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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3441/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, decisa con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 6 e 2 d.lgs. n° 150/11, 437, 429 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 12.2.2025, tra:
- (C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._1
della già (PI: ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Savarese (C.F.: ) C.F._2
- attore in riassunzione, appellato nel giudizio annullato-
e
- , sede territoriale di Avellino (C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
-convenuto in riassunzione, appellante nel giudizio annullato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con ricorso ex art. 22 L. n° 689/81 proponeva, in proprio e nella qualità di CP_1
amministratore della società opposizione contro l'ordinanza- Controparte_3
ingiunzione n° 196/B/15, notificata il 12/01/2016 dalla Controparte_5
, con la quale gli era stato ingiunto, nella doppia qualità, di pagare sanzioni
[...]
pecuniarie, per un ammontare complessivo di euro 3.457,60, per illeciti amministrativi consistiti nell'avere intrattenuto con la dipendente , nell'arco Parte_1
temporale dal 31/03/2010 al 12/04/2010, un rapporto di lavoro subordinato per sei giorni prima della regolare assunzione, avvenuta in data 13/04/2010.
Con sentenza n° 1554/2020, pubblicata in data 22.10.2020, il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione.
In particolare, il primo giudice ha osservato:
- che la pretesa punitiva si fondava sulle dichiarazioni rese all'ispettorato del lavoro in data
7.10.2011 dalle dipendenti e , oltre che dalla stessa Parte_2 Persona_1
; Parte_1
- che, in particolare, la prima aveva dichiarato che aveva cominciato a Parte_1
lavorare a marzo 2010 ed aveva effettuato qualche giorno di prova, per poi essere assunta;
la seconda aveva dichiarato che la aveva cominciato a lavorare a fine marzo 2010; Pt_1
la stessa aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare a fine marzo 2010 e di aver Pt_1
effettuato 6 giorni di prova prima del 12/4/11 (sic);
- che da tali dichiarazioni, rese all'ispettorato del lavoro dopo un anno e 7 mesi dai fatti, peraltro con l'utilizzo di moduli prestampati, non emergevano in maniera certa ed inequivocabile gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato;
- che peraltro, in contrasto con quanto dichiarato agli ispettori, , sentita Persona_1
come teste nel corso del giudizio, aveva dichiarato che il rapporto di lavoro della Pt_1
alle dipendenze della società era iniziato il 13 aprile 2010 e che prima di tale CP_2
data non aveva mai visto la svolgere attività lavorativa all'interno della predetta Pt_1
caffetteria, ma di averla vista nei giorni antecedenti solo per prendere abiti da lavoro, essendo consuetudine presso la società opponente passare qualche giorno prima dell'inizio dell'effettivo lavoro, proprio per prendere gli abiti da lavoro, oppure per indossare una T- shirt e verificare le taglie;
2 - che analoga dichiarazione testimoniale era stata resa dalla teste , moglie Testimone_1
in regime di separazione dei beni del anch'ella collega di lavoro della;
CP_1 Pt_1
- che, sulla base delle sole tre scarne dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle tre lavoratrici,
tra cui la diretta interessata, di cui una era stata successivamente smentita in sede di deposizione testimoniale, contrastate anche dalla deposizione testimoniale di
[...]
, doveva ritenersi mancante una prova sufficiente dell'esistenza del rapporto di Tes_1
lavoro subordinato con la per 6 giorni nel periodo dal 31/3/2010 al 12/04/2010, e, Pt_1
conseguentemente, mancante una prova sufficiente della commissione delle violazioni contestate.
…
Contro tale sentenza proponeva appello l'Avvocatura dello Stato per conto dell'
[...]
, sede territoriale di Avellino, deducendo che erroneamente il primo Controparte_4
giudice aveva dato prevalenza alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla Tes_1
e dalla , nonostante che le tre dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro fossero Per_1
state tutte convergenti laddove invece le dichiarazioni testimoniali erano state rese, una,
dalla stessa moglie dell'opponente, , e l'altra dalla , che aveva Testimone_1 Per_1
totalmente contraddetto le sue stesse dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro.
Costituitosi il la Corte di Appello, con sentenza n° 2588/2021, pubblicata in data CP_1
1.7.2021, dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che l' Controparte_4
non fosse legittimato a proporlo, atteso che in primo grado era stata evocata in giudizio la ed atteso che gli ispettorati territoriali del lavoro Controparte_5
non costituivano articolazioni organizzative periferiche del Controparte_6
bensì dell' , che è un'agenzia dotata di
[...] Controparte_4
autonoma personalità giuridica di diritto pubblico.
…
Su ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato, la Suprema Corte, con sentenza n° 12269/2023, ha cassato con rinvio la sentenza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale, evidenziando:
3 - che dal 1° gennaio 2017 hanno cessato di operare le direzioni territoriali del lavoro, che erano le autorità amministrative periferiche legittimate passivamente, in via esclusiva, nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione dalle stesse adottate;
- che, una volta estinte le direzioni territoriali del lavoro, alle medesime sono succedute, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., le sedi territoriali del neo costituito , Controparte_4
alle quali sono stati assegnati i compiti delle predette direzioni (cfr. art. 6, comma 6, lett. a,
d. lgs n. 149/15 cit.) ed è stato trasferito il personale già in servizio presso le direzioni territoriali del lavoro (cfr. art. 6, comma 6, lett. b, d. lgs n. 149/15 cit.), nell'ambito del conferimento delle risorse strumentali e finanziarie dal all' , Controparte_6 CP_4
“che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi” (cfr. art. 8, comma
1, primo periodo, d. lgs. n. 149/15 cit.).
…
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi a questa Corte di appello è stato riassunto dall'originario appellato in proprio e quale legale rappresentante della CP_1
il quale, riportandosi ad eccezioni, motivi e conclusioni di cui alla memoria Controparte_2
di costituzione dell'originario atto di appello, ha così concluso:
a) rigettare l'appello proposto dall' dall' – sede Controparte_4
territoriale di Avellino, in quanto nullo, inammissibile oltreché infondato in fatto ed in diritto;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilitàdell'Ordinanza Ingiunzione
n. 196/B/15 (Prot. n. 25252) della DTL di Avellino notificata in data 12/1/2016, per i fatti e le causali di cui in premessa e – conseguentemente – revocare la stessa;
c) in ogni caso, annullare e/o revocare l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n. 196/B/15 (Prot.
n. 25252) della DTL di Avellino notificata in data 12/1/2016 e, comunque, tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e conseguenti, perché nulla, inammissibile, inefficace, illegittima e – comunque – priva di ogni fondamento storico-giuridico;
d) con favore di spese e compensi, del presente giudizio e del giudizio in Cassazione, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, nonché di tutti i precedenti gradi del giudizio.
Si è costituito l , sede territoriale di Avellino, originario Controparte_4
appellante, il quale ha a sua volta così concluso:
- riformare la sentenza di primo grado, rigettare l'avversa azione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
4 - vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
…
Mediante note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, si è proceduto alla discussione dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritiene questa Corte che le doglianze sollevate nell'atto di appello dall'Avvocatura dello
Stato per del siano, nel complesso, infondate. CP_7 Controparte_4
Non è questione di attribuire maggior valore alle dichiarazioni rese in giudizio, sotto il vincolo del giuramento, dai testimoni addotti dall'opponente piuttosto che alle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, in sede di accesso ispettivo, dalle dipendenti in tale occasione sentite.
Anche a volersi limitare esclusivamente alla libera valutazione delle dichiarazioni rese dalle dipendenti agli ispettori, osserva questa Corte che l'accesso ispettivo è avvenuto (in data
7.10.2011) circa un anno e sette mesi dopo dal presunto verificarsi dei fatti contestati (va ricordato che si contesta al i avere di fatto assunto la dipendente CP_1 Parte_1
già in data 31.3.2010, anziché nella data di formale assunzione del 13.4.2010).
[...]
Orbene, posto che si discetta della differenza di pochi giorni intercorrenti tra la presunta data di inizio effettivo del rapporto di lavoro e la data invece formalmente dichiarata dal datore di lavoro (nel cui arco temporale, peraltro, le giornate lavorative “a nero” contestate sono solo sei), sorge il legittimo dubbio che le dichiarazioni delle dipendenti, laddove esse hanno
(peraltro genericamente) riferito che la aveva iniziato a lavorare a fine marzo 2010, Pt_1
non possano essere prese come verità categorica, non potendosi raggiungere una ragionevole certezza sulla assoluta precisione del loro ricordo a distanza di un anno e sette mesi dai fatti;
e lo stesso vale anche per la diretta interessata, la quale peraltro, almeno stando a quanto risulta dalla verbalizzazione degli ispettori del lavoro, è caduta in una totale confusione di date (ella, nel retrodatare di sei giorni l'inizio del suo rapporto di lavoro, ha fatto riferimento alla data del 12.4.2011).
In altri termini, anche a voler prescindere totalmente dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle testimoni, la prova dei fatti contestati non può considerarsi ragionevolmente raggiunta,
tenuto conto che la data di inizio del rapporto di lavoro, come genericamente indicata dalle dichiaranti (fine marzo 2010) agli ispettori del lavoro esclusivamente sulla base del loro
5 ricordo a distanza di tempo dai fatti, è molto prossima a quella formalmente dichiarata dal datore di lavoro (13.4.2010).
Come già statuito dal primo giudice deve pertanto essere annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
La peculiarità della vicenda, tutta ruotante attorno all'esatto valore da attribuire alle dichiarazioni delle persone sentite, il cui tenore non era tale da rendere del tutto ingiustificata l'irrogazione delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta, costituisce ad avviso di questa Corte una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio (primo grado, giudizio di appello, giudizio di legittimità e presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, letti gli artt. 6 e 2 D.lgs. n° 150/11, 437, 429, 430
c.p.c., così provvede:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Napoli, così deciso, con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio del
12.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3441/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, decisa con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 6 e 2 d.lgs. n° 150/11, 437, 429 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 12.2.2025, tra:
- (C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._1
della già (PI: ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Savarese (C.F.: ) C.F._2
- attore in riassunzione, appellato nel giudizio annullato-
e
- , sede territoriale di Avellino (C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
-convenuto in riassunzione, appellante nel giudizio annullato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con ricorso ex art. 22 L. n° 689/81 proponeva, in proprio e nella qualità di CP_1
amministratore della società opposizione contro l'ordinanza- Controparte_3
ingiunzione n° 196/B/15, notificata il 12/01/2016 dalla Controparte_5
, con la quale gli era stato ingiunto, nella doppia qualità, di pagare sanzioni
[...]
pecuniarie, per un ammontare complessivo di euro 3.457,60, per illeciti amministrativi consistiti nell'avere intrattenuto con la dipendente , nell'arco Parte_1
temporale dal 31/03/2010 al 12/04/2010, un rapporto di lavoro subordinato per sei giorni prima della regolare assunzione, avvenuta in data 13/04/2010.
Con sentenza n° 1554/2020, pubblicata in data 22.10.2020, il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione.
