisione.
Detta sentenza, però, osserva la Corte, ha riguardato una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale la questione nodale atteneva specificamente alla possibilità (o meno) di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo da parte del debitore, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito risultante dallo stesso, avendo il Giudice di legittimità negato tale impugnabilità autonoma per difetto di interesse ad agire, affermando, in particolare, che al risultato di eliminare la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti, la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, senza alcuna necessità di percorrere la strada dell'accertamento negativo del credito in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, e semmai impugnando, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.
Che si tratti di due fattispecie differenti lo attesta la stessa pronuncia della Corte Suprema, laddove, nel prosieguo della motivazione, afferma testualmente: “si segnala che questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal , senza dover necessariamente Controparte_8
6 attendere la notifica di un atto successivo. (…) Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato/contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo … Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”.
Stante la diversità dei due casi – quello di cui alla sentenza di legittimità posta dal Tribunale a fondamento della sua decisione (che, si ripete, ha riguardato l'impugnazione dell'estratto di ruolo) e quello in oggetto, dove invece, come detto in premessa, ad essere impugnati sono stati il ruolo e le due cartelle di pagamento ivi iscritte), la motivazione del primo Giudice non è in sé condivisibile poiché non tiene conto del fatto che, appunto, nel caso in esame non si è in presenza di un'opposizione avverso l'estratto di ruolo – atto interno dell'amministrazione non autonomamente impugnabile (v.
Cass. Civ. n. 13755/2019) - bensì di un'opposizione proposta sia avverso l'iscrizione a ruolo (per la differenza esistente tra “estratto di ruolo” e “ruolo” si veda, in parte motiva, la cit. Cass. Civ. S. U. n.
19704/2015 che testualmente afferma “da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra <> ed <> (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il <> (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un provvedimento proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'<>, invece, è (e resta sempre) solo un documento
(un <<elaborato informatico ... contenente gli elementi della cartella>>, quindi unicamente gli
<> di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene
(né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”), sia contro le cartelle di pagamento in esso iscritte, di cui la sarebbe venuta a conoscenza solo attraverso Pt_1 la visione del ruolo, sull'assunto della mancata notifica delle stesse;
fattispecie questa che, secondo la giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata, in linea di principio era da ritenere ammissibile all'epoca in cui è stato introdotto il ricorso di primo grado, sempre che, appunto, risultasse la mancanza e/o l'invalidità della notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, rileva anzitutto la Corte che non è privo di rilievo nel caso concreto il fatto che l'assunto attoreo del difetto di notifica delle due cartelle anzidette è rimasto smentito dagli atti del giudizio, ma
7 solo con riferimento ad una delle due cartelle di pagamento, e segnatamente la n.
2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 -, la quale, stando alla produzione documentale di parte convenuta (in primo grado), è risultata regolarmente notificata alla , a mani della Pt_1 stessa, in data 11 febbraio 2014.
Diversamente è a dirsi per l'altra cartella – la n. 29520050016070922000, dell'importo di € 97.016,09
- che risulta notificata il 10 giugno 2005 solamente al Curatore del fallimento di Parte_1
(presso il suo studio professionale) e non anche alla personalmente, conseguendone Pt_1
l'invalidità, o meglio, l'inopponibilità a quest'ultima della notifica medesima, essendo principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale, contrariamente a quanto assume la parte appellata, estensibile anche ai crediti non tributari, che l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti – come nella specie - si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (così da ultimo Cass. Civ. nn. 21333/2024; 10760/2024; 2857/2022; 26127/2019).
In linea di principio, dunque, rispetto a tale ultima cartella l'opposizione della , all'epoca Pt_1 in cui è stata avanzata, era ammissibile in quanto basata sul presupposto dell'invalidità della notifica, di cui ella sarebbe venuta a conoscenza solo attraverso la visione del ruolo, presupposto rivelatosi fondato sotto il profilo dell'inopponibilità a lei della notifica medesima (assimilabile all'invalidità).
Sul punto, perciò, il motivo di appello in esame è da giudicare sostanzialmente fondato.
Tuttavia, deve a questo punto rilevarsi che, nelle more del giudizio di primo grado, è intervenuta, com'è noto, la novella dell'art. 12 del D. P. R. n. 602/1973 ad opera del D. L. n. 146/2021 – convertito poi dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 –, che vi ha introdotto il comma
4-bis, il quale testualmente recita: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
8 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Il legislatore ha, dunque, da un lato, sancito espressamente l'assoluta non impugnabilità dell'“estratto di ruolo” in sé e, dall'altro, ha invece ammesso l'impugnazione diretta del “ruolo” e della “cartella di pagamento” che si assuma invalidamente notificata, ma solo qualora il debitore che agisce in giudizio fornisca la dimostrazione che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei pregiudizi tassativamente elencati alle lettere da a) a f) della disposizione richiamata.
I principi fissati da questa norma, secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza della Suprema
Corte, si estendono pacificamente alla riscossione delle entrate extratributarie e, dunque, anche alle somme – quali quelle per cui è causa - dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (sul punto, v. Cass. civ. n. 5109/2023), giusta gli artt. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Essi si applicano senz'altro ai processi pendenti, come hanno chiarito precipuamente le Sezioni Unite della Corte Suprema con la nota sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, il cui principio di diritto è il seguente: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del
1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Il Supremo Consesso, su quest'ultimo aspetto, ha evidenziato che infondati sono i dubbi di costituzionalità della norma con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost. (quest'ultimo nella prospettiva CEDU) sollevati dalla dottrina, spiegando che il regime da essa dettato non è né irragionevole, né arbitrario, assecondando piuttosto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso, nel contempo, però, assicurando tutela al contribuente nei casi in cui il legislatore stesso ne ha ravvisato il bisogno, e cioè quando vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato e limitatamente, comunque, ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati), essendo detti casi “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” (così testualmente la S. C.).
Quanto all'applicabilità della norma ai processi pendenti, di specifico interesse qui, le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in particolare, che il legislatore, nel regolamentare specifiche ipotesi di azione
“diretta”, ha tipizzato i casi nei quali l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno
9 di tutela giurisdizionale, plasmando così l'interesse ad agire, e, in questa prospettiva dinamica, hanno chiarito che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Coerente è, perciò, che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost., potendosi la dimostrazione dare anche nel corso dei giudizi pendenti, e segnatamente, nella fase di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, qualora insorto prima della proposizione del ricorso, e, nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c. p. c. (o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha sì chiesto di essere “rimessa in termini” nelle note di trattazione scritta depositate il 9 settembre 2022, tuttavia la Corte ha ritenuto di dovere rigettare l'istanza con provvedimento reso all'udienza del 16 settembre 2022 (cui qui si rimanda per brevità), che merita conferma in questa sede.
Ciò non già perché la parte non abbia diritto a tale rimessione, dato che, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, nel caso specifico, in ragione dell'ius superveniens di cui si è detto, non può negarsi in linea di principio all'interessato la facoltà di fornire in corso di causa la dimostrazione dell'interesse ad agire, quanto piuttosto perché la richiesta è stata avanzata in maniera del tutto generica, senza un minimo di allegazione, non avendo la parte ricorrente nemmeno accennato ad alcun concreto interesse, anche “medio tempore” sopravvenuto, ad impugnare il ruolo e la cartella di pagamento (quella invalidamente notificata) con riferimento ad uno dei casi specifici ammessi dalla norma sopravvenuta, non consentendo così alla Corte di effettuare alcun vaglio preliminare sulla possibile meritevolezza della chiesta rimessione in termini.
Si vuol significare, in altre parole, che ai fini della rimessione in termini non può essere sufficiente una domanda assolutamente generica quale quella avanzata dalla nelle suddette note, priva Pt_1 di qualsivoglia allegazione in punto di fatto, magari anche solo accennata e da approfondire e/o da provare, circa la possibilità che dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella non validamente notificata potesse derivarle un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giuridica di vantaggio già appartenente a lei ab origine e correlata ad uno dei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La mancata precisazione da parte dell'appellante dello specifico interesse all'impugnazione, con riferimento ad una delle ipotesi tassative del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, in presenza della quale soltanto si sarebbe potuta effettivamente valutare, da parte della Corte, la
10 concedibilità della chiesta rimessione in termini (al fine eventualmente di fornire la prova dell'assunto, che però è mancato in radice, in punto di allegazione), rende inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla (anche) riguardo alla cartella n. 29520050016070922000, Pt_1 dell'importo di € 97.016,09, in relazione alla quale – si ribadisce – la notifica effettuata solo al
Curatore del fallimento è da ritenere a lei inopponibile (essendo in parte qua errata la statuizione di prime cure).
Rimane assorbito l'esame di tutti i restanti motivi di appello che, siccome vertono sul tema della prescrizione della pretesa creditoria, oltre che sul merito della stessa, sono evidentemente sprovvisti di rilevanza decisoria, a fronte della statuizione sul profilo dirimente dell'inammissibilità dell'azione intrapresa, dovendosi solo puntualizzare che anche in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella vale l'inammissibilità della opposizione de qua dato che la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica della cartella non rappresenta un caso tipizzato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo: ciò senza che - come osservato da C. Cost. n. 190 del 2023, cui è stata devoluta una questione di legittimità costituzionale paventante un vuoto di immediata tutela proprio con riferimento a crediti ormai prescritti - possano ammettersi interventi integrativi, che violerebbero la discrezionalità legislativa (così da ultimo Cass. Civ. n. 11473/2024).
Quanto alle spese del giudizio, poiché il primo motivo di appello, nella sostanza, è stato ritenuto fondato nella parte relativa alla dedotta invalidità della notifica della cartella di pagamento n. n.
29520050016070922000 (dell'importo di € 97.016,09, di gran lunga rilevante rispetto all'altra), essendosi tuttavia dichiarata in parte qua d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per effetto dell'ius superveniens del quale si è detto sin qui, reputa la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c. p. c. per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese sia del primo, che del secondo grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 12 maggio 2022, nei confronti Parte_1 dell' – subentrata a Controparte_6 [...]
–, in persona del procuratore speciale , avverso la sentenza n. 270/22 Controparte_4 CP_3 emessa il 13 aprile 2022 dal Tribunale Patti, così provvede:
• rigetta l'appello limitatamente all'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento n. 2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 –;
11 • dichiara d'ufficio, nel resto, l'inammissibilità dell'originario ricorso per effetto dell'ius superveniens (come spiegato in parte motiva);
• dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
12
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai sigg. ri magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2022 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], c. f.: rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avvocato Nicola Verderico (con PEC indicata) per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Catania – Todaro”, in Messina, via T. Capra is. 301/bis,
APPELLANTE contro
(di seguito anche solo ), in persona del Controparte_1 CP_2 procuratore speciale , giusta procura autenticata per atto Notaio - CP_3 Persona_1
Roma repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del 2 maggio 2022, c. f./partita IVA n. , P.IVA_1 subentrata ex art. 76 D. L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, in tutti i rapporti di rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria di Controparte_4 costituzione in appello, dall'avv. Antonino Denaro (con PEC indicata),
APPELLATA
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore,
APPELLATA contumace
*********
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 270/22 emessa il 13 aprile 2022 dal Tribunale di Patti, in materia di opposizione avverso ruolo e cartelle di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
1 _______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nell'atto di appello. In via subordinata, preso atto dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere e/o la inammissibilità dell'appello con compensazione delle spese di giudizio”.
Per l'appellata : “si riporta integralmente alla memoria di costituzione già depositata, da CP_2 intendersi qui richiamata e trascritta”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13 aprile 2022 ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti della , in Controparte_5 persona del Prefetto p. t., e dell' già Controparte_6
in persona del legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in Controparte_4 oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto - volto ad ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, la declaratoria della nullità e/o illegittimità degli stessi e delle inerenti cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, per mancata notificazione di essi e/o altro provvedimento, nonché della non dovutezza degli importi e di ogni altra somma comunque richiesta, per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo;
che fossero ritenuti e dichiarati illegittimi, nel merito, gli atti impugnati, in quanto le somme iscritte a ruolo non sarebbero dovute, e, in via subordinata, la declaratoria dell'assoluta nullità, per illegittima applicazione, degli interessi sulle sanzioni, nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e del tasso d'interesse applicato – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte costituita, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le domande da lei avanzate (le stesse di cui in primo grado, come sopra riportate).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4 luglio 2022 si è costituita l'
[...]
in persona del procuratore speciale , già Controparte_6 CP_3 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito, ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello e rigettata la richiesta di sospensiva – come da provvedimento assunto all'udienza del 16 settembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 4 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, previa declaratoria della contumacia della
, al 20 maggio 2024. Controparte_5
In questa udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'impugnazione è stata proposta con ricorso, mentre, trattandosi di un procedimento ordinario di opposizione avverso il ruolo ed avverso le relative cartelle di pagamento, volto all'accertamento negativo del credito con esse azionato – e perciò, avuto riguardo al suo oggetto, assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. -, in linea di principio avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione, non sussistendo alcuna norma che in questa materia apporti una deroga alla regola generale di cui all'art. 342, comma 1, c. p. c..
In tale prospettiva l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto, seppure proposta con ricorso depositato in data 12 maggio 2022 – ben entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, pacificamente avvenuta, per stessa affermazione dell'appellante, il 13 aprile 2022 -, è al momento della notifica del ricorso (con pedissequo decreto) alle controparti che occorrerebbe guardare ai fini di verificarne la tempestività, stante il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione (così da ultimo Cass. Civ. nn. 33138/2024; 6237/2023;
24386/2022).
La notifica del ricorso d'appello (con pedissequo decreto) è, infatti, stata effettuata dalla Pt_1 il 31 maggio 2022, evidentemente oltre il predetto termine (cd. “breve”) di trenta giorni decorrente dal 13 aprile 2022.
Nel caso concreto, però, in primo grado la causa risulta trattata secondo il rito del lavoro, come sembra potersi ricavare dal fatto che, introdotta (irritualmente) con ricorso, il Tribunale adito ha fissato l'udienza di comparizione davanti a sé, senza disporre il mutamento del rito, né seguire (di fatto) le scansioni procedurali di cui agli artt. 183 e segg. c. p. c., per poi, all'udienza del 26 maggio 2021, ritenuta la causa matura per la decisione, averla rinviata “per la discussione”, assegnando alle parti
“termine per note sino a dieci giorni prima” secondo la previsione testuale di cui al secondo comma dell'art. 429 c. p. c..
3 Ha, quindi, pronunciato la sentenza “dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (così testualmente a pag. 2 del testo della sentenza).
In questo specifico contesto processuale, non può dirsi errata la proposizione dell'appello effettuata dalla mediante ricorso poiché conforme al rito del lavoro (dove, appunto, l'appello, com'è Pt_1 noto, si propone con ricorso), essendo pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale nomofilattica il principio cd. di “ultrattività del rito”, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice. Tale che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito, sia pure errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme processuali in concreto adottate, essendo il relativo accertamento di competenza del giudice del merito e condizionando anche, come nella specie, la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione
(si veda Cass. Civ. n. 28519/2019; 21632/2019; 15272/2014).
Posta, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione per le ragioni appena esposte, nel merito va detto che col primo motivo l'appellante si duole della declaratoria d'inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale per carenza di interesse ad agire ed obietta che l'impugnabilità dell'estratto di ruolo sarebbe ormai ammessa dalla costante giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi in cui – com'è accaduto nel caso di specie - il contribuente deduca l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, in funzione recuperatoria, oppure faccia valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica.
Sostiene, peraltro, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la cartella n.
29520050016070922000 (dell'importo di € 97.016,09) non risulterebbe regolarmente notificata a lei, ma solamente, in data 10 giugno 2005, alla Curatela del fallimento che l'ha riguardata (essendo ella poi ritornata in bonis giusta sentenza di questa Corte di appello del 5 novembre 2012).
I crediti in contestazione – precisa ancora –, in particolare quelli di cui alla suddetta cartella, sarebbero perciò stati da lei conosciuti per la prima volta solo con l'accesso agli atti del 17 novembre 2020.
Deduce che, in ogni caso, avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere (testualmente) che “consentire al contribuente di agire per l'accertamento negativo del proprio credito equivarrebbe a rimetterlo in termini rispetto alla possibilità di impugnare la cartella”, dato che col ricorso introduttivo ella aveva eccepito non soltanto l'omessa notifica delle cartelle opposte e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, ma anche – in via gradata – l'intervenuta prescrizione infra-quinquennale,
4 ossia maturata in seguito alla notifica delle cartelle medesime, in assenza di ulteriori atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Osserva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, sarebbe certamente ammissibile la domanda di accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, sussistendo in tal caso l'interesse ad agire, anche in assenza di una minaccia di atti esecutivi.
Evidenzia ancora che l' , con crediti palesemente prescritti di cui al ruolo Controparte_7 opposto in questa sede, si è insinuata al passivo del fallimento (dichiarato con Parte_1 sentenza n. 10/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 20 ottobre 2020) con istanza del 23 novembre
2020.
Il Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto perciò ritenere ammissibile il ricorso, accogliendolo nel merito e, conseguentemente, quanto alle spese di lite, condannare le controparti, in solido tra loro, al rimborso delle stesse in suo favore.
Il motivo sarebbe solo in parte accoglibile, fermo restando quanto si specificherà appresso circa la normativa sopravvenuta nelle more.
Giova premettere che col ricorso introduttivo di primo grado, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e avverso le cartelle di pagamento emesse sul ruolo della n. 29520050016070922000 - dell'importo di € 97.016,09 -, e n. Controparte_5
2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 -, chiedendo l'accertamento negativo dei relativi crediti per intervenuta prescrizione quinquennale e sostenendo, in primis, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione medesima, che le due cartelle anzidette non le sarebbero mai state notificate, avendone avuto conoscenza solo a seguito della presa visione degli estratti di ruolo avvenuta in data
17 novembre 2020.
Orbene, rileva il Collegio che all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio
(dicembre 2020) l'interpretazione prevalente della Suprema Corte in questa specifica materia era nel senso dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che si assumesse non essere stata (validamente) notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò ostasse il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, dato che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente fosse comunque legittimamente venuto a conoscenza e, pertanto, non escludesse la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel
5 doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non fosse imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponesse un concreto problema di reciproca limitazione (in questi termini Cass. Civ. Sezioni Unite n.
19704/2015; in senso conforme Cass. Civ. n. 27799/2018, nonché Cass. Civ. n. 5443/2019, la quale ha precisato che l'impugnazione che il contribuente può proporre avverso l'iscrizione a ruolo facendo valere immediatamente le sue ragioni contro la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, è ammissibile come forma di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica;
in tal senso si veda anche Cass. Civ. n. 7353/2022).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il ricorso proposto dalla non fosse Pt_1 ammissibile per carenza di interesse, e ciò ha fatto richiamando una pronuncia della Suprema Corte
(la n. 22946/2016) che è stata posta a sostegno della decisione.
Detta sentenza, però, osserva la Corte, ha riguardato una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale la questione nodale atteneva specificamente alla possibilità (o meno) di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo da parte del debitore, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito risultante dallo stesso, avendo il Giudice di legittimità negato tale impugnabilità autonoma per difetto di interesse ad agire, affermando, in particolare, che al risultato di eliminare la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti, la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, senza alcuna necessità di percorrere la strada dell'accertamento negativo del credito in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, e semmai impugnando, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.
Che si tratti di due fattispecie differenti lo attesta la stessa pronuncia della Corte Suprema, laddove, nel prosieguo della motivazione, afferma testualmente: “si segnala che questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal , senza dover necessariamente Controparte_8
6 attendere la notifica di un atto successivo. (…) Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato/contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo … Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”.
Stante la diversità dei due casi – quello di cui alla sentenza di legittimità posta dal Tribunale a fondamento della sua decisione (che, si ripete, ha riguardato l'impugnazione dell'estratto di ruolo) e quello in oggetto, dove invece, come detto in premessa, ad essere impugnati sono stati il ruolo e le due cartelle di pagamento ivi iscritte), la motivazione del primo Giudice non è in sé condivisibile poiché non tiene conto del fatto che, appunto, nel caso in esame non si è in presenza di un'opposizione avverso l'estratto di ruolo – atto interno dell'amministrazione non autonomamente impugnabile (v.
Cass. Civ. n. 13755/2019) - bensì di un'opposizione proposta sia avverso l'iscrizione a ruolo (per la differenza esistente tra “estratto di ruolo” e “ruolo” si veda, in parte motiva, la cit. Cass. Civ. S. U. n.
19704/2015 che testualmente afferma “da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra <
(un <<elaborato informatico ... contenente gli elementi della cartella>>, quindi unicamente gli
<
(né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”), sia contro le cartelle di pagamento in esso iscritte, di cui la sarebbe venuta a conoscenza solo attraverso Pt_1 la visione del ruolo, sull'assunto della mancata notifica delle stesse;
fattispecie questa che, secondo la giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata, in linea di principio era da ritenere ammissibile all'epoca in cui è stato introdotto il ricorso di primo grado, sempre che, appunto, risultasse la mancanza e/o l'invalidità della notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, rileva anzitutto la Corte che non è privo di rilievo nel caso concreto il fatto che l'assunto attoreo del difetto di notifica delle due cartelle anzidette è rimasto smentito dagli atti del giudizio, ma
7 solo con riferimento ad una delle due cartelle di pagamento, e segnatamente la n.
2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 -, la quale, stando alla produzione documentale di parte convenuta (in primo grado), è risultata regolarmente notificata alla , a mani della Pt_1 stessa, in data 11 febbraio 2014.
Diversamente è a dirsi per l'altra cartella – la n. 29520050016070922000, dell'importo di € 97.016,09
- che risulta notificata il 10 giugno 2005 solamente al Curatore del fallimento di Parte_1
(presso il suo studio professionale) e non anche alla personalmente, conseguendone Pt_1
l'invalidità, o meglio, l'inopponibilità a quest'ultima della notifica medesima, essendo principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale, contrariamente a quanto assume la parte appellata, estensibile anche ai crediti non tributari, che l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti – come nella specie - si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (così da ultimo Cass. Civ. nn. 21333/2024; 10760/2024; 2857/2022; 26127/2019).
In linea di principio, dunque, rispetto a tale ultima cartella l'opposizione della , all'epoca Pt_1 in cui è stata avanzata, era ammissibile in quanto basata sul presupposto dell'invalidità della notifica, di cui ella sarebbe venuta a conoscenza solo attraverso la visione del ruolo, presupposto rivelatosi fondato sotto il profilo dell'inopponibilità a lei della notifica medesima (assimilabile all'invalidità).
Sul punto, perciò, il motivo di appello in esame è da giudicare sostanzialmente fondato.
Tuttavia, deve a questo punto rilevarsi che, nelle more del giudizio di primo grado, è intervenuta, com'è noto, la novella dell'art. 12 del D. P. R. n. 602/1973 ad opera del D. L. n. 146/2021 – convertito poi dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 –, che vi ha introdotto il comma
4-bis, il quale testualmente recita: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
8 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Il legislatore ha, dunque, da un lato, sancito espressamente l'assoluta non impugnabilità dell'“estratto di ruolo” in sé e, dall'altro, ha invece ammesso l'impugnazione diretta del “ruolo” e della “cartella di pagamento” che si assuma invalidamente notificata, ma solo qualora il debitore che agisce in giudizio fornisca la dimostrazione che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei pregiudizi tassativamente elencati alle lettere da a) a f) della disposizione richiamata.
I principi fissati da questa norma, secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza della Suprema
Corte, si estendono pacificamente alla riscossione delle entrate extratributarie e, dunque, anche alle somme – quali quelle per cui è causa - dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (sul punto, v. Cass. civ. n. 5109/2023), giusta gli artt. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Essi si applicano senz'altro ai processi pendenti, come hanno chiarito precipuamente le Sezioni Unite della Corte Suprema con la nota sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, il cui principio di diritto è il seguente: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del
1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Il Supremo Consesso, su quest'ultimo aspetto, ha evidenziato che infondati sono i dubbi di costituzionalità della norma con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost. (quest'ultimo nella prospettiva CEDU) sollevati dalla dottrina, spiegando che il regime da essa dettato non è né irragionevole, né arbitrario, assecondando piuttosto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso, nel contempo, però, assicurando tutela al contribuente nei casi in cui il legislatore stesso ne ha ravvisato il bisogno, e cioè quando vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato e limitatamente, comunque, ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati), essendo detti casi “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” (così testualmente la S. C.).
Quanto all'applicabilità della norma ai processi pendenti, di specifico interesse qui, le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in particolare, che il legislatore, nel regolamentare specifiche ipotesi di azione
“diretta”, ha tipizzato i casi nei quali l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno
9 di tutela giurisdizionale, plasmando così l'interesse ad agire, e, in questa prospettiva dinamica, hanno chiarito che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Coerente è, perciò, che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost., potendosi la dimostrazione dare anche nel corso dei giudizi pendenti, e segnatamente, nella fase di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, qualora insorto prima della proposizione del ricorso, e, nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c. p. c. (o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha sì chiesto di essere “rimessa in termini” nelle note di trattazione scritta depositate il 9 settembre 2022, tuttavia la Corte ha ritenuto di dovere rigettare l'istanza con provvedimento reso all'udienza del 16 settembre 2022 (cui qui si rimanda per brevità), che merita conferma in questa sede.
Ciò non già perché la parte non abbia diritto a tale rimessione, dato che, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, nel caso specifico, in ragione dell'ius superveniens di cui si è detto, non può negarsi in linea di principio all'interessato la facoltà di fornire in corso di causa la dimostrazione dell'interesse ad agire, quanto piuttosto perché la richiesta è stata avanzata in maniera del tutto generica, senza un minimo di allegazione, non avendo la parte ricorrente nemmeno accennato ad alcun concreto interesse, anche “medio tempore” sopravvenuto, ad impugnare il ruolo e la cartella di pagamento (quella invalidamente notificata) con riferimento ad uno dei casi specifici ammessi dalla norma sopravvenuta, non consentendo così alla Corte di effettuare alcun vaglio preliminare sulla possibile meritevolezza della chiesta rimessione in termini.
Si vuol significare, in altre parole, che ai fini della rimessione in termini non può essere sufficiente una domanda assolutamente generica quale quella avanzata dalla nelle suddette note, priva Pt_1 di qualsivoglia allegazione in punto di fatto, magari anche solo accennata e da approfondire e/o da provare, circa la possibilità che dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella non validamente notificata potesse derivarle un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giuridica di vantaggio già appartenente a lei ab origine e correlata ad uno dei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La mancata precisazione da parte dell'appellante dello specifico interesse all'impugnazione, con riferimento ad una delle ipotesi tassative del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, in presenza della quale soltanto si sarebbe potuta effettivamente valutare, da parte della Corte, la
10 concedibilità della chiesta rimessione in termini (al fine eventualmente di fornire la prova dell'assunto, che però è mancato in radice, in punto di allegazione), rende inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla (anche) riguardo alla cartella n. 29520050016070922000, Pt_1 dell'importo di € 97.016,09, in relazione alla quale – si ribadisce – la notifica effettuata solo al
Curatore del fallimento è da ritenere a lei inopponibile (essendo in parte qua errata la statuizione di prime cure).
Rimane assorbito l'esame di tutti i restanti motivi di appello che, siccome vertono sul tema della prescrizione della pretesa creditoria, oltre che sul merito della stessa, sono evidentemente sprovvisti di rilevanza decisoria, a fronte della statuizione sul profilo dirimente dell'inammissibilità dell'azione intrapresa, dovendosi solo puntualizzare che anche in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella vale l'inammissibilità della opposizione de qua dato che la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica della cartella non rappresenta un caso tipizzato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo: ciò senza che - come osservato da C. Cost. n. 190 del 2023, cui è stata devoluta una questione di legittimità costituzionale paventante un vuoto di immediata tutela proprio con riferimento a crediti ormai prescritti - possano ammettersi interventi integrativi, che violerebbero la discrezionalità legislativa (così da ultimo Cass. Civ. n. 11473/2024).
Quanto alle spese del giudizio, poiché il primo motivo di appello, nella sostanza, è stato ritenuto fondato nella parte relativa alla dedotta invalidità della notifica della cartella di pagamento n. n.
29520050016070922000 (dell'importo di € 97.016,09, di gran lunga rilevante rispetto all'altra), essendosi tuttavia dichiarata in parte qua d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per effetto dell'ius superveniens del quale si è detto sin qui, reputa la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c. p. c. per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese sia del primo, che del secondo grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 12 maggio 2022, nei confronti Parte_1 dell' – subentrata a Controparte_6 [...]
–, in persona del procuratore speciale , avverso la sentenza n. 270/22 Controparte_4 CP_3 emessa il 13 aprile 2022 dal Tribunale Patti, così provvede:
• rigetta l'appello limitatamente all'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento n. 2952013003325414000 - dell'importo di € 1.866,41 –;
11 • dichiara d'ufficio, nel resto, l'inammissibilità dell'originario ricorso per effetto dell'ius superveniens (come spiegato in parte motiva);
• dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
12