Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2870/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa IA Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024, da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Federica D'AMICO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in OS (VB) in via R.
Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso;
e
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Laura
GRISO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), corso Roma, 90, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
scioglimento della comunione, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. viene stabilito l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, a TA IA MA (VB), in via Torino n. 14;
3. la casa coniugale, ove attualmente risiedono i coniugi a TA IA MA (VB), in via Torino
n. 14, di proprietà dei genitori della signora e a quest'ultima concessa in comodato Parte_1
d'uso gratuito, viene assegnata alla signora (con l'arredo esistente facente parte della Pt_1
comunione legale) che vi abiterà con i figli;
4. il signor potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente agli impegni Parte_2
scolastici degli stessi e salvo ogni migliore determinazione di visita concordata tra i coniugi con un congruo preavviso, il tutto sempre nell'interesse esclusivo dei figli e tenendo conto delle loro esigenze
e dei loro desideri e, in ogni caso, quantomeno:
- a fine settimana alternati da sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.30 compatibilmente con
i propri impegni e previo consenso dei figli, attesa l'età degli stessi;
- due pomeriggi a settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.30, indicativamente il martedì ed il giovedì nella settimana successiva al week-end con il padre ed il lunedì ed il mercoledì nella settimana successiva al week-end con la madre, sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo consenso dei figli, attesa l'età degli stessi;
- nel corso delle vacanze estive, due settimane da concordarsi entro maggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi ed in accordo con i figli, attesa l'età degli stessi;
- il Natale e la Pasqua verranno alternativamente trascorsi dai figli con i genitori e durante le vacanze natalizie e pasquali potranno stare continuativamente con ciascun genitore, rispettivamente una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, previo accordo fra gli stessi (e comunque preso atto della volontà dei ragazzi) da prendere almeno un mese prima e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed in accordo con i figli, attesa l'età degli stessi;
- le decisioni rilevanti da assumere nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute verranno adottate di comune accordo dalle parti, avuto riguardo alle capacità, inclinazioni e aspirazioni personali della prole medesima;
5. il signor provvederà a versare alla moglie un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento pari a complessivi € 660,00 mensili (€ 220,00 per ogni figlio), somma rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate si indicano di Pt_1
seguito: [...] (Banca Mediolanum);
6. i coniugi sosterranno ciascuno nella misura pari al 50%, le spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario (anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti per lo studio, gite scolastiche), sportive e ricreative sostenute per i figli, purché previamente concordate fra loro e documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del
Tribunale di Verbania che si allega al presente ricorso a formarne parte integrante (doc. 8)
7. tra le spese da ripartire al 50% tra le parti vengono espressamente incluse quelle relative ai pasti fuori casa dei figli dovuti ad impegni scolastici, all'abbonamento dei mezzi di trasporto per recarsi
a scuola ed ai costi per le ricariche telefoniche;
8. la signora percepirà la totalità dell'assegno unico per i figli a carico che, al momento della Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, ammonta a circa € 600,00/mese;
9. nessun assegno reciproco di mantenimento viene richiesto o preteso dalle parti, le quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
11. le parti prestano reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o al documento equipollente valido per l'espatrio anche per i figli minori.”
Le parti, ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c., rinunciando a comparire personalmente, chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 18/12/2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Craveggia (VB), il 13.09.2003, Parte_2
hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli, nata in data [...], studentessa universitaria, Per_1
maggiorenne ma non economicamente sufficiente;
nato il [...] e Persona_2 Per_3
nata il [...], è rispondente al loro interesse. Si dà, inoltre, atto che nessun assegno reciproco di mantenimento viene richiesto o preteso dalle parti, le quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e che le parti prestano reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o al documento equipollente valido per l'espatrio anche per i figli minori.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio il 4.9.2003 a Craveggia (VB); Parte_2
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_3 Persona_2
con collocazione stabile presso la madre, a TA IA MA (VB), in via Torino, 14;
- assegna la casa coniugale alla moglie che vi abiterà con i figli;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli compatibilmente agli impegni scolastici degli stessi e salvo ogni migliore determinazione di visita concordata tra i coniugi con un congruo preavviso, il tutto sempre nell'interesse esclusivo dei figli e tenendo conto delle loro esigenze e dei loro desideri e, in ogni caso, quantomeno:
- a fine settimana alternati da sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.30 compatibilmente con i propri impegni e previo consenso dei figli, attesa l'età degli stessi;
- due pomeriggi a settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.30, indicativamente il martedì ed il giovedì nella settimana successiva al week-end con il padre ed il lunedì ed il mercoledì nella settimana successiva al week-end con la madre, sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo consenso dei figli, attesa l'età degli stessi;
- nel corso delle vacanze estive, due settimane da concordarsi entro maggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi ed in accordo con i figli, attesa l'età degli stessi;
- il Natale e la Pasqua verranno alternativamente trascorsi dai figli con i genitori e durante le vacanze natalizie e pasquali potranno stare continuativamente con ciascun genitore, rispettivamente una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, previo accordo fra gli stessi (e comunque preso atto della volontà dei ragazzi) da prendere almeno un mese prima e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed in accordo con i figli, attesa l'età degli stessi;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare madre un assegno di mantenimento pari a complessivi € 660,00 mensili (€ 220,00 per ogni figlio), somma rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima le cui coordinate si indicano di seguito: [...] (Banca Mediolanum);
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario (anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti per lo studio, gite scolastiche), sportive e ricreative sostenute per i figli, purché previamente concordate fra loro e documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania;
tra le spese da ripartire al 50% tra le parti vengono espressamente incluse quelle relative ai pasti fuori casa dei figli dovuti ad impegni scolastici, all'abbonamento dei mezzi di trasporto per recarsi a scuola ed ai costi per le ricariche telefoniche;
- dispone che percepirà la totalità dell'assegno unico per i figli a Parte_1
carico.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa IA Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO