Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6158/22
TRA
, elett.te dom.ta in ON (CE) in via primo maggio n. 5 Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Dell'Aversano Antonietta (C.F. ), dalla quale è C.F._2
rapp.ta e difesa in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Gianluca Del Vecchio e Simona Chilo presso il cui studio sito in Benevento alla via Torretta n. 29 è elettivamente domiciliato OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1
notificato il 7-11-2022, su D. I. n. 1903/2016 reso dal Tribunale di Torre Annunziata, per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione attiva della cessionaria;
2) nullità/inesistenza della procura.
Si costituiva la la quale contestava la domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto. La causa, all'esito dello spirare del termine concesso ex art. 190 cpc viene ora all'esame nel merito.
La domanda non è fondata e pertanto va rigettata.
Agli atti è documentalmente provata la legittimazione attiva dell'opposta, laddove anche in atti e giudizi antecedenti quello che ci occupa sono stati depositati e quindi ben a conoscenza dell'odierno opponente;
infatti le cessioni succedutesi e ritualmente notificate all'odierno opponente costituiscono elemento a sostegno della pretesa creditoria avanzata da acquisita sulla scorta di Parte_2
certificazione ex art. 50 TUB;
infondato è l'altro motivo di opposizione riguardante la nullità/inesistenza della procura per essere autenticata da un solo difensore, l'avv, Del Vecchio, e non da entrambi (avv, Del Vecchio e avv.
Chiolo): nel caso che ci occupa il potere di rappresentanza viene rilasciato da esercitarsi congiuntamente quanto disgiuntamente ad entrambi, pertanto ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal proprio assistito senza che risultino sminuiti i poteri conferiti all'altro difensore. Sul punto Cass. Civ. sez. VI, 3.12.14 n. 25592 ritiene: è del tutto irrilevante la natura congiunta o disgiunta del mandato ai fini dell'autenticazione della sottoscrizione della procura medesima atteso che la certificazione ad opera del difensore non comporta esercizio di attività difensionale ma costituisce esercizio di un potere eccezionalmente attribuito al difensore stesso, sicchè la sottoscrizione può essere certificata efficacemente anche da uno solo dei difensori, anche nell'ipotesi di mandato congiunto. .
Tenuto conto delle emergenti risultanze probatorie si impone il rigetto della opposizione mentre giusti motivi impongono l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione poiché infondata;
- conferma l'atto di precetto notificato il 7-11-22
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata 11.6.25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora