Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1809/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
MI Di FU Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1809/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
MARCHESE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA CP_1 C.F._2
LUCCITTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4
Con ricorso presentato in data 13.6.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle condizioni Persona_1 Persona_2
di cui al ricorso introduttivo.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2024 CP_1
nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso per i due figli minori, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1
ed alle seguenti condizioni: Persona_2
“1. I figli minori ed saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà tenere con sé i due figli minori nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì riprendendoli dall'uscita del nido e/o della scuola materna fino alle ore 19:00, quando il medesimo li ricondurrà a casa della madre, e ciò fino al compimento del quarto anno d'età di ciascuno dei bambini, allorquando i giorni e gli orari saranno ampliati;
3. I bambini, ad anni alterni, trascorreranno, a partire dalle prossime festività, con il padre il 25 dicembre dalle 10:00 alle 19:00, il 1 gennaio e il 6 gennaio, negli stessi orari ed il 24 ed 26 dicembre resteranno con la madre, così come la Pasqua, alternandola con la SQ (iniziando con il 2025 in cui staranno con la madre a Pasqua appunto e con il padre la SQ) e così le altre festività del
2025 ( 25 Aprile con il padre, 1 maggio con la madre, 2 giugno con il padre, 1 novembre con la madre,
8 dicembre con il padre, sempre nel rispetto degli orari stabiliti dalle 10:00 alle 19.00 per il padre);
4. I minori trascorreranno in estate due settimane non consecutive con il padre, dalle 10 alle 19:00 e due settimane con la madre, anche queste non consecutive, da concordarsi tra le parti ogni anno entro il 31 maggio.
5. ed trascorreranno con i genitori il giorno del compleanno di questi ultimi mentre Per_1 Per_2
nessuna deroga al regime ordinario si applicherà nei giorni del compleanno dei minori, fatta salva la facoltà del padre di trattenersi con loro per due ore qualora la ricorrenza non ricada nei giorni di lunedì, martedì o venerdì;
6. Al compimento del quarto anno di età i bambini trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola e fino alle ore 20:00, oltre a due weekend al mese, dalle 13:00 del pagina 2 di 4 sabato e fino alle 20:00 della domenica successiva, nonché 15 giorni nel periodo estivo, da suddividersi in due periodi;
i minori trascorreranno metà del periodo delle festività natalizie (23 dicembre /30 dicembre – 30 dicembre/6 gennaio) con ciascun genitore, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno;
trascorreranno, altresì, con il padre tre giorni per le festività pasquali, inclusi, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e di SQ
7. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori con la corresponsione in favore CP_1
della madre, la quale percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale, entro il giorno 15 di ogni mese, di una somma mensile pari ad euro 200,00 per ciascun minore, per un totale di euro 400,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi al domicilio della Parte_1
nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con le modalità di cui al protocollo approvato dall'assemblea dell'osservatorio del circondario al tribunale di Pescara in data 17/11/2020, espressamente restando escluse da tale contribuzione le spese relative alla retta per l'asilo nido, beneficiando la signora del bonus “asilo nido. Parte_1
8. I genitori si impegnano ed obbligano vicendevolmente a darsi e ricevere informazioni aggiornate sulle condizioni di salute dei minori e sugli impegni che riguardino la vita e la quotidianità, scolastica o sociale, dei bambini
9. La sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta a settembre 2024 relativa Parte_1
ai fatti accaduti in data 17 settembre 2024.
10. Le spese del presente giudizio saranno compensate ed i procuratori delle parti rinunziano al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F.”
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Persona_1 Per_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 4 MI Di FU
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