Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 09/05/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 09/05/2025; pronuncia ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 R.G. cont. 2024
TRA
- C.F. , - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
e - C.F. , elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliate in Via Cairoli n.
2 - Latina presso lo studio dell'avv. Jenny
GIOVANNELLI, dalla quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Pierluigi
BOLOGNA, sono rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._5
domiciliato in Via Cratilo di Atene n. 31 - Roma presso lo studio dell'avv. Domenico
VIZZONE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 06/05/2025): “Si riporta ai propri scritti difensivi ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla controparte, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto e insiste con l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e che qui si ritrascrivono: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che l'avv.to non ha Controparte_1
adempiuto o, in subordine, non ha ritualmente adempiuto il contratto di patrocinio concluso con le attrici per la loro rappresentanza e difesa nel procedimento di equa riparazione conseguente alla violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge n. 89/2001 r.v.g. n. 54648/2011 davanti alla corte d'appello di Roma con ricorso depositato presso la cancelleria il 1° giugno 2011 e, successivamente, riassunto davanti alla corte d'appello di Perugia, rubricato al n. r.g. 788/2015 e, per
l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, a favore di ciascuna attrice sigg.re , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , della somma di € 24.000,00, o della somma Parte_5 Parte_4
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
18.09.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese di lite, oltre spese generali, accessori di legge, I.V.A. se dovuta, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte resistente (note scritte del 06/05/2025): “Insiste per l'accoglimento delle seguenti Conclusioni Piaccia all'll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno agito al fine di sentir accertare e Parte_5 Parte_4 dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. , il quale non Controparte_1
avrebbe ritualmente adempiuto il contratto di patrocinio concluso con le stesse per la rappresentanza e difesa nel procedimento di equa riparazione conseguente alla violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, e per l'effetto, hanno chiesto che fosse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, a favore di ciascuna delle ricorrente, dell'importo di €
24.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda proposta, le ricorrenti hanno dedotto che, rappresentate e difese dall'avv. , con ricorso depositato in data Controparte_1
11/11/1992 hanno introdotto un giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, definito con sentenza di rigetto n.
39, depositata in data 28/01/1998; che tale sentenza è stata impugnata con ricorso del
05/03/1999 ed il relativo giudizio, tenutosi innanzi al Consiglio di Stato, si è concluso con sentenza di rigetto, depositata il 16/08/2010; che è stato altresì introdotto giudizio di revocazione, definito con sentenza n. 5285 del 19/09/2011 che, pur revocando la sentenza, ha rigettato l'appello proposto.
Le ricorrenti hanno ulteriormente dedotto che, verificatasi la violazione della ragionevole durata del processo, disciplinata dalla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), sempre con il patrocinio dell'avv. , hanno proposto innanzi alla Controparte_1
Corte d'appello di Roma giudizio per l'equa riparazione,; che la Corte romana si è dichiarata incompetente in favore della Corte d'appello di Perugia;
che, riassunto il giudizio, in data 18/11/2018, è stato depositato decreto di rigetto del ricorso per inammissibilità della domanda “stante l'impossibilità di procedere alla valutazione del superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generali, fissati dall'art. 2 della L. n. 89/2001, per la mancanza di qualsiasi allegazione in riferimento al giudizio di primo grado”.
Censurata la condotta negligente e imperita dell'avvocato resistente, consistita nell'omessa allegazione della data di inizio del giudizio presupposto e nel mancato deposito in atti della relativa documentazione, a cui è conseguita l'inammissibilità della domanda e il mancato riconoscimento dell'indennizzo altrimenti spettante per la irragionevole durata del processo, e prospettato, dunque, l'inadempimento del mandato professionale conferito, parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
1.1 Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, con assegnazione a parte resistente del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto (vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata nel presente decreto) per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con atto depositato telematicamente in data 14/10/2024, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto dedotto dalle Controparte_1
ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
In particolare, il professionista resistente ha allegato l'inesistenza di una colpa professionale nello svolgimento del mandato, in quanto, all'epoca dello svolgimento del giudizio di equa riparazione, non vi sarebbe stata alcuna norma che avesse contemplato gli adempimenti a tal fine necessari, senza, peraltro, considerare che, per giurisprudenza consolidata, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 89/2001, non poteva addebitarsi alla parte la mancata produzione degli atti del processo di cui è stata addotta l'irragionevole durata.
Richiamato l'onere della parte istante di dimostrare la condotta colposa del professionista e l'impossibilità di desumere dal mero mancato raggiungimento del risultato atteso dal cliente l'inadempimento lamentato, parte resistente ha osservato come le ricorrenti non avessero fornito alcuna prova degli elementi costitutivi della responsabilità professionale dedotta, con conseguente infondatezza della domanda proposta.
Dedotta altresì l'insussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e l'invocata responsabilità professionale, stante la rinuncia di parte ricorrente alla proposizione del reclamo al collegio avverso il decreto di inammissibilità reso dalla
Corte d'appello di Perugia, che il legale aveva proposto di patrocinare gratuitamente, con possibilità di evitare o quantomeno ridurre il danno lamentato, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c., parte ricorrente ha così concluso:
“Piaccia all'll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta”.
1.2 Con ordinanza del 15/01/2025, tenuto conto del carico di ruolo e dell'urgenza del procedimento, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. l'udienza del 8/5/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 09/05/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte ricorrente ha agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale del resistente per non aver utilizzato la dovuta diligenza, che la professione svolta avrebbe imposto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto al fine di assisterla e difenderla nel giudizio R.G. n. 788/2015 (giudizio per l'equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001), conclusosi con decreto n. 3347 del
18/09//2018 di inammissibilità del ricorso, “stante l'impossibilità di procedere alla valutazione del superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generali, fissati dall'art. 2 della L. n. 89/2001, per la mancanza di qualsiasi allegazione in riferimento al giudizio di primo grado”.
Gli addebiti rivolti al professionista convenuto consistono nel non aver indicato la data di inizio del processo amministrativo presupposto e nel non aver depositato in atti la documentazione relativa al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di
Latina, dolendosi soltanto dell'irragionevole durata del grado di appello.
2.1 Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.
Quest'ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo
1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non
i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass.
27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n.
2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che
è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., Sez. III, 28/05/2021, n. 15032).
In altri termini, grava sull'attore dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il mancato accoglimento della domanda proposta sulla base della situazione dedotta e delle prove presenti in atti o di cui era stata chiesta la introduzione, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività.
3. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, la domanda proposta da parte attrice si rivela infondata.
Occorre scindere, nelle valutazioni di seguito esposte il giudizio sulla condotta negligente (positivo) e quello sul rapporto di causalità tra condotta ed evento e tra evento e danno (negativo).
3.1 Al fine di rispettare le disposizioni contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e in particolare l'art. 6 che sancisce il diritto all'equo processo per cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, è stata introdotta la legge n. 89 del 24 marzo 2001, comunemente nota come 'Legge Pinto', la quale prevede le condizioni e le procedure attraverso le quali i cittadini possono richiedere un risarcimento per i ritardi ingiustificati nei processi civili, penali e amministrativi.
Nel caso di specie, il giudizio volto all'equa riparazione è stato introdotto con ricorso del 01/06/2011, dunque, antecedentemente alle modifiche introdotto con il
D.L. n. 83/2012, che, ai sensi dell'art. 2, si applicano “ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
A nulla rileva che il giudizio sia stato poi riassunto, a seguito di declaratoria di incompetenza, con ricorso depositato il 30/05/2015, atteso che la riassunzione, disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza, avvenuta nel rispetto del termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.
In tale ipotesi, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, conservando, dunque, tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (Cass. civ., sez. lav., 01/03/2021, ord.
n. 5542; Cass. civ., sez. II, 09/04/2019, n. 9915).
Ne consegue che il caso in esame rientra nell'ambito applicativo della legge
Pinto nella versione originaria.
Pare opportuno precisare che, sebbene il giudizio innanzi al Tar - Sezione distaccata di Latina sia iniziato nel 1992 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore della legge Pinto, quest'ultima sia comunque operante nel caso de quo.
Invero, la L. 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte europea;
per situazione esaurita al momento dell'entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo, che si assume di irragionevole durata, sia passata in giudicato da oltre sei mesi (Cass. civ., sez. I, 24/04/2006, n. 9526).
Il giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato è stato definito con sentenza del 16/08/2010 e quello di revocazione con sentenza del 19/11/2011, pertanto, non costituisce “situazione esaurita” al momento dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001.
Posto quanto sopra, l'art. 2, comma 1, della richiamata legge riconosce il diritto all'equa riparazione a chi allega di aver subìto un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità sin dai primi anni 2000 è stata ferma nel ritenere, in merito all'onere probatorio gravante sull'istante per il ristoro , che in tema di equa riparazione per la violazione del termine Pt_6 ragionevole di durata del processo, l'oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l'onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass. civ. sez. I, 19/07/2010, n.16836).
Ed ancora: “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge (art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001) affida l'accertamento in concreto della violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice - sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente - verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche - secondo il modello processuale di cui agli art. 737 ss. c.p.c. adottato dalla legge (art. 3, comma 4, legge cit.) - di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 c.p.c., non resta subordinata all'istanza di parte.
Pertanto, il giudice - pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere 'aliunde' le fonti del proprio convincimento - non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l'esercizio dei poteri di iniziativa
d'ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso” (Cass. civ. sez. I, 28/07/2006, n.17249).
Spetta, dunque, all'istante l'allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche la produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto, ben potendo il giudice avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma quarto, della legge Pinto.
La ratio sottesa a tale onere di allegazione è da individuarsi nel consentire al giudice, investito del giudizio di equa riparazione, di svolgere le dovute valutazioni al fine di verificare se la durata del processo, in tutte le sue fasi, sia o meno ragionevole
E tale valutazione implica la conoscenza della data iniziale del processo.
Invero, “ai fini dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, la valutazione in ordine alla ragionevolezza di un tale termine deve operarsi con riferimento all'intero procedimento e non già rispetto ai singoli gradi od alle fasi interne al procedimento medesimo (Cass. 3143/04; Cass. 4512/04; Cass. 5386/04; Cass. 6856/04), essendo la norma volta ad assicurare in termini ragionevoli la soluzione in ordine al bene della vita contestato” (Cass. civ., sez. I, 13/04/2006, n. 8717).
Pertanto, anche laddove volesse ritenersi che l'incarico sia stato conferito dalle ricorrenti per la presentazione, davanti alla Corte d'appello, del ricorso volto ad ottenere l'equa riparazione per il superamento dei termini di ragionevole durata del processo in riferimento al solo grado di appello (circostanza non provata), è opportuno rilevare che quella rimessa al giudice è una valutazione complessiva Pt_6
e non per singole fasi o gradi. Per tale ragione, come già osservato, incombe sull'istante un onere di allegazione, che, nel caso di specie, non è stato assolto, a nulla rilevando, per i motivi sopra esposti, la difesa svolta sul punto da parte resistente.
Risulta, dunque, indubbio che le ricorrenti abbiano presentato, con il patrocinio dell'avvocato resistente, un ricorso per il risarcimento dei danni da superamento dei limiti di ragionevole durata del processo.
Altrettanto indubbio è che tale ricorso si sia concluso con una pronuncia di inammissibilità “stante l'impossibilità di procedere alla valutazione del superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generali, fissati dall'art. 2 della L. n. 89/2001, per la mancanza di qualsiasi allegazione in riferimento al giudizio di primo grado”.
Esito, questo, determinato dal mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte che agisce, imputabile alla condotta negligente del difensore resistente.
Analogamente, può ritenersi sussistente il nesso causale tra la colpa e il danno, essendo evidente che tale pronuncia in rito è stata determinata dalla condotta negligente del procuratore, in assenza della quale la Corte d'appello di Perugia avrebbe valutato la fondatezza della domanda risarcitoria.
Ancorché fosse astrattamente possibile, come dedotto dal professionista resistente, un reclamo al collegio avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, opzione esclusa dalle ricorrenti (circostanza che reciderebbe il nesso causale), va osservato come la proposizione dello stesso avrebbe condotto ad una sicura declaratoria di infondatezza, con ulteriore aggravamento della posizione delle ricorrenti.
Non può, pertanto, ritenersi che il mancato esperimento del reclamo escluda la sussistenza del nesso causale tra la condotta del resistente e il danno.
3.2 Tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, è necessario effettuare un giudizio prognostico circa il probabile accoglimento della domanda di equa riparazione.
Come si evince dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89/2001, nell'accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
Nel corso del giudizio possono, invero, intervenire fattori o circostanze concrete che incidono sulla durata dello stesso, e che, pertanto, devono essere adeguatamente esaminate al fine di verificare se l'eccessivo protrarsi del processo sia o meno giustificato.
L'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001 va accertata tenendo presente la complessità della causa e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Il giudizio sulla complessità del caso - che costituisce un apprezzamento di merito, il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimità - attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari, etc. In tale quadro, il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo l'articolazione del processo in un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo la stessa necessariamente essere ascritta ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del processo, con particolare riferimento alla cadenza data alle udienze.
(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva desunto la complessità del caso, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo il cui primo grado si era svolto in trentotto udienze, dodici delle quali preliminari e ventisei dibattimentali, da tale elevato numero di udienze, senza operare alcun richiamo alle ragioni giustificatrici di una così complessa articolazione) (Cass. civ., sez. I, 02/08/2006, n. 17552).
Prima della modifica intervenuta con l'entrata in vigore del D.L. n. 83 del
2012 (che ha introdotto il comma 2-bis e 2-ter “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si
è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”), l'art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001 n. 89, non prevedeva tempi fissi, pertanto, la ragionevole durata del processo doveva essere verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed imponeva, peraltro, di avere riguardo alla specificità del caso, nonché ai principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dai quali era possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sulla base di argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (“La nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto e non si presta a una predeterminazione certa, in quanto è condizionata da parametri fattuali, strettamente legati alla singola fattispecie, che non permettono di stabilirla facendo riferimento a cadenze temporali rigide e a schemi valutativi predefiniti. La ragionevolezza della durata di un processo va, quindi, misurata in concreto, con riferimento alla specificità del caso oggetto di valutazione, in applicazione dei criteri stabiliti a questo scopo dall'art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001 - che impongono al giudice di accertare l'esistenza della violazione in relazione alla complessità della fattispecie, al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, sia pure avendo come parametro un modello (affermatosi anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) di durata media - e non si risolve nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini processuali così come descritto in astratto dal codice di rito allorquando fissa la disciplina generale dei rinvii” Cass. civ., sez. I, 27/09/2006, n. 21020). Solo il complessivo esame dei criteri normativamente previsti poteva, dunque, consentire un'adeguata valutazione e verifica sulla ragionevolezza o meno della durata del processo.
Posto quanto sopra, va osservato, come nel caso di specie, la documentazione versata in atti, relativa ai procedimenti presupposti di cui viene lamentata l'irragionevole durata, non consente di effettuare la valutazione sopra indicata e, dunque, vagliare il probabile accoglimento della domanda di equa riparazione proposta.
In particolare, in riferimento al procedimento svoltosi innanzi al Tar del Lazio
- Sezione distaccata di Latina, risulta il ricorso dell'11/11/1992, l'istanza di fissazione udienza del 18/11/1992, l'istanza di prelievo del 03/06/1996, un'istanza di riunione priva di data e una memoria per l'udienza del 24/11/1997.
In riferimento al procedimento, incardinato innanzi al Consiglio di Stato, risultano offerti in comunicazione il ricorso e due istanze di fissazione dell'udienza, rispettivamente del 23/03/1999 e del 14/12/2009 (senza che sia, peraltro, dedotto alcunché dalle ricorrenti circa tale intervallo temporale, la cui durata è tale da non poter presumere una assoluta inattività dell'organo supremo di giustizia amministrativa).
Si tratta di documentazione scarna e, come tale, inidonea a consentire un'adeguata valutazione della complessità della causa e, in relazione ad essa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione, nonché una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio di equa riparazione e del quantum risarcibile.
In assenza di un adeguato riscontro probatorio/documentale non è, dunque, possibile effettuare alcun giudizio prognostico.
Va, sul punto, richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale
“l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere
l'affermazione della responsabilità del legale … in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass.
22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass.
25112/2017” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. III, 28/06/2019, ord. n. 17414).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dalle ricorrenti è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti dell'avv. ; Parte_5 Parte_4 Controparte_1
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_4 dell'avv. , che liquida in € 4.216,50 per compenso al difensore, Controparte_1
oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Latina, lì 19/05/2025
Il giudice
Luca Venditto