Ordinanza collegiale 11 agosto 2020
Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2020
Sentenza 15 giugno 2021
Sentenza 8 giugno 2022
Decreto presidenziale 22 luglio 2022
Ordinanza cautelare 30 agosto 2022
Ordinanza cautelare 30 agosto 2022
Parere definitivo 23 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 08/06/2022, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00404/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2022, proposto da:
Wilma Viscardini e Associazione Proprietari NA RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greggio, Sara Zucca, Mariangela Crescenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aglientu, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto I n. 106/G;
per l’ottemperanza:
- alla sentenza del T.A.R. GN, Sez. II, 15 giugno 2021 n. 441, da parte del Comune di Aglientu, nominando un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aglientu.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 15 giugno 2021, n. 441, questa Sezione, in parziale accoglimento del ricorso R.G. n. 21/2018 proposto dall’avv. Wilma Viscardini e dall’Associazione proprietari NA RE , ha dichiarato l'obbligo del Comune di Aglientu: - di ultimare, in surroga ai lottizzanti e agli altri coobbligati, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alla Lottizzazione NA RE (come da convenzioni del 28 agosto 1973, 21 dicembre 1973 e relativo atto aggiuntivo, 23 novembre 1981 e 8 giugno 1982), anche sulla base della deliberazione del Consiglio 7 novembre 1991, n. 86, e della deliberazione della Giunta 31 dicembre 1991, n. 478, con cui il Comune aveva confermato di procedere autonomamente al completamento delle opere, nonché di “prescindere, allo stato, dal rapporto di solidarietà che rende “garanti” i lottizzanti” degli obblighi” , richiedendo le somme necessarie a tutti i successori o aventi causa degli originari lottizzanti, compresi gli acquirenti degli immobili, con la precisazione che “le somme (non coperte da fideiussione) dell’importo di lire 4.888.081.570 occorrenti alla realizzazione delle citate opere di urbanizzazione dovranno far carico ai proprietari dei singoli lotti, in misura direttamente proporzionale al volume realizzabile (o già realizzato) sui lotti stessi .. e specificamente in misura di circa lire 19.172 a mc., salvo eventuali conguagli” (così la deliberazione della Giunta comunale n. 478/1991, pag. 6); - di adottare tutti i provvedimenti e avviare tutte le iniziative necessarie all’acquisizione della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e delle aree destinate a standard urbanistici, secondo quanto previsto nelle convenzioni sopra indicate.
Il Comune di Aglientu avrebbe dovuto porre in essere tali adempimenti entro centottanta giorni dalla comunicazione della citata sentenza, avvenuta il 15 giugno 2021, dunque entro il 12 dicembre 2021.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, avviato alla notifica in data 3 marzo 2022, l’avv. Wilma Viscardini e l’Associazione NA RE hanno chiesto che sia data ottemperanza alla citata sentenza n. 441/2021 di questa Sezione, evidenziando che il Comune di Aglientu: - non vi ha ancora provveduto, essendosi limitato a comunicare con nota del 16 novembre 2021 che “questo ente sta predisponendo gli atti nel rispetto di quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale per la GN nella sentenza n. 441 del 15/06/2021. Della avvenuta adozione degli stessi sarà data pubblicità e comunicazione nelle forme previste dalla legge” ; - ha proposto appello avverso la stessa sentenza di cognizione, notificato il 7 gennaio 2022, senza, peraltro, chiederne la sospensione in via cautelare; - è ormai da tempo inadempiente all’obbligo di completare e acquisire in gestione le opere di urbanizzazione della lottizzazione, benché sin dal 1991 percepisca dai proprietari ingenti somme a titolo di corrispettivo per la realizzazione e gestione delle stesse.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Aglientu ha prodotto due atti sopravvenuti, vale a dire: - la determinazione 29 dicembre 2021, n. 129, con cui la Giunta Comunale ha incaricato l’Ufficio tecnico di costituire apposita Unità di progetto “quale unità organizzativa competente, mediante ricognizione puntuale degli obiettivi, delle attività delle fasi e delle risorse da destinare” ; - la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del territorio 31 dicembre 2021, con cui è stato affidato a un professionista esterno l’incarico di predisporre, entro 120 giorni, un “progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al completamento delle opere di urbanizzazione” , dando atto che “successivamente alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si provvede entro 30 giorni alla redazione della proposta di istituzione della Unità di progetto, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” .
Con memoria difensiva del 29 aprile 2022 i ricorrenti hanno insistito per la nomina del Commissario ad acta, sul presupposto che il comportamento complessivo di controparte evidenzi il suo perdurante inadempimento a quanto stabilito nel giudicato di cognizione.
Nel corso dell’ampia discussione svoltasi alla camera di consiglio dell’11 maggio 2022 parte ricorrente ha insistito su tali richieste, mentre la difesa del Comune, nel fare presente che lo stesso sta ora ponendo in essere ogni possibile sforzo per eseguire il giudicato, ha riferito che allo stato attuale non è stata ancora nominata l’Unità di progetto sopra citata.
All’esito di tale discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che, pur percependo da decenni i relativi corrispettivi e pur essendo da tempo scaduto (esattamente in data 12 dicembre 2021) anche il termine di centottanta giorni a tal fine stabilito della pronuncia di cognizione, il Comune di Aglientu ha solo in minima parte avviato le procedure necessarie al completamento delle opere di urbanizzazione, come dimostra il fatto che il suo difensore, in data 9 maggio 2022, ha versato in atti un mero progetto di fattibilità delle stesse, che notoriamente costituisce il primo dei molteplici e impegnativi segmenti procedimentali necessari al completamento delle infrastrutture di lottizzazione; inoltre lo stesso difensore ha riferito in udienza che non è stata ancora nominata l’Unità di progetto che dovrebbe curare gli adempimenti prodromici alla realizzazione delle stesse opere e all’eventuale adeguamento di quelle esistenti (vedi supra ).
Non vi è dubbio, pertanto, che l’Amministrazione resistente versi tuttora in una situazione di grave e perdurante inadempimento rispetto, prima ancora che alla sentenza di cognizione sopra richiamata, all’obbligo che si era espressamente assunta di completare le infrastrutture necessarie (salvo diritto di rivalsa economica, ove necessario, sui proprietari interessati: vedi supra ).
Si osserva, inoltre, che questa Sezione, con la sentenza n. 441/2021, aveva disposto l’immediata acquisizione, sempre da parte del Comune di Aglientu, quanto meno delle opere di urbanizzazione già esistenti e funzionanti, e anche profilo della pronuncia è rimasto del tutto ineseguito.
Pertanto il Collegio ritiene indispensabile, anche alla luce della presumibile complessità delle procedure necessarie al completamento delle opere di urbanizzazione, nominare sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore del Servizio del Genio civile di Sassari presso la Regione GN, o suo delegato, che assumerà le relative funzioni a far data dalla comunicazione della presente pronuncia.
Sarà compito del Commissario ad acta, ove necessario sostituendosi nell’esercizio dei poteri ordinariamente spettanti agli organi comunali, curare tutti gli adempimenti necessari alla piena esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 441/2021, tra cui, a titolo esemplificativo, lo stanziamento delle risorse economiche necessarie, se del caso attingendo ad altri capitoli di bilancio, l’affidamento, sulla scorta delle eventuali procedure selettive di legge, degli incarichi professionali e dei contratti di appalto necessari alla realizzazione delle infrastrutture mancanti o al completamento di quelle esistenti, la nomina dei professionisti incaricati di collaudarle, l’approvazione dei relativi atti di collaudo, il rilascio dei titoli edilizi eventualmente necessari e l’adozione delle finali determinazioni di acquisizione delle opere di urbanizzazione al patrimonio indisponibile del Comune.
Tali funzioni potranno essere esercitate dal Commissario in via diretta o anche avvalendosi degli organi del Comune, il cui personale dovrà fornirgli tutta l’assistenza e collaborazione necessarie.
L’incarico commissariale dovrà essere espletato entro sei mesi dalla comunicazione della presente pronuncia, ferma restando la possibilità che sia formulata al Tribunale motivata richiesta di proroga.
Il compenso spettante al Commissario ad acta è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00), che il Comune di Aglientu dovrà corrispondergli subito dopo l’insediamento, ferma la possibilità che il Tribunale riconosca, poi, un’integrazione -su richiesta motivata dell’interessato e sempre a carico del Comune- al termine del mandato e alla luce della documentata complessità dell’attività svolta. Inoltre il Comune dovrà tenere indenne il Commissario ad acta da eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio), mediante rimborso mensile delle stesse a fronte della presentazione di documentazione comprovante le spese sostenute.
Il ricorso in esame va, dunque, accolto nei termini dianzi esposti, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Aglientu alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO