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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza dell' 8\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4646\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
in persona del legale rappr.t p.t., rappr.to e difeso dall'avv. F. Casillo presso il cui Parte_1
studio elett.nte domicilia
E
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. D. Ardolino CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14\9\22 il ricorrente, nella spiegata qualità, ha impugnato l' avviso di addebito n. 37120220009845601000, notificato il 5\8\22, relativo ad omissione contributiva ex dm10 per contributi a dipendenti del novembre 2014.
Nell'atto introduttivo della presente fase s'è avanzata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, in uno a presunte omissioni afferenti la mancata notifica preventiva di diffida e la non indicazione dei conteggi.
Il resistente, ritualmente costituito, ha contrastato la richiesta attorea, deducendo il difetto d'interesse ad agire del ricorrente, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e la regolarità del procedimento.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note la causa è stata decisa all'odierna udienza.
Va, innanzitutto, qualificata l'azione, che, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite tale eccezione , ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis e la stessa è da ritenersi rituale e tempestiva, per richiamo all'art. 24 d.lvo 46\99 ed alla norma processualistica di cui all'art. 615 c.p.c.
Al contrario non tempestiva è la parte dell'opposizione con cui si sollevano eccezioni relative al “quomodo executionis”, quali l'assenza di preventiva diffida ed i conteggi, che vanno inquadrati nello schema processualistico di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. pur esso richiamato dal citato art. 24 d.lvo 46\99.
Detta parte dell'opposizione è da ritenersi tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti gg. previsto dalla citata norma processualistica ( notifica avviso di addebito 5\8\22- deposito opposizione 14\9\22)
Rimane pertanto da esaminare il solo aspetto dell'eccepita prescrizione, che, nel caso in esame, risulta sussistere.
In merito ad essa va evidenziato che risulta ormai pacifico come l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_2
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione dell'intimazione di pagamento. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In ultimo, con ordinanza S.L. n. 31010 del 27\11\19 la S.C. ha ribadito : “ La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c ( tra le tante
v., da ultimo, Cass. 2428\19 ) ;
va poi riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione n.
23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità ;
la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” dell'originaria domanda
( per tutte v. Cass. 7272\03 ; 6628\06) ;
tale principio comporta che se nell'arco di cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ( in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, com'è noto, uno dei vizi che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;
in particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24 comma 5 d.lvo 46\99, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;
sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine- pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 d.lvo 46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art.
3 c. 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dall'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica, infatti, soltanto all'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato “.
In conclusione, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 cod.civ., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria dell'art. 2946 c.c. (cfr. Cass.- sez. Lavoro- ordinanza n. 15346\20).
Il punto saliente della controversia attiene alla decorrenza della dedotta prescrizione ed alla mancanza o meno di validi atti interruttivi della stessa.
Nel caso di specie si controverte su contributi datoriali dovuti in virtù di dichiarazione ex dm
10 del novembre 2014, che vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo, che rappresenta il dies a quo nel computo prescrizionale.
Alla luce di siffatta considerazione va pertanto rilevato che il termine ultimo valido ai fini della riscossione era il 16\12\19. CP_ Assume invece l' che il riferito dm è stato trasmesso il 17\3\17 e, pertanto, è da tale data che va computata la prescrizione, con riconoscimento di efficacia interruttiva all'invito a regolarizzare notificato al debitore a mezzo pec il 23\6\20.
Tale interpretazione però contrasta con la ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità appena sopra riportata e non appare condivisibile.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della mancanza della fase istruttoria in virtù della natura documentale del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le somme portate dall'atto impugnato;
- condanna parte resistente al pagamento delle competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 980,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, alle ore 15,00 dell' 8\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza dell' 8\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4646\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
in persona del legale rappr.t p.t., rappr.to e difeso dall'avv. F. Casillo presso il cui Parte_1
studio elett.nte domicilia
E
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. D. Ardolino CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14\9\22 il ricorrente, nella spiegata qualità, ha impugnato l' avviso di addebito n. 37120220009845601000, notificato il 5\8\22, relativo ad omissione contributiva ex dm10 per contributi a dipendenti del novembre 2014.
Nell'atto introduttivo della presente fase s'è avanzata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, in uno a presunte omissioni afferenti la mancata notifica preventiva di diffida e la non indicazione dei conteggi.
Il resistente, ritualmente costituito, ha contrastato la richiesta attorea, deducendo il difetto d'interesse ad agire del ricorrente, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e la regolarità del procedimento.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note la causa è stata decisa all'odierna udienza.
Va, innanzitutto, qualificata l'azione, che, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite tale eccezione , ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis e la stessa è da ritenersi rituale e tempestiva, per richiamo all'art. 24 d.lvo 46\99 ed alla norma processualistica di cui all'art. 615 c.p.c.
Al contrario non tempestiva è la parte dell'opposizione con cui si sollevano eccezioni relative al “quomodo executionis”, quali l'assenza di preventiva diffida ed i conteggi, che vanno inquadrati nello schema processualistico di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. pur esso richiamato dal citato art. 24 d.lvo 46\99.
Detta parte dell'opposizione è da ritenersi tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti gg. previsto dalla citata norma processualistica ( notifica avviso di addebito 5\8\22- deposito opposizione 14\9\22)
Rimane pertanto da esaminare il solo aspetto dell'eccepita prescrizione, che, nel caso in esame, risulta sussistere.
In merito ad essa va evidenziato che risulta ormai pacifico come l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_2
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione dell'intimazione di pagamento. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In ultimo, con ordinanza S.L. n. 31010 del 27\11\19 la S.C. ha ribadito : “ La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c ( tra le tante
v., da ultimo, Cass. 2428\19 ) ;
va poi riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione n.
23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità ;
la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” dell'originaria domanda
( per tutte v. Cass. 7272\03 ; 6628\06) ;
tale principio comporta che se nell'arco di cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ( in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, com'è noto, uno dei vizi che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;
in particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24 comma 5 d.lvo 46\99, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;
sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine- pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 d.lvo 46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art.
3 c. 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dall'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica, infatti, soltanto all'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato “.
In conclusione, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 cod.civ., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria dell'art. 2946 c.c. (cfr. Cass.- sez. Lavoro- ordinanza n. 15346\20).
Il punto saliente della controversia attiene alla decorrenza della dedotta prescrizione ed alla mancanza o meno di validi atti interruttivi della stessa.
Nel caso di specie si controverte su contributi datoriali dovuti in virtù di dichiarazione ex dm
10 del novembre 2014, che vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo, che rappresenta il dies a quo nel computo prescrizionale.
Alla luce di siffatta considerazione va pertanto rilevato che il termine ultimo valido ai fini della riscossione era il 16\12\19. CP_ Assume invece l' che il riferito dm è stato trasmesso il 17\3\17 e, pertanto, è da tale data che va computata la prescrizione, con riconoscimento di efficacia interruttiva all'invito a regolarizzare notificato al debitore a mezzo pec il 23\6\20.
Tale interpretazione però contrasta con la ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità appena sopra riportata e non appare condivisibile.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della mancanza della fase istruttoria in virtù della natura documentale del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le somme portate dall'atto impugnato;
- condanna parte resistente al pagamento delle competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 980,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, alle ore 15,00 dell' 8\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano