Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3480/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza dell'11.2.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3480/2023
r.g.a.c.
TRA
Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli, alla via Cervantes 55/27 presso lo studio
[...]
dell'Avv. PUOTI MARIANO, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI:come da note depositate
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La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
Con la proposizione dell'odierno giudizio, la Curatela fallimentare della CP_2
di , premettendo che il fallito era divenuto proprietario
[...] Controparte_3
dell'immobile sito in Palma Campania alla via Roma 210, a seguito di sentenza n. 381/2016 con cui veniva disposto lo scioglimento della comunione esistente sul medesimo, e che parte convenuta aveva senza titolo occupato il predetto im-
mobile senza pagare il dovuto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della indennità di occupazione ed interessi di legge.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, restava contumace.
La domanda appare fondata.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che parte attrice ha dimostrato la pro-
prietà del bene immobile oggetto di causa (cfr. sentenza in atti e verbale di attri-
buzione delle quote).
Inoltre, anche l'occupazione dello stesso è provata per tabulas (cfr, verbale di ac-
cesso del 18.10.2018 in cui il convenuto contumace dichiara di non essere ancora in grado di consegnare l'immobile e verbale di rilascio del 21.10.2021).
In conseguenza di quanto precede, pertanto, la domanda di pagamento della in-
dennità di occupazione va accolta per quanto di seguito esplicitato. Ed infatti, la domanda in esame deve essere esaminata facendo applicazione dei principi re-
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centemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al ri-
sarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante con-
cessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualifi-
carsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale,
tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Cionondimeno, nel caso di specie tale pregiudizio appare effettivamente in re ip-
sa, atteso che la condizione di fallimento della impresa individuale rende sostan-
zialmente più che certo che l'immobile sarebbe stato posto in locazione nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della Curatela.
In ordine al quantum, può farsi riferimento al canone mensile di €. 640,50 men-
sili, dovendo tuttavia prendersi come termine di riferimento – non la data indicata in citazione - ma quella del 18.10.2018 poiché questa è la data dalla quale risulta effettivamente provata, almeno in questa sede, l'occupazione del cespite da parte del contumace.
Pertanto, va condannato al pagamento, a titolo di indennità Controparte_1
della somma di €. 23.058.
Sulla predetta somma devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze sui singoli importi al saldo effettivo;
sul punto è infatti pacifico
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che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbliga-
zione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella
specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a
tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scaden-
ze mensili di occupazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunzian-
do, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pa- Controparte_1
gamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 23.058 oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liqui- Controparte_1
date in €.
1.700 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Nola, l'11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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