Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2993 del 2025, proposto da
LL EG, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Paganuzzi, Carmen Schettini, Francesco Fraschini, Ilaria Calcatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025 pubblicata in data 03.02.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. FA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con sentenza n. 498/2025, pubblicata in data 03.02.2025, il Tribunale di Milano ha così disposto: “dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2024-2025 e condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento in favore della stessa della somma di € 500”.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La circostanza per cui la parte ricorrente ha depositato in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione alla parte resistente della sentenza da ottemperare solo a seguito del rilievo d’ufficio della relativa questione ai sensi dell’art. 73 cpa, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 marzo 2026, 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
FA AT, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| FA AT | RI OS |
IL SEGRETARIO