TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 3485 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
13/03/2025
DA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
SCALA (VR) il 04/09/1971,
(c. f. )nata a [...] Parte_2 C.F._2
SCALA (VR) il 22/07/1976, rappresentati e difesi da Avv.to CESTARO ROBERTA, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
SCALA (VR) il 04/09/1971,
1 (c. f. )nata a [...] Parte_2 C.F._2
SCALA (VR) il 22/07/1976, celebrato il 27/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ERBE' (VR) al Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La figlia è maggiorenne, non economicamente indipendente, Per_1 studentessa dell'Istituto Alberghiero di Valeggio sul Mincio, concorderà direttamente con il padre quando vederlo e stare con lui;
3) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per quanto concerne le scelte di maggior interesse nella vita della minore, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con collocazione prevalente, sino a quel momento, presso la residenza della madre.
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia alcuni pomeriggi durante la settimana previo accordo con la madre e con compatibilmente con i suoi orari di Per_2
lavoro e con gli impegni scolastici della minore, e un week end ogni due, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre.
5) il padre terrà con se' la figlia per metà delle vacanze natalizie ad anni alternati e precisamente un anno dal 23.12 al 30.12 ed il successivo dal 31.12 al 06.01, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Pasqua. Il papà trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive durante l'estate. I genitori si comunicheranno vicendevolmente i periodi prescelti per eventuali villeggiature e le località prescelte per le vacanze, compatibilmente con le rispettive possibilità lavorative, entro il 30 maggio di ogni anno;
6) Disporsi l'obbligo a carico del signor di contribuire al Parte_1
mantenimento delle figlie e tramite la corresponsione alla signora Per_1 Per_2 dell'importo mensile di €500,00= (pari ad Euro 250,00 per ogni Parte_2
figlia) da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con bonifico a valuta fissa, sulle coordinate bancarie del conto corrente della signora Parte_2
2 L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026. Il sig. dovrà contribuire al Pt_1
pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo il disposto di cui al Protocollo Famiglia, attualmente in vigore presso il Tribunale di Verona, e segnatamente:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (entro il massimo di spesa di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione, trattamenti sanitari in libera professione come ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo anche se usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1500,00,
3 l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato, centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo diversi da quelli al capo precedente;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa relativamente ai capi II,
IV,e VI, dovrà comunicare la proposta all'altro genitore: questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso al sostenimento della spesa medesima;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare l'importo entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Disporsi, in merito alle spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, il rispetto da parte dei genitori della reciproca tempestiva informazione.
7) Le detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno al
50% tra i coniugi, mentre l'assegno unico sarà erogato al 100% a favore della signora con impegno del sig. di sottoscrivere qualsivoglia Parte_2 Pt_1
documento fosse necessario al fine di consentire all'inps l'erogazione dello stesso.
8) Nulla è dovuto, dall'uno all'altro coniuge, a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dotati di autonoma capacità lavorativa ed occupati stabilmente in attività lavorativa;
9) La casa coniugale, sita in Erbe', Via Aldo Moro n. 16 int.6, oggetto di comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla signora unitamente Parte_2
4 agli arredi e corredi, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle figlie.
10) I coniugi dichiarano di voler rinunciare alla loro comparizione personale e chiedono di procedersi con fissazione udienza a note scritte ex art. 473 bis 51.
11) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio del passaporto della minore.
12) I coniugi dichiarano di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione e di conoscere le reciproche condizioni economiche, di aver preso visione delle reciproche dichiarazioni dei redditi e di essere disponibili a produrre altra documentazione fiscale e reddituale a semplice richiesta del
Giudice.
13) Spese di lite interamente compensate tra le parti
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 04.04.2025 confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
5 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396 (Atto Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997).
Così deciso in camera di consiglio in data 16.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
6
N N. 3485 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
13/03/2025
DA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
SCALA (VR) il 04/09/1971,
(c. f. )nata a [...] Parte_2 C.F._2
SCALA (VR) il 22/07/1976, rappresentati e difesi da Avv.to CESTARO ROBERTA, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
SCALA (VR) il 04/09/1971,
1 (c. f. )nata a [...] Parte_2 C.F._2
SCALA (VR) il 22/07/1976, celebrato il 27/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ERBE' (VR) al Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La figlia è maggiorenne, non economicamente indipendente, Per_1 studentessa dell'Istituto Alberghiero di Valeggio sul Mincio, concorderà direttamente con il padre quando vederlo e stare con lui;
3) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per quanto concerne le scelte di maggior interesse nella vita della minore, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con collocazione prevalente, sino a quel momento, presso la residenza della madre.
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia alcuni pomeriggi durante la settimana previo accordo con la madre e con compatibilmente con i suoi orari di Per_2
lavoro e con gli impegni scolastici della minore, e un week end ogni due, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre.
5) il padre terrà con se' la figlia per metà delle vacanze natalizie ad anni alternati e precisamente un anno dal 23.12 al 30.12 ed il successivo dal 31.12 al 06.01, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Pasqua. Il papà trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive durante l'estate. I genitori si comunicheranno vicendevolmente i periodi prescelti per eventuali villeggiature e le località prescelte per le vacanze, compatibilmente con le rispettive possibilità lavorative, entro il 30 maggio di ogni anno;
6) Disporsi l'obbligo a carico del signor di contribuire al Parte_1
mantenimento delle figlie e tramite la corresponsione alla signora Per_1 Per_2 dell'importo mensile di €500,00= (pari ad Euro 250,00 per ogni Parte_2
figlia) da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con bonifico a valuta fissa, sulle coordinate bancarie del conto corrente della signora Parte_2
2 L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026. Il sig. dovrà contribuire al Pt_1
pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo il disposto di cui al Protocollo Famiglia, attualmente in vigore presso il Tribunale di Verona, e segnatamente:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (entro il massimo di spesa di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione, trattamenti sanitari in libera professione come ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo anche se usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1500,00,
3 l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato, centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo diversi da quelli al capo precedente;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa relativamente ai capi II,
IV,e VI, dovrà comunicare la proposta all'altro genitore: questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso al sostenimento della spesa medesima;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare l'importo entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Disporsi, in merito alle spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, il rispetto da parte dei genitori della reciproca tempestiva informazione.
7) Le detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno al
50% tra i coniugi, mentre l'assegno unico sarà erogato al 100% a favore della signora con impegno del sig. di sottoscrivere qualsivoglia Parte_2 Pt_1
documento fosse necessario al fine di consentire all'inps l'erogazione dello stesso.
8) Nulla è dovuto, dall'uno all'altro coniuge, a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dotati di autonoma capacità lavorativa ed occupati stabilmente in attività lavorativa;
9) La casa coniugale, sita in Erbe', Via Aldo Moro n. 16 int.6, oggetto di comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla signora unitamente Parte_2
4 agli arredi e corredi, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle figlie.
10) I coniugi dichiarano di voler rinunciare alla loro comparizione personale e chiedono di procedersi con fissazione udienza a note scritte ex art. 473 bis 51.
11) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio del passaporto della minore.
12) I coniugi dichiarano di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione e di conoscere le reciproche condizioni economiche, di aver preso visione delle reciproche dichiarazioni dei redditi e di essere disponibili a produrre altra documentazione fiscale e reddituale a semplice richiesta del
Giudice.
13) Spese di lite interamente compensate tra le parti
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 04.04.2025 confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
5 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396 (Atto Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1997).
Così deciso in camera di consiglio in data 16.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
6