Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
Decreto presidenziale 17 maggio 2023
Ordinanza collegiale 16 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 23 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2023, n. 10724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10724 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 10724/2023REG.PROV.COLL.
N. 04318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2023, proposto da
AV AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già M.I.U.R), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1501/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l’avvocato Maria Immacolata Amoroso per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, originario ricorrente, impugnava il decreto dirigenziale del Ministero intimato di accoglimento parziale dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Svizzera per l’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso AC56 clarinetto per la scuola secondaria di I grado e AC55 clarinetto per la scuola secondaria di II grado, nella parte in cui dispone le misure compensative ai sensi del D.lgs. 206 del 2007 consistenti nel superamento di una prova attitudinale articolata in prova scritta e orale, incentrate sulle materie di Pedagogia musicale speciale e didattica dell’inclusione e Psicologia musicale disciplinari, o in alternativa nel compimento di un tirocinio di adattamento della durata di un intero anno scolastico, con inizio dall’apertura dell’anno scolastico medesimo, per non meno di 300 ore tra scuole secondarie di I e II grado ad indirizzo musicale.
Il Tar adito ha respinto il ricorso sul rilievo che Ministero aveva proceduto alla comparazione tra il percorso professionalizzante svizzero dell’interessato e quello italiano e accertato, con riferimento alla classe di concorso A030, che la stessa Attestazione di competenza professionale allegata dal ricorrente “rilasciata dalla Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in data 06/12/2019, certifica chiaramente che “ il Master of Arts in Music Pedagogy (major instrumental/vocal pedagogy) abilita a impartire lezioni individuali o di gruppo, legate a uno strumento specifico o al canto, nelle scuole e scuole di musica, private e pubbliche di ogni ordine e grado, ma che non abilita a insegnare la materia “musica” nelle scuole pubbliche svizzere”, per il cui insegnamento è invece richiesto un diploma rilasciato da un’alta scuola pedagogica cantonale ”. Quanto invece alle ulteriori due classi di concorso (AC56 clarinetto per la scuola secondaria di I grado e AC55 clarinetto per la scuola secondaria di II grado), con riferimento alle quali parte ricorrente prospetta l’illegittimità della previsione di misure compensative, che il lamentato vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e disparità di trattamento- non poteva considerarsi riferito a situazioni identiche.
Appellata ritualmente la sentenza non si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Con ordinanza del 16 giugno 2023 il Consiglio di Stato rilevava che il ricorrente aveva formulato istanza di accesso agli atti, non riscontrata, in relazione ai documenti relativi al parere tecnico di cui ai seguenti Decreti: - Decreto direttoriale prot. n. 2260 del 12/12/2019 – strumento clarinetto; - Decreto dipartimentale prot. n. 1362 del 19/08/2021 – strumento corno; - Decreto dipartimentale prot. n. 736 del 28/05/2021 – strumento flauto; - Decreto dipartimentale prot. n. 716 del 25/05/2021 – strumento viola; - Decreto Dipartimentale prot. 0001967 del 11.12.2020, anche in relazione al parere relativo ad altri soggetti per i quali sarebbe stato concesso il riconoscimento senza misure compensative e che nel provvedimento impugnato non si evinceva se fosse stata operata e in che misura, la valutazione dei crediti formativi, disponeva un supplemento istruttorio al fine di:
1. acquisire copia del parere tecnico relativo al ricorrente;
2. onerare il Ministero convenuto di relazionare sulla valutazione dei crediti formativi maturati dal ricorrente e sul riconoscimento senza misure compensative in favore degli altri aspiranti che hanno conseguito analoga abilitazione;
Il Ministero non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria.
All’udienza del 5 dicembre 2023 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Omessa motivazione sulla carenza di motivazione del parere tecnico prodotto dal ministero. - Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, Cost., difetto integrale di motivazione, difetto o insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento; - Violazione di legge per violazione e falsa applicazione Direttiva n. 36/2005 e degli artt. 16-22 del titolo III “libertà di stabilimento” del d.lgs. n. 206/2007. - Violazione di legge per violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione.
Lamenta che con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio aveva contestato il difetto di motivazione del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero rispetto alla condizione per la quale il predetto riconoscimento doveva essere subordinato all’espletamento di misure compensative in quanto il Ministero dell’Istruzione, con una motivazione soltanto apparente dell’atto impugnato, a mezzo di petizione di principio, aveva ritenuto che la formazione professionale attestata dal ricorrente verterebbe su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, senza peraltro indicare quali siano le materie sostanzialmente “diverse”.
La censura è fondata
Il Direttore generale, nel proprio decreto ha omesso di indicare con dettaglio in quali materie l’abilitazione conseguita in Svizzera dal ricorrente risulterebbe in parte sostanzialmente diversa da quella contemplata nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, riportandosi per relationem al parere tecnico che sarebbe stato acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall’interessato, senza permettere di comprendere per quali ragioni tecniche il titolo abilitante conseguito all’estero dal ricorrente, stante l’asserita presenza di materie sostanzialmente diverse, debba essere sottoposto a misure compensative.
Il parere tecnico prodotto dall’Amministrazione in giudizio non riporta alcuna motivazione in merito alla differenza del titolo abilitante svizzero rispetto ai requisiti del titolo abilitante italiano; si tratta solo di una schermata del programma ministeriale ove sono caricati i dati del ricorrente, senza che si evinca quale sarebbe il parere tecnico.
Nel documento si legge: “ considerati i titoli posseduti e le attestazioni presentate; considerate le materie sulle quali verte la formazione ricevuta; considerato che il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico”, ma da quello del “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati coinvolti; si esprime parere favorevole condizionato al superamento di prove compensative ”, senza che sia dato convincere quale sia la valutazione tecnica posta a base del riconoscimento con misure compensative.
Inoltre, il Ministero non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria con la quale era stata disposta l’acquisizione di copia del parere tecnico relativo al ricorrente ed onerato il Ministero convenuto di relazionare sulla valutazione dei crediti formativi maturati dal ricorrente e sul riconoscimento senza misure compensative in favore degli altri aspiranti che hanno conseguito analoga abilitazione.
Il primo motivo di appello deve essere, pertanto accolto con assorbimento della trattazione degli altri motivi proposti e l’appello accolto, con la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’atto impugnato.
Il competente Ministero italiano dovrà, dunque, nuovamente valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato dall’appellante comparando la formazione professionale attestata dal ricorrente con quella contemplata nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della impugnata sentenza accoglie l’originario ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui alla motivazione che precede, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge,se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO