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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7804/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7804/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo
D'EL (c.f. ) e dall'Avv. Valerio Lombardi (c.f. C.F._2
) entrambi del Foro di Roma giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 19/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che i1 ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 12 legge 118/71 (pensione di inabilità) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di:
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Condanna alle spese” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 28/10/2025, con rinvio per verifica dell'accreditamento all'udienza del 27/11/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che promuoveva procedimento di ATPO a Parte_1 cui veniva assegnato il n. 6356/2022 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 10/5/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28/10/2021 (v. doc. 1 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 14/5/2024 (v. doc. 1 allegato al ricorso) e in data 1/7/2024 CP_1
2 veniva inviata all' la modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della CP_1 prestazione (v. doc. 1 allegato al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 19/7/2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva successivamente. L' precisava che la CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva nella misura consentita dalla legge, tenuto conto del superamento del requisito reddituale per effetto del cumulo dei redditi del coniuge (v. doc. allegato alla memoria ). Persona_1 CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Si precisa che correttamente l' ha considerato anche il reddito del coniuge. Secondo CP_1 la Corte di Cassazione, infatti, ai fini della pensione di inabilità, il requisito reddituale deve essere accertato considerando anche il reddito dell'eventuale coniuge (cfr. Cass. sentenza n.
11967/2015, depositata il 9 giugno 2015).
3. Le spese di lite.
9. In ordine alle spese di lite, pur se la liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, è però anche vero che è intervenuta in misura ridotta per effetto del calcolo dei redditi del coniuge, che devono essere considerati cumulativamente;
ne deriva che sussiste soccombenza parziale che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7804/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo
D'EL (c.f. ) e dall'Avv. Valerio Lombardi (c.f. C.F._2
) entrambi del Foro di Roma giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 19/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che i1 ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 12 legge 118/71 (pensione di inabilità) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di:
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Condanna alle spese” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 28/10/2025, con rinvio per verifica dell'accreditamento all'udienza del 27/11/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che promuoveva procedimento di ATPO a Parte_1 cui veniva assegnato il n. 6356/2022 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 10/5/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28/10/2021 (v. doc. 1 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 14/5/2024 (v. doc. 1 allegato al ricorso) e in data 1/7/2024 CP_1
2 veniva inviata all' la modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della CP_1 prestazione (v. doc. 1 allegato al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 19/7/2024 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva successivamente. L' precisava che la CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva nella misura consentita dalla legge, tenuto conto del superamento del requisito reddituale per effetto del cumulo dei redditi del coniuge (v. doc. allegato alla memoria ). Persona_1 CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Si precisa che correttamente l' ha considerato anche il reddito del coniuge. Secondo CP_1 la Corte di Cassazione, infatti, ai fini della pensione di inabilità, il requisito reddituale deve essere accertato considerando anche il reddito dell'eventuale coniuge (cfr. Cass. sentenza n.
11967/2015, depositata il 9 giugno 2015).
3. Le spese di lite.
9. In ordine alle spese di lite, pur se la liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, è però anche vero che è intervenuta in misura ridotta per effetto del calcolo dei redditi del coniuge, che devono essere considerati cumulativamente;
ne deriva che sussiste soccombenza parziale che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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