In particolare, il primo giudice ha osservato:
- che la pretesa punitiva si fondava sulle dichiarazioni rese all'ispettorato del lavoro in data
7.10.2011 dalle dipendenti e , oltre che dalla stessa Parte_2 Persona_1
; Parte_1
- che, in particolare, la prima aveva dichiarato che aveva cominciato a Parte_1
lavorare a marzo 2010 ed aveva effettuato qualche giorno di prova, per poi essere assunta;
la seconda aveva dichiarato che la aveva cominciato a lavorare a fine marzo 2010; Pt_1
la stessa aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare a fine marzo 2010 e di aver Pt_1
effettuato 6 giorni di prova prima del 12/4/11 (sic);
- che da tali dichiarazioni, rese all'ispettorato del lavoro dopo un anno e 7 mesi dai fatti, peraltro con l'utilizzo di moduli prestampati, non emergevano in maniera certa ed inequivocabile gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato;
- che peraltro, in contrasto con quanto dichiarato agli ispettori, , sentita Persona_1
come teste nel corso del giudizio, aveva dichiarato che il rapporto di lavoro della Pt_1
alle dipendenze della società era iniziato il 13 aprile 2010 e che prima di tale CP_2
data non aveva mai visto la svolgere attività lavorativa all'interno della predetta Pt_1
caffetteria, ma di averla vista nei giorni antecedenti solo per prendere abiti da lavoro, essendo consuetudine presso la società opponente passare qualche giorno prima dell'inizio dell'effettivo lavoro, proprio per prendere gli abiti da lavoro, oppure per indossare una T- shirt e verificare le taglie;
2 - che analoga dichiarazione testimoniale era stata resa dalla teste , moglie Testimone_1
in regime di separazione dei beni del anch'ella collega di lavoro della;
CP_1 Pt_1
- che, sulla base delle sole tre scarne dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle tre lavoratrici,
tra cui la diretta interessata, di cui una era stata successivamente smentita in sede di deposizione testimoniale, contrastate anche dalla deposizione testimoniale di
[...]
, doveva ritenersi mancante una prova sufficiente dell'esistenza del rapporto di Tes_1
lavoro subordinato con la per 6 giorni nel periodo dal 31/3/2010 al 12/04/2010, e, Pt_1
conseguentemente, mancante una prova sufficiente della commissione delle violazioni contestate.
…
Contro tale sentenza proponeva appello l'Avvocatura dello Stato per conto dell'
[...]
, sede territoriale di Avellino, deducendo che erroneamente il primo Controparte_4
giudice aveva dato prevalenza alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla Tes_1
e dalla , nonostante che le tre dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro fossero Per_1
state tutte convergenti laddove invece le dichiarazioni testimoniali erano state rese, una,
dalla stessa moglie dell'opponente, , e l'altra dalla , che aveva Testimone_1 Per_1
totalmente contraddetto le sue stesse dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro.
Costituitosi il la Corte di Appello, con sentenza n° 2588/2021, pubblicata in data CP_1
1.7.2021, dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che l' Controparte_4
non fosse legittimato a proporlo, atteso che in primo grado era stata evocata in giudizio la ed atteso che gli ispettorati territoriali del lavoro Controparte_5
non costituivano articolazioni organizzative periferiche del Controparte_6
bensì dell' , che è un'agenzia dotata di
[...] Controparte_4
autonoma personalità giuridica di diritto pubblico.
…
Su ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato, la Suprema Corte, con sentenza n° 12269/2023, ha cassato con rinvio la sentenza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale, evidenziando:
3 - che dal 1° gennaio 2017 hanno cessato di operare le direzioni territoriali del lavoro, che erano le autorità amministrative periferiche legittimate passivamente, in via esclusiva, nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione dalle stesse adottate;
- che, una volta estinte le direzioni territoriali del lavoro, alle medesime sono succedute, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., le sedi territoriali del neo costituito , Controparte_4
alle quali sono stati assegnati i compiti delle predette direzioni (cfr. art. 6, comma 6, lett. a,
d. lgs n. 149/15 cit.) ed è stato trasferito il personale già in servizio presso le direzioni territoriali del lavoro (cfr. art. 6, comma 6, lett. b, d. lgs n. 149/15 cit.), nell'ambito del conferimento delle risorse strumentali e finanziarie dal all' , Controparte_6 CP_4
“che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi” (cfr. art. 8, comma
1, primo periodo, d. lgs. n. 149/15 cit.).
…
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi a questa Corte di appello è stato riassunto dall'originario appellato in proprio e quale legale rappresentante della CP_1
il quale, riportandosi ad eccezioni, motivi e conclusioni di cui alla memoria Controparte_2
di costituzione dell'originario atto di appello, ha così concluso:
a) rigettare l'appello proposto dall' dall' – sede Controparte_4
territoriale di Avellino, in quanto nullo, inammissibile oltreché infondato in fatto ed in diritto;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilitàdell'Ordinanza Ingiunzione
n. 196/B/15 (Prot. n. 25252) della DTL di Avellino notificata in data 12/1/2016, per i fatti e le causali di cui in premessa e – conseguentemente – revocare la stessa;
c) in ogni caso, annullare e/o revocare l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n. 196/B/15 (Prot.
n. 25252) della DTL di Avellino notificata in data 12/1/2016 e, comunque, tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e conseguenti, perché nulla, inammissibile, inefficace, illegittima e – comunque – priva di ogni fondamento storico-giuridico;
d) con favore di spese e compensi, del presente giudizio e del giudizio in Cassazione, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, nonché di tutti i precedenti gradi del giudizio.
Si è costituito l , sede territoriale di Avellino, originario Controparte_4
appellante, il quale ha a sua volta così concluso:
- riformare la sentenza di primo grado, rigettare l'avversa azione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
4 - vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
…
Mediante note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, si è proceduto alla discussione dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritiene questa Corte che le doglianze sollevate nell'atto di appello dall'Avvocatura dello
Stato per del siano, nel complesso, infondate. CP_7 Controparte_4
Non è questione di attribuire maggior valore alle dichiarazioni rese in giudizio, sotto il vincolo del giuramento, dai testimoni addotti dall'opponente piuttosto che alle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, in sede di accesso ispettivo, dalle dipendenti in tale occasione sentite.
Anche a volersi limitare esclusivamente alla libera valutazione delle dichiarazioni rese dalle dipendenti agli ispettori, osserva questa Corte che l'accesso ispettivo è avvenuto (in data
7.10.2011) circa un anno e sette mesi dopo dal presunto verificarsi dei fatti contestati (va ricordato che si contesta al i avere di fatto assunto la dipendente CP_1 Parte_1
già in data 31.3.2010, anziché nella data di formale assunzione del 13.4.2010).
[...]
Orbene, posto che si discetta della differenza di pochi giorni intercorrenti tra la presunta data di inizio effettivo del rapporto di lavoro e la data invece formalmente dichiarata dal datore di lavoro (nel cui arco temporale, peraltro, le giornate lavorative “a nero” contestate sono solo sei), sorge il legittimo dubbio che le dichiarazioni delle dipendenti, laddove esse hanno
(peraltro genericamente) riferito che la aveva iniziato a lavorare a fine marzo 2010, Pt_1
non possano essere prese come verità categorica, non potendosi raggiungere una ragionevole certezza sulla assoluta precisione del loro ricordo a distanza di un anno e sette mesi dai fatti;
e lo stesso vale anche per la diretta interessata, la quale peraltro, almeno stando a quanto risulta dalla verbalizzazione degli ispettori del lavoro, è caduta in una totale confusione di date (ella, nel retrodatare di sei giorni l'inizio del suo rapporto di lavoro, ha fatto riferimento alla data del 12.4.2011).
In altri termini, anche a voler prescindere totalmente dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle testimoni, la prova dei fatti contestati non può considerarsi ragionevolmente raggiunta,
tenuto conto che la data di inizio del rapporto di lavoro, come genericamente indicata dalle dichiaranti (fine marzo 2010) agli ispettori del lavoro esclusivamente sulla base del loro
5 ricordo a distanza di tempo dai fatti, è molto prossima a quella formalmente dichiarata dal datore di lavoro (13.4.2010).
Come già statuito dal primo giudice deve pertanto essere annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
La peculiarità della vicenda, tutta ruotante attorno all'esatto valore da attribuire alle dichiarazioni delle persone sentite, il cui tenore non era tale da rendere del tutto ingiustificata l'irrogazione delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta, costituisce ad avviso di questa Corte una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio (primo grado, giudizio di appello, giudizio di legittimità e presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, letti gli artt. 6 e 2 D.lgs. n° 150/11, 437, 429, 430
c.p.c., così provvede:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Napoli, così deciso, con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio del
12.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